Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-08-2012, n. 14250

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Svolgimento del processo

M.M. con ricorso del 1994 ha chiesto il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione e indennità di accompagnamento previsti per i ciechi assoluti, corrisposti in ritardo. Il Pretore accoglieva solo parzialmente la domanda, riconoscendo detti accessori limitatamente alla data dell’avvenuto pagamento. In riforma di detta decisione, il Tribunale di Napoli con sentenza del 1997 rigettava la domanda rilevando la prescrizione dei crediti. Questa decisione veniva annullata dalla Corte di Cassazione (Cass. 2371/01), e la Corte di Appello, designata come giudice del rinvio, accoglieva integralmente le domande della M. sia per interessi e rivalutazione dovuti sino alla data del tardivo pagamento delle prestazioni, sia per ulteriori accessori dovuti fino all’effettivo soddisfo dei crediti. Il giudice del rinvio compensava interamente tra le parti le spese del primo e secondo grado del giudizio, nonchè del giudizio di Cassazione, rilevando che all’epoca non si era ancora formato un orientamento consolidato di giurisprudenza sul regime prescrizionale; poneva a carico dell’amministrazione soccombente le spese del giudizio di rinvio, liquidate in Euro 600 di Euro 330 per onorari.

C.G., in qualità di procuratore generale di M. M., propone avverso questa sentenza ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’amministrazione intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 in relazione al provvedimento del compensazione integrale delle spese dei precedenti gradi del giudizio, motivato in relazione alla "peculiarità delle questioni trattate" e al rilievo che "all’epoca dei rispettivi ricorsi l’orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di prescrizione non era ancora consolidato".

Il ricorrente censura questa statuizione rilevando che con orientamento ormai consolidatosi dal 1997 la giurisprudenza afferma il principio secondo cui gli interessi e la rivalutazione costituiscono una componente essenziale dell’obbligazione, con la conseguente applicabilità anche ad essi del regime prescrizionale relativo al credito base; la prescrizione relativa agli accessori comincia a decorrere quando si verifica il ritardo nella corresponsione del capitale e quindi, quanto alla pensione di invalidità civile dal centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa, in riferimento al primo rateo, e in relazione agli altri dalla scadenza di ciascuno di essi. Il principio, per la sua valenza generale, è stato ritenuto applicabile anche in materia di prestazioni assistenziali.

Il ricorrente osserva che l’orientamento non ancora consolidato in materia fino al 1997 avrebbe al più giustificato una compensazione delle spese solo per il primo grado del giudizio, iniziato con ricorso depositato il 5 maggio 1994, ma non per tutti i 3 gradi dello stesso. Chiede quindi alla Corte di stabilire se, a fronte dell’integrale accoglimento della domanda attorea supportata da un orientamento pacifico della giurisprudenza da almeno un decennio, l’aver addotto il giudice di merito quale motivo di compensazione i contrasti giurisprudenziale possa qualificarsi "giusto motivo" di compensazione ex art. 92 cod. proc. civ..

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., sostenendosi la violazione del principio di soccombenza, che pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese processuali sostenute dall’altra parte.

Con il terzo motivo si lamenta l’insufficienza della motivazione in ordine alla erroneamente ritenuta di contrasti giurisprudenziali.

Il quarto motivo, con la denuncia di violazione della L. n. 794 del 1982, art. 4, dell’articolo unico della L. n. 1051 del 1957, del D.M. n. 585 del 1994, art. 4 e D.M. n. 127 del 2004, art. 4 investe la statuizione sulle spese del giudizio di rinvio poste a carico del Ministero, liquidate in Euro 600 di cui Euro 330 per onorario.

La parte sostiene che con tale provvedimento sono stati violati i minimi tariffari stabiliti dalle norme invocate, ed indica nel ricorso, in relazione al valore della causa (Euro 2.759,21) le voci spettanti per i diritti con riferimento sia all’attività professionale svolta fino alla data di entrata in vigore del D.M. n. 127 del 2004, sia quella espletata successivamente, come pure per le voci di onorari quantificati in base alle tariffe del D.M. n. 127 del 2004. Chiede quindi alla Corte di accertare se la decisione impugnata ha tenuto conto dei minimi inderogabili di tariffa per la liquidazione di diritti ed onorari spettanti per l’opera professionale espletata nel giudizio di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio.

Il primo motivo di censura merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, pure nel testo applicabile "ratione temporis" prima della modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass. 17 maggio 2012 n. 7763).

Il sindacato di legittimità si estende alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e della adeguatezza della relativa motivazione. In base a questi principi, la statuizione sulla compensazione delle spese dei precedenti gradi del processo e del giudizio di Cassazione non si sottrae alle censure mosse, posto che da lato il generico riferimento alla peculiarità della fattispecie non consente il controllo sulla congruità delle ragioni poste a base della decisione (cfr. Cass. 30.5.2008 n. 14563) e dall’altro il rilievo dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali sul regime prescrizionale è palesemente contraddetto dalla formazione, almeno fino dal 1997, di un consolidato orientamento giurisprudenziale in proposito.

L’esame del secondo e terzo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del primo.

Anche il quarto motivo merita accoglimento, in quanto per le voci di diritti ed onorari analiticamente indicate nel ricorso non risultano rispettati, con la liquidazione complessiva delle spese sopra indicata, i minimi tariffari previsti dalla normativa invocata. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata per i motivi accolti, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà esaminare la questione della configurabilità di giusti motivi di compensazione delle spese quanto ai precedenti gradi di merito e al giudizio di cassazione, nonchè, per il giudizio di rinvio, liquidare diritti ed onorari di avvocato in conformità ai minimi tariffari previsti dalla normativa sopra richiamata.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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