Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-08-2012, n. 14256

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza pubblicata il 30.11.06 la Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia emessa il 15.2.06 dal Tribunale di Verbania, dichiarava il diritto di P.P. all’accredito figurativo dei contributi relativi ai periodi corrispondenti ai congedi per le due maternità (dell’8.1.73 e del 29.7.79) verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso la P..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25 con riferimento al regolamento CEE n. 1408/71, per aver l’impugnata sentenza ritenuto che il requisito dei 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro, ai fini dell’accesso alla contribuzione figurativa inerente ai periodi corrispondenti ai congedi per maternità verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro, possa essere perfezionato anche in virtù della sola contribuzione versata in Svizzera per il lavoro dipendente ivi svolto; a tal fine il ricorso premette che, in difetto di un’apposita disciplina, il presente giudizio va risolto applicando il principio secondo cui l’avvalimento nel sistema previdenziale italiano di contribuzioni maturate all’estero rappresenta un’ipotesi di carattere eccezionale, che può trovare fondamento e disciplina solo nelle convenzioni internazionali che, di volta in volta, espressamente lo prevedano;

nel caso di specie – prosegue l’istituto ricorrente – la normativa di riferimento è rappresentata dal cit. regolamento CEE n. 1408/71 (in materia di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e dei loro familiari che si spostano all’interno dell’Unione Europea) in quanto, a decorrere dal 1.6.02, è in vigore l’Accordo tra la UE e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, nel quale gli Stati contraenti hanno convenuto di realizzare il coordinamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale attraverso l’applicazione della vigente disciplina UE in materia di sicurezza sociale; ma, obietta l’istituto previdenziale, il requisito contributivo minimo non è integrabile con la contribuzione versata in Svizzera perchè l’accredito figurativo non può essere ritenuto una "prestazione" ai sensi dell’art. 1 del cit. regolamento comunitario; e comunque dall’art. 9 del medesimo regolamento (che considera la rilevanza della contribuzione ai fini dell’assicurazione volontaria e facoltativa), può trarsi a contrariis argomento per ritenere che l’anzianità contributiva maturata in Svizzera non rileva ai fini del beneficio della contribuzione figurativa in Italia; prosegue il ricorrente che il cit. art. 9 risulterebbe privo di utilità se si accedesse alla tesi secondo cui si può fare ricorso alla totalizzazione una prima volta per perfezionare i requisiti contributivi minimi necessari ad ottenere un incremento della provvista e una seconda volta per conseguire il trattamento pensionistico; infine, l’istituto previdenziale, pur dichiarandosi consapevole della sentenza 2.3.04 n. 4248 di questa Corte Suprema, auspica che nel presente giudizio si pervenga ad una diversa soluzione considerando la non perfetta coincidenza tra l’attuale fattispecie e quella esaminata nel suddetto precedente, sia per il petitum sia perchè in quella occasione si faceva riferimento a contributi esteri versati in Francia, mentre nel caso dell’odierna contro ricorrente i contributi esteri sono stati versati in Svizzera, Paese che non è membro dell’Unione Europea.

Il motivo è infondato, alla stregua di quanto questa S.C. ha già avuto modo di statuire in analoghe controversie con sentenze n. 17557/2011 e n. 5361/2012, le cui argomentazioni vanno condivise anche nella presente sede.

Si premetta che il D.Lgs. n. 151 del 2001, rt. 25 (oggetto, a sua volta, dell’interpretazione autentica di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504) prevede come presupposto per il riconoscimento della contribuzione figurativa, relativamente a periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, un’anzianità contributiva di almeno cinque anni. Tale requisito minimo risulta, nella specie, integrato dalla ricorrente solo totalizzando la contribuzione versata in Italia e quella versata in Svizzera.

La disciplina comunitaria – e, segnatamente, in generale l’art. 48 del Trattato UE – assicura ai lavoratori migranti, dipendenti e autonomi, il diritto al cumulo di tutti i periodi contributivi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali sia per il sorgere sia per la conservazione del diritto alle prestazioni previdenziali.

Il principio del cumulo o della totalizzazione dei periodi contributivi e delle contribuzioni ha trovato, poi, attuazione nell’art. 45 del regolamento comunitario n. 1408/1971 (applicabile ratione temporis) ai sensi del quale si tiene conto, appunto, di detti periodi di contribuzione come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione del paese membro la cui normativa trovi applicazione in ragione della prestazione richiesta dal lavoratore migrante.

L’art. 1 del regolamento chiarisce, ancora, che i termini "prestazioni", "pensioni" e "rendite" designano trattamenti di carattere previdenziale.

Quindi, il beneficio della totalizzazione è volto – come previsto dall’art. 45 cit. – al mantenimento o al recupero del diritto alle "prestazioni", vale a dire ad un qualsiasi trattamento di tipo previdenziale e tale è certamente quello pensionistico cui mira l’odierna controricorrente.

Nella specie, il criterio della totalizzazione è stato applicato dalla Corte d’appello per integrare il requisito minimo contributivo al fine di riconoscere alla lavoratrice il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di maternità.

Argomento confermativo di tale criterio può desumersi proprio dall’art. 9 del cit. regolamento comunitario, che assicura l’applicabilità del principio della totalizzazione dei periodi di contribuzione ai fini dell’assicurazione volontaria o facoltativa;

ciò esprime un principio più ampio di rilevanza dei periodi contributivi maturati nei vari paesi della UE. Deve, infine, aggiungersi che la contribuzione maturata dalla lavoratrice in Svizzera è equiparata alla contribuzione maturata in un paese UE in ragione dell’accordo intervenuto il 21.6.1999 tra la Confederazione elvetica e la Comunità Europea, per effetto del quale ha trovato applicazione il suddetto regolamento comunitario a partire dal 1.6.02 (il che è pacifico).

2- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2012

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