Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-08-2012, n. 14253

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17 luglio 2000 il Tribunale di Cassino condannava il Ministero del Tesoro a corrispondere a P. A. l’indennità di accompagnamento a decorrere dal primo aprile 2000.

Proponevano appello principale ed incidentale rispettivamente l’assistita e il Ministero del Tesoro.

La prima lamentava il mancato riconoscimento della prestazione sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (novembre 1995) e l’omessa condanna del Ministero dell’Interno – pure evocato nel giudizio di primo grado – al pagamento della prestazione in luogo del Ministero del Tesoro. Quest’ultimo chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 16 febbraio 2006, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Tesoro, mantenendo ferma la pronuncia di primo grado con riguardo allo accertato stato di invalidità.

Contro tale sentenza propongono ricorso per cassazione, sulla base di un solo motivo, L.M. e S.C., quali eredi di P.A., nel frattempo deceduta.

Il Ministero dell’Interno, nei cui soli confronti il ricorso è stato proposto atteso il ritenuto difetto di legittimazione passiva del Ministero del Tesoro, non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

I ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, artt. 4 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentano che, pur essendo stata chiesta con il ricorso in appello, la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento della prestazione, così come era avvenuto nel giudizio di primo grado, la Corte territoriale ha omesso ogni pronuncia al riguardo, dichiarando, in accoglimento dell’appello incidentale del Ministero del Tesoro, il difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo.

Il motivo è fondato.

La Corte di Appello, pur dando atto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, legittimato passivamente in ordine alla erogazione della prestazione era, ratione temporis, il Ministero dell’Interno – sul punto la sentenza è passata in giudicato non essendo stata oggetto di impugnazione – ha in effetti omesso di pronunciare sulla richiesta di condanna dello stesso Ministero al pagamento della prestazione, confermando la pronuncia di primo grado in ordine alla decorrenza della prestazione e dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Tesoro.

La sentenza impugnata, sul punto, deve pertanto essere cassata.

A norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, previa condanna del Ministero dell’Interno al pagamento, a favore di L.M. e S.C., quali eredi di P. A., dell’indennità di accompagnamento a decorrere dal primo aprile 2000 e sino alla data del decesso della P., con gli interessi legali ed esclusa la rivalutazione monetaria (Cass. n. 407/98; Cass. n. 4672/01; Cass. 5416/06).

Il Ministero dell’Interno va altresì condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, come in dispositivo, previa distrazione a favore del difensore dei ricorrenti, Avv. P. P., che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, a favore di L.M. e S.C., quali eredi di P.A., dell’indennità di accompagnamento a decorrere dal primo aprile 2000 e sino alla data del decesso della P., con gli interessi legali.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, disponendone la distrazione a favore dell’Avv. Placido Puliatti, difensore dei ricorrenti.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2012

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