Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2013) 05-04-2013, n. 15809

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. E.A.R., cittadino extracomunitario, è stato condannato – nel giudizio di primo grado ed in quello di secondo grado, svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Firenze – alla pena di giustizia, siccome ritenuto colpevole del reato di illecito trattenimento nel territorio dello Stato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter), accertato in (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza della Corte romana, indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento per violazione di legge, perchè il fatto non è più previsto come reato.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata deve essere annullata.

1.1. La Corte deve infatti rilevare, in via preliminare ed assorbente, che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dello straniero dell’ordine di allontanamento del questore, ancorchè posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l’Incompatibilità di detta norma incriminatrice con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla "abolitio criminis": con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretazione estensiva – alla previsione dell’art. 673 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, 28.4.2011, n. 22105 e 29.4.2011, n. 20130).

Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha quindi novato la fattispecie (sostanzialmente confermando l’intervenuta abolitio criminis).

La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5- ter, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basterà ricordare che oggi alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (CIE). Il D.L. citato ha Istituito, dunque, una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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