Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-08-2012, n. 14251

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Svolgimento del processo

S.A. con ricorso del 1994 chiese la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle somme dovute per rivalutazione ed interessi sui ratei di prestazione assistenziale dovuti con decorrenza dal 1.12.1984 e corrisposti in ritardo nel 1989. Il Pretore adito rigettò la domanda con decisione confermata in appello dal Tribunale di Napoli. Tale decisione venne annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 20243/1984, che dispose il rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli affermando il principio dell’assoggettamento della prestazione al regime prescrizionale decennale con decorrenza, sulle somme calcolate per il primo rateo dal 121 giorno della presentazione della domanda amministrativa e per i successivi ratei dalla scadenza di ciascuno di essi.

Il giudice di rinvio accoglieva la domanda della S. condannando l’amministrazione resistente al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio,del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio, liquidate quanto al primo grado in Euro 340 di cui Euro 210 per diritti, quanto al secondo grado in Euro 370 di cui Euro 230 per diritti, per il giudizio di Cassazione in Euro 440 di cui 260 per diritti e quanto al giudizio di rinvio in Euro 380 di cui 200 per diritti. Compensava fra le parti la residua metà "in considerazione del pregresso contrasto giurisprudenziale sulle questioni trattate".

Avverso questa sentenza S.A. propone ricorso per cassazione con quattro motivi. L’Amministrazione intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 in relazione al provvedimento del compensazione parziale delle spese dei precedenti gradi del giudizio, motivato sul rilievo del "pregresso contrasto giurisprudenziale sulle questioni trattate".

La ricorrente censura questa statuizione rilevando che con orientamento ormai consolidatosi dal 1997 la giurisprudenza afferma il principio secondo cui gli interessi e la rivalutazione costituiscono una componente essenziale dell’obbligazione, con la conseguente applicabilità anche ad essi del regime prescrizionale relativo al credito base; la prescrizione relativa agli accessori comincia a decorrere quando si verifica il ritardo nella corresponsione del capitale e quindi, quanto alla pensione di invalidità civile dal centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa, in riferimento al primo rateo, e in relazione agli altri dalla scadenza di ciascuno di essi. Il principio, per la sua valenza generale, è stato ritenuto applicabile anche in materia di prestazioni assistenziali.

Il ricorrente osserva che l’orientamento non ancora consolidato in materia fino al 1997 avrebbe al più giustificato una compensazione delle spese solo per il primo grado del giudizio, iniziato con ricorso depositato il 5 maggio 1994, ma non per tutti i 3 gradi dello stesso. Chiede quindi alla Corte di stabilire se, a fronte dell’integrale accoglimento della domanda attorea supportata da un orientamento pacifico della giurisprudenza da almeno un decennio, l’aver addotto il giudice di merito quale motivo di compensazione i contrasti giurisprudenziali possa qualificarsi "giusto motivo" di compensazione ex art. 92 cod. proc. civ..

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., sostenendosi la violazione del principio di soccombenza, che pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese processuali sostenute dall’altra parte.

Con il terzo motivo si lamenta l’insufficienza della motivazione in ordine alla erroneamente ritenuta di contrasti giurisprudenziali.

Il quarto motivo, con la denuncia di violazione della L. n. 794 del 1982, art. 4, dell’articolo unico della L. n. 1051 del 1957, del D.M. n. 585 del 1994, art. 4 e D.M. n. 127 del 2004, art. 4 investe la liquidazione – per la parte non compensata – delle spese del giudizio di rinvio poste a carico del Ministero, in Euro 380 di cui Euro 200 per diritti.

La parte sostiene che con tale provvedimento sono stati violati i minimi tariffari stabiliti dalle norme invocate, e chiede alla Corte di accertare se la decisione impugnata "ha tenuto conto di tale principio nella liquidazione dei diritti ed onorari di avvocato spettanti per l’opera professionale espletata nel giudizio di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio". Il motivo contiene un’analitica indicazione di diritti ed onorari da attribuire per le varie fasi processuali, in riferimento al valore della causa in Euro 2.098,42, ma in relazione al contenuto della censura – come risulta chiaramente dalla formulazione del quesito – si deve far riferimento solo alle spese del giudizio di rinvio, compensate come si è detto per la metà.

Il primo motivo di censura merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, pure nel testo applicabile "ratione temporis" prima della modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass. 17 maggio 2012 n. 7763).

Il sindacato di legittimità si estende alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e della adeguatezza della relativa motivazione. In base a questi principi, la statuizione sulla compensazione delle spese dei precedenti gradi del processo e del giudizio di Cassazione non si sottrae alle censure mosse, posto che il rilievo dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali sul regime prescrizionale è palesemente contraddetto dalla formazione, almeno fino dal 1997, di un consolidato orientamento giurisprudenziale in proposito.

L’esame del secondo e terzo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del primo.

Anche il quarto motivo merita accoglimento, in quanto per le voci di diritti ed onorari analiticamente indicate nel ricorso non risultano rispettati, con la liquidazione complessiva delle spese sopra indicate, tenuto conto della riduzione a metà per compensazione, i minimi tariffari previsti dalla normativa invocata. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata per i motivi accolti, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà esaminare la questione della configurabilità di giusti motivi di compensazione parziale delle spese quanto ai precedenti gradi di merito, al giudizio di cassazione, e al giudizio di rinvio;

quanto a quest’ultimo, una volta risolta la questione della legittimità o meno della compensazione parziale, dovrà liquidare diritti ed onorari di avvocato in conformità ai minimi tariffar previsti dalla normativa del D.M. n. 127 del 2004.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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