T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 228

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/


Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il 22.9.09 il ricorrente ha chiesto il permesso di costruire per la realizzazione di un edificio ad uso in parte residenziale e in parte produttivo.
2. Con l’atto impugnato, emesso il 14.12.2009, previo avviso di diniego ex art. 10bis legge 241/90, il Comune ha negato il permesso in quanto l’area da edificare (sita in via XXX, distinta in catasto al foglio 14, mappali 5152) è ricompresa in zona C, per la quale il piano regolatore (art. 24/25 n.t.a.) subordina l’edificazione ad "apposito piano attuativo esteso all’intero ambito di intervento".
3. Premesso che il medesimo progetto edilizio era già stato assentito – con concessione semplice – nel 2003, ma non era stato attuato per ragioni personali che gli avevano impedito di assolvere il contributo concessorio, il ricorrente ha impugnato il diniego per difetto di istruttoria, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, errore nei presupposti, violazione del giusto procedimento.
4. Assume il ricorrente che, essendo l’area di proprietà inserita in un contesto già edificato e urbanizzato, in quanto servita dalla viabilità e dalle reti tecnologiche (gas, elettricità, fognatura, telefono), la pretesa di subordinarne l’edificazione a piano attuativo, senza alcuna verifica dello stato dei luoghi e delle condizioni di urbanizzazione della zona, sarebbe illegittima, contraddittoria rispetto alla disponibilità manifestata dal Comune – nel 2003 e nel vigore del medesimo strumento urbanistico – a rilasciare una concessione edilizia senza previo piano attuativo, e non coerente con lo "stralcio" dall’obbligo di dotarsi di un piano attuativo che il Comune avrebbe operato per aree limitrofe.
5. Il ricorso, cui resiste il Comune, è infondato.
L’area del ricorrente ha una superficie di 2.086 mq e fa parte di un contesto inedificato urbanisticamente inserito in zona C. L’art. 24 delle norme tecniche di attuazione (n.t.a.) del piano regolatore generale (p.r.g.) definisce le zone C come "zone attualmente inedificate o con edificazione inferiore al 12,50% della superficie edificabile destinate a nuova edificazione per il completamento e la riqualificazione del tessuto urbano, secondo quanto previsto dai successivi articoli 25 e 26" (comma 1); dispone lo stesso articolo 24 (comma 2) che in queste zone "il Piano si attua mediante preventiva approvazione di un Piano attuativo esteso all’intero ambito di intervento".
6. E’ principio giurisprudenziale consolidato che in presenza di una normativa urbanistica sufficientemente vincolante e dettagliata, che preveda per il rilascio della concessione edilizia in una determinata zona l’esistenza di un piano attuativo, non è consentito all’interprete superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa (cfr. Cons. Stato IV, 3.11.08 n. 5471).
7. Infatti, ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico in materia edilizia), il principio dell’indefettibilità del piano attuativo, quando esso sia prescritto dallo strumento urbanistico generale, non ammette equipollenti ai fini del rilascio della concessione edilizia, nel senso che né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale possono essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile realizzare costruzioni vanificando la funzione del piano attuativo, la cui approvazione può essere stimolata dall’interessato con gli strumenti consentiti dal sistema (Cons. Stato IV, 30.12.08 n. 6625).
8. A questa regola, che vale sia per le zone non urbanizzate, sia per quelle parzialmente urbanizzate, fa eccezione il solo caso limite del c.d. lotto intercluso (Cons. Stato IV, n. 6625/08 cit.), per il quale il piano attuativo non occorre laddove la zona sia già compiutamente urbanizzata, il che si verifica quando sono presenti sia le urbanizzazioni primarie, sia le secondarie (non nelle sole aree di contorno dell’edificio in progetto ma) in tutto l’ambito territoriale di riferimento, che coincide col perimetro del comprensorio che deve essere pianificato dagli strumenti attuativi (cfr. Cons. Stato V, 1.12.03 n. 7799).
9. Al di fuori di questa ipotesi – in cui, più che superfluo, sarebbe addirittura privo di oggetto (Cons. Stato V, 17.5.00 n. 2874) – il piano attuativo conserva integra la propria utilità funzionale, sia in casi di edificazione disomogenea in zone già compromesse da fenomeni di urbanizzazione spontanea e incontrollata che richiedano un riordino generale (Cons. Stato IV, 7.11.01 n. 5721; V, 17.5.00 n. 2874), sia, a maggior ragione, in zona ancora "vergine", che richieda un disegno urbanistico efficiente e razionale.
10. Ora, è sufficiente uno sguardo all’estratto di P.R.G. prodotto con la richiesta di permesso edilizio (doc. 4 fasc. Comune) per avvedersi come questa sia appunto la condizione della zona nella vicenda in esame, in cui l’area del ricorrente (di soli 2.086 mq), sebbene non lontana dall’abitato, è inserita in un contesto ben più ampio (23.660 mq), ancora tutto da definire sotto il profilo urbanistico, e pertanto meritevole di una progettazione unitaria, estesa all’intero ambito, e non circoscritta ai singoli lotti. E ciò senza considerare che la fattispecie del "lotto intercluso" richiede anche che la zona sia adeguatamente servita da opere di urbanizzazione secondaria, la cui presenza non è stata né allegata né provata.
11. In questa luce, che nel 2003 il Comune fosse disponibile a rilasciare una concessione edilizia singola, nonostante la previsione della n.t.a., è circostanza non rilevante, e non idonea a vincolare l’attività dell’Amministrazione in sede d’esame di una richiesta di titolo edilizio reiterata a distanza di anni.
12. E’ invece significativo che, in concomitanza con la richiesta del ricorrente, pervenuta singulatim, sia stata presentata dai proprietari degli altri lotti una proposta congiunta di lottizzazione (dalla quale il solo ricorrente ha ritenuto di dissociarsi) che, conformandosi ai dettami dello strumento urbanistico, abbraccia l’intero ambito di intervento, elaborando un progetto edilizio coordinato sia quanto a previsione planovolumetrica sia quanto a cessioni pertinenziali quali standard.
13. Per le ragioni che precedono, e che rendono non pertinente una istruttoria volta a verificare se e in quali casi il Comune abbia stralciato o "esonerato" altre zone dalla necessità di un piano attuativo, il ricorso va respinto. Si ravvisano tuttavia ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 novembre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere, Estensore
Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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