T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 208

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il provvedimento in epigrafe, il Sindaco del Comune di XXX, ha dichiarato la decadenza del ricorrente dall’assegnazione dell’alloggio di ERP concessogli nel gennaio 1989 perché la moglie, convivente, risultava essere "proprietaria di unità immobiliari con un reddito da fabbricati superiore all’equo canone di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare che risulta composto da n. 3 persone".
Con il presente ricorso, il sig. G.C. ha impugnato il citato provvedimento, deducendo:
1. violazione degli artt. 2 e 22 della L.r. n. 91/1983 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti;
2. eccesso di potere per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta;
3. violazione dell’art. 95 del D.P.R. n. 616/1977 per incompetenza del Sindaco.
Il comune di Milano e l’I.A.C.P. non si sono costituiti in giudizio.
Nella camera di consiglio del 20 novembre 1996 stata accolta l’istanza di sospensione e, all’esito della pubblica udienza del 12 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo, il ricorrente ha contestato la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha assunto quale parametro discretivo il reddito "previsto dalle tabelle in vigore" che avrebbero una rilevanza meramente interna ed un "valore puramente indicativo e non vincolante per l’Amministrazione".
A sostegno di quanto suesposto ha allegato, ulteriormente, l’esiguità dello scostamento fra i redditi precisati nelle tabelle e quello da fabbricato accertato in capo alla consorte.
Dette tabelle, infatti. prevedono quale riferimento la somma di Lire 1.661.423 mentre il reddito da fabbricato ascrivibile alla moglie è di Lire 1.782.000, con una differenza di sole Lire 120.577.
La doglianza è infondata.
Preliminarmente deve rilevarsi che le tabelle contestate dal ricorrente non sono state oggetto di impugnazione nel presente giudizio e pertanto costituiscono valido parametro di legittimità dell’operato dell’Amministrazione resistente.
Ne consegue che il possesso di un reddito da fabbricato superiore ai limiti stabiliti integra una circostanza di fatto idonea a sorreggere il provvedimento di decadenza senza che possa assumere rilevanza l’entità dello scostamento rilevato.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato la contraddittorietà e l’illogicità dell’impugnata decadenza sul rilievo che, calcolando il reddito presunto ex art. 2, lett. d) della L.r. n. 91/1993, verrebbe fatto riferimento alla classe demografica del comune di residenza e non di quello ove l’assegnatario presta la propria attività lavorativa: in tal caso la soglia reddituale di riferimento sarebbe di Lire 2.215.231.
Il riferimento al luogo di residenza integra, invece, a parere del Collegio un parametro di riferimento congruo e ragionevole, atteso che rappresenta il luogo ove il ricorrente fruisce dell’immobile di proprietà comunale in luogo di un alloggio da reperirsi a libero mercato. Del tutto incongrua si tradurrebbe all’opposto la necessità di valorizzare il luogo della prestazione dell’attività lavorativa: si tratterebbe, infatti, di un elemento essenzialmente mobile e, in quanto dipendente dalla mutevole vita lavorativa del singolo soggetto, soltanto occasionalmente favorevole nel caso dell’interessato, che dovrebbe in ogni caso cedere l’alloggio in caso di trasferimento presso altro datore di lavoro con ubicazione della sede lavorativa con un reddito da fabbricato per lui sfavorevole.
L’infondatezza dei primi due motivi è sufficiente a disattendere il ricorso con assorbimento del terzo motivo basato sulla pretesa incompetenza del Sindaco all’adozione del provvedimento di decadenza.Anche nell’ipotesi in cui il si rivelasse fondato, sull’Amministrazione dichiarata competente incomberebbe il solo obbligo di adottare un nuovo provvedimento d’identico contenuto.
Stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale e dell’I.A.C.P. non si da corso alla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Hadrian Simonetti, Referendario
Marco Poppi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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