Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-08-2012, n. 14249

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
T.N., socio ed amministratore della srl XXX, impresa per il commercio di materiali edili, propose opposizione a cartella n. (OMISSIS) con la quale gli era stato chiesto il pagamento di 1.679,09 euro per contributi e sanzioni relativi alla gestione commercianti concernenti il periodo 2001-2002.
Il Tribunale di Lucca respinse l’opposizione e la Corte d’appello di Firenze, ha respinto l’appello contro tale decisione.
Il T. ricorre per cassazione, articolando due motivi.
L’INPS si è limitato a depositare procura in calce al ricorso.
Il T. ha depositato una memoria per l’udienza, con la quale prende atto della evoluzione normativa e delle decisioni delle Sezioni unite e della Corte costituzionale.
In effetti, il problema oggetto della presente controversia è oggi definito dai seguenti interventi normativi e giurisprudenziali. La L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, così recita: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche". Sulla interpretazione di tale comma è intervenuto l’art. 12, comma 11, D.L. n. 78 del 2010, convertito nella L. n. 122 del 2010, che così si esprime: "La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26".
Interpretando questo articolato normativo le Sezioni unite hanno così statuito: "In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art 1, comma 208, i rapporti di lavoro per I’ quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, – costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost.".
Da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 23 gennaio 2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, sollevata, con l’ordinanza della Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 1, art. 102 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848. Dando correttamente atto di tale quadro normativo e giurisprudenziale, la difesa del T. sostiene però che in questo caso si sarebbe formato il giudicato a causa della decisione 22 febbraio 2008, n. 4676 della Corte di cassazione, che ha affermò l’opposto principio di diritto in una controversia riguardante le medesime parti. L’eccezione non è fondata perchè la decisione concerne contributi relativi ad un diverso periodo temporale e, comunque, è di cassazione con rinvio e quindi non ha determinato il giudicato ed anche il giudice di rinvio dovrà tener conto dello "ius superveniens".
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. L’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale prima richiamata impone di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2012

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