Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 08-08-2012, n. 14257

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ricorso al giudice del lavoro di Locri R.C. esponeva: che aveva lavorato alle dipendenze della Regione Calabria e che era stato inquadrato nei ruoli della Regione per la prima volta in data 15 ottobre 1999, con decreto dirigenziale in pari data, pur avendo prestato servizio presso la Regione stessa nei precedenti 15 anni; che con il predetto decreto gli era stata attribuita l’ottava qualifica funzionale con decorrenza giuridica dal 18 febbraio 1985;

che con successivo decreto del direttore generale in data 13 marzo 2001 gli era stato attribuito, in via cautelare, il trattamento economico goduto precedentemente, ragguagliato alla settima qualifica funzionale; tale provvedimento era stato confermato con successivo decreto in data 8 novembre 2001; ciò premesso il R. contestava la legittimità del provvedimento da ultimo citato – in quanto integrante un’ipotesi di demansionamento – e ne chiedeva l’annullamento o disapplicazione; chiedeva altresì la condanna della Regione Calabria a reintegrarlo nella posizione giuridico – economica corrispondente all’ottava qualifica funzionale e al correlativo livello retributivo, nonchè al pagamento delle differenze di retribuzione maturate dalla data della retrocessione; chiedeva infine la condanna della Regione a far decorrere l’inquadramento del ricorrente nell’ottava qualifica funzionale dal 2 giugno 1984.

2. Costituitosi in giudizio l’ente regionale, il giudice adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo con riferimento all’intera domanda.

3. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della suddetta sentenza, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande relative al periodo successivo al 30 giugno 1998 e rimetteva la causa concernente tali domande al giudice del lavoro del Tribunale di Locri; confermava nel resto la sentenza impugnata. Sottolineava in particolare che la domanda di inquadramento, a far data dal 2 giugno 1984, nell’ottava qualifica funzionale era basata sull’applicazione della L. n. 138 del 1984 per aver egli partecipato a progetti di cui alla L. n. 285 del 1977, per aver superato l’esame di cui al D.L. n. 663 del 1979, art. 26, e per essere in possesso del diploma di laurea in economia e commercio oltre che essere abilitato all’esercizio della professione di commercialista. Ad avviso della Corte di merito il discrimine temporale individuato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, ai fini dell’attribuzione della giurisdizione doveva tener conto del dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. Sulla base di tale premessa concludeva nel senso che le pretese relative al periodo precedente il 30 giugno 1998 rientravano nella giurisdizione del giudice amministrativo mentre quelle concernenti il periodo successivo dovevano essere decise dal giudice ordinario in applicazione del principio della frazionabilità della domanda.

4. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il R. affidato a un unico motivo. La regione è rimasta intimata.

Motivi della decisione

5. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e art. 69, comma 7, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3. Deduce il ricorrente l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui, sul rilievo che le questioni patrimoniali oggetto di causa si riferivano in parte a periodi precedenti e in parte a periodi successivi rispetto alla data del 30 giugno 1998, fissata dalla disciplina transitoria di cui al citato art. 69, ha attribuito la giurisdizione al giudice amministrativo per le questioni patrimoniali relative a perìodi precedenti la suddetta data e al giudice ordinario per quelle relative al periodo successivo. Sottolinea che tutta la questione patrimoniale nasceva da un provvedimento autoritativo adottato dall’amministrazione di appartenenza concernente il primo inquadramento del dipendente regionale e dal successivo provvedimento amministrativo che ha determinato il demansionamento. Poichè entrambi i provvedimenti erano stati adottati in epoca successiva al 30 giugno 1998, sussisteva, in applicazione della norma da ultimo citata, la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro.

6. Il ricorso è fondato.

7. E’ pacifico che sia il primo provvedimento di inquadramento nei ruoli della Regione Calabria con attribuzione dell’ottava qualifica funzionale, sia il successivo provvedimento di attribuzione della settima qualifica funzionale sono stati emessi in epoca successiva alla data del 30 giugno 1998. Altrettanto pacifico è il fatto che la decorrenza dei suddetti inquadramenti è stata fissata in epoca anteriore alla data suddetta.

8. Si applica pertanto al caso di specie il principio più volte enunciato da queste Sezioni Unite (cfr, fra le più recenti, Cass. S.U. 22 maggio 2012 n. 8070; Cass. S.U. 19 aprile 2012 n. 6104) secondo cui, in tema di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nel caso in cui la lesione del diritto azionato sia stata prodotta da un provvedimento o un atto negoziale del datore di lavoro, occorre far riferimento alla data di quest’ultimo, anche se gli effetti della rimozione dell’atto incidano su diritti sorti anteriormente alla data del 1 luglio 1998. E’ stato in proposito precisato (Cass. S.U. 15 maggio 2012 n. 7504) che il riferimento, ai fini della determinazione della giurisdizione in subjecta materia, alla data del provvedimento emesso dalla Pubblica Amministrazione si impone in tutti i casi nei quali quando il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell’amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo.

9. Non può dubitarsi che il suddetto presupposto ricorra nel caso in esame, nel quale la Regione Calabria, nel valutare le prestazioni fornite dal R., ha deciso in primo luogo il suo inserimento nei ruoli regionali con decorrenza dal 18 febbraio 1985 e con inquadramento nell’ottavo livello (decreto dirigenziale 15 ottobre 1999) e, successivamente, ha stabilito che il R. doveva essere inquadrato, con la medesima decorrenza, nel settimo livello (decreto dirigenziale 8 novembre 2001).

10. Nè può applicarsi al caso di specie il principio, richiamato dalla Corte territoriale, della frazionabilità della domanda.

11. Queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 1 marzo 2012 n. 3183), premesso che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, hanno precisato che, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce (come nel caso di specie) un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. In senso conforme cfr.

altresì Cass. S.U. 29 maggio 2012 n. 8520, con la quale è stata sottolineata la coerenza di siffatta soluzione con i principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale.

12. La sentenza impugnata, nel ripartire la giurisdizione sulla base di un frazionamento temporale della stessa domanda, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati. La sentenza deve essere pertanto cassata con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a tutta la domanda proposta dal R. e con rimessione della causa al giudice di primo grado.

Lo stesso giudice provvederà altresì sulle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette la causa, anche per le spese dell’intero giudizio, al giudice di primo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2012

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