Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-08-2012, n. 14255

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 20.6 – 1.8.2006, rigettò il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di prime cure con la quale, in accoglimento della domanda svolta da R.S., già funzionario di 9^ livello, poi ricompreso nella posizione economica C3, il Ministero era stata condannato al pagamento delle differenze retributive spettanti al predetto lavoratore in relazione alle svolte superiori mansioni di reggenza dell’Ufficio di Tirano prima e dell’Ufficio di Morbegno poi.

A sostegno del decisum la Corte territoriale, per quanto ancora qui rileva, osservò che non potevano trovare appplicazione le disposizioni normative invocate dall’appellante e che nella declaratoria dell’area C3 del CCNL Ministeri non figurava più la funzione di reggenza in attesa della destinazione del dirigente titolare, bensì l’assunzione temporanea di funzioni dirigenziali in attesa del dirigente titolare, onde doveva escludersi che rientrasse tra le funzioni della ridetta posizione C3 l’espletamento della reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del relativo posto.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’intimato R.S. ha resistito con controricorso, eccependo altresì la tardività del ricorso.

Motivi della decisione

1. In difetto di notifica della sentenza impugnata, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione scadeva – giusta il disposto dell’art. 327 c.p.c. nel testo in allora vigente – il 1 agosto 2007;

e in tale data, come si evince dalle annotazioni dell’Unep – Corte di Appello di Roma apposte in calce al ricorso, venne appunto richiesta la notificazione.

Il che esclude l’intempestività del gravame, posto che non ridonda a carico del notificante la circostanza che l’Ufficiale Giudiziario abbia dato corso alla notifica a mezzo del servizio postale il giorno successivo e che la notifica stessa si sia perfezionata per la parte notificata il 6 agosto.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione all’interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alla portata della normativa contrattuale collettiva applicabile alla fattispecie.

2.1 Il motivo è inammissibile perchè la violazione o falsa applicazione di norme di diritto o di contratti o accordi collettivi di lavoro deve esser denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e non già ai sensi del successivo n. 5, posto che il vizio contemplato da tale disposizione è riferito alla ricostruzione della concreta fattispecie e può dare luogo solo al controllo della giustificazione del giudizio sulla ricostruzione del fatto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 228/1995; 3464/1998; 5271/2002; 13773/2006).

Sotto diverso, ma concorrente, profilo il motivo all’esame è altresì inammissibile poichè, essendo stato svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non contiene un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

3. Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge e di contratto collettivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato la normativa collettiva applicabile alla fattispecie, assumendo che la mancata espressa previsione nella clausola contrattuale contenente la declaratoria C3 dell’istituto della reggenza non può ritenersi decisiva al fine di escludere che tale mansione rientri tra quelle della qualifica, atteso che le parti collettive, giustificando il conferimento temporaneo delle funzioni superiori in caso di "assenza del dirigente titolare", hanno inteso riferirsi, con tale espressione, sia al caso di vacanza del posto per mancanza di titolare, che a quello di assenza o impedimento del titolare in carica; infatti, opinando diversamente, non rientrerebbe nelle mansioni proprie della qualifica C3 neppure la sostituzione per "impedimento" del titolare, anch’essa, al pari della "reggenza" non prevista espressamente dalla norma; nè poteva trascurarsi che il D.P.R. n. 2667 del 1987, art. 20, contenente la declaratoria della 9A qualifica del personale successivamente confluito in area C, posizione economica C3, prevedesse espressamente che il personale della 9A qualifica sostituiva il dirigente in caso di assenza o impedimento e assumeva la reggenza dell’ufficio in attesa della destinazione del titolare, cosicchè non era pensabile che la comune intenzione delle parti collettive fosse stata quella di privare di talune mansioni i suddetti dipendenti; pertanto la corrispondenza tra la ex 9A qualifica e la nuova posizione economica C3, doveva orientare l’interprete a ritenere che le parti avessero inteso confermare la sostanziale identità delle mansioni in precedenza espletate dal medesimo personale.

3.1 La questione oggetto del suddetto motivo è già stata più volte scrutinata dalla giurisprudenza di questa Corte e risolta nel senso della sua infondatezza (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5892/2005;

9130/2007; 2534/2009; 3696/2010).

Deve infatti considerarsi che il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (che ha recepito l’accordo 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri) all’art. 20 stabilisce che il personale appartenente alla 9A qualifica funzionale, istituita dal D.L. n. 9 del 1986, (art. 2), convertito con modificazioni dalla L. n. 78 del 1986, espleta, tra l’altro, le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento, nonchè di reggenza dell’ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare.

Una interpretazione della norma, che sia rispettosa del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost., art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), induce a ritenere che l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, come reso palese dall’espressione "in attesa della destinazione del dirigente titolare".

Di conseguenza la reggenza dell’ufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, quando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura.

Al di fuori di questa specifica ipotesi, contemplata dalla norma regolamentare, la reggenza dell’ufficio concreta invece lo svolgimento di mansioni dirigenziali.

Nè la situazione è mutata per effetto della nuova classificazione del personale attuata dal CCNL del comparto ministeri 16.2.1999 (All.

A), le cui disposizioni non ricomprendono tra le mansioni proprie del profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3 le funzioni di reggenza della posizione lavorativa dirigenziale, bensì quella, più limitata, di assunzione temporanea di funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare.

Deve dunque ritenersi, in base al principio di interpretazione letterale del contratto, desumibile dall’art. 1362 c.c., e prevalente sugli altri criteri nel caso in cui sia chiara la formulazione letterale della clausola (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 6426/2007;

2772/2008), che le parti contrattuali, omettendo l’indicazione della reggenza tra le mansioni proprie della qualifica della posizione economica C3, hanno inteso scientemente escludere tale figura dalla relativa declaratoria.

Non ravvisandosi nelle argomentazioni della ricorrente profili di censura che non siano già stati oggetto di disamina nei precedenti arresti di questa Corte, va dunque ribadito che la declaratoria del profilo lavorativo alla posizione economica C3, di cui all’allegato A al CCNL del comparto ministeri del 16.2.1999, non ricomprende nelle funzioni proprie del citato profilo l’espletamento delle funzioni di reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del titolare del posto.

Essendosi la Corte territoriale conformata a tale orientamento, il motivo all’esame va disatteso.

4. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 40,00 (quaranta), oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2012

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