Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-08-2012, n. 14252

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 13 marzo 2007 rigettava l’appello proposto da XXX S.p.A. avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a S.G. il diritto ad essere inquadrato nell’area quadri di 2^ livello, con qualifica di dirigente principale di esercizio (7A categoria) e, in parziale accoglimento dell’appello proposto contro la stessa sentenza dal S. con separato ricorso, condannava la società al pagamento delle differenze retributive relative alla suddetta qualifica a decorrere dal mese di aprile 1997, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
La sentenza è stata impugnata da XXX S.p.A. sulla base di un solo motivo.
S.G. non si è costituito in giudizio.
Prima dell’udienza di discussione è stato depositato in cancelleria verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato dalle parti.
Motivi della decisione
Come risulta dal verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato in data 21 novembre 2007, depositato in cancelleria in prossimità dell’udienza di discussione, le parti hanno conciliato la lite alle condizioni indicate nello stesso verbale.
Per effetto di tale conciliazione il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio, stante la mancata costituzione del S..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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