Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2013) 26-03-2013, n. 14350

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 6 aprile 2012 il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di B. M., intesa ad ottenere, in fase esecutiva ex artt. 666 e 671 cod. proc. pen., l’applicazione della continuazione fra i fatti giudicati con le due sentenze descritte nel provvedimento impugnato, entrambe emesse dal Tribunale di Torino, di cui una avente ad oggetto un tentato furto aggravato ed un’altra avente ad oggetto l’illecita detenzione di strumenti atti all’effrazione, entrambi commessi il (OMISSIS).

2. Il Tribunale di Torino ha rilevato la carenza della prova rigorosa del programma criminoso unico, pur avendo dato atto della omogeneità dei reati commessi e della loro collocazione in un unico contesto temporale.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Torino ricorre per cassazione B.M. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione carente ed illogica e violazione di legge, in quanto erroneamente il Tribunale aveva escluso il vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con le due sentenze anzidette, atteso che i giudici di merito non si erano pronunciati sulla configurabilità del vincolo della continuazione fra i reati anzidetti, avendo solo escluso che il reato di cui all’art. 707 cod. pen. (illecito possesso di strumenti atti all’effrazione) potesse essere assorbito nell’aggravante di cui all’art. 625 cod. pen., comma 1 n. 2) contestata per il delitto di tentato furto aggravato.

Era da ritenere poi sussistente nella specie l’identità del disegno criminoso, in quanto egli era uscito di casa munito di strumenti atti all’effrazione, si che il possesso di detti strumenti era da ritenere finalizzato alla commissione del tentato furto aggravato, commesso nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.M. è fondato.

2. Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione in suo favore del beneficio della continuazione fra i reati giudicati con le due sentenze descritte nell’ordinanza impugnata, pur essendosi trattato di reati omogenei e commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.

3. Va premesso che, come esattamente rilevato dal ricorrente, dall’esame della sentenza del 17 febbraio 2009, che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., non emerge che il Tribunale di Torino si sia pronunciato sull’esistenza dei presupposti di legge per far luogo alla continuazione fra detto reato e quello di tentato furto aggravato, commesso nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, e giudicato dal medesimo Tribunale con precedente sentenza del 22 dicembre 2006, essendosi il Tribunale di Torino, con la prima delle due sentenze citate, pronunciato sulla diversa questione concernente l’assorbimento del reato di cui all’art. 707 cod. pen. nell’aggravante di cui all’art. 625 cod. pen., comma 1, n. 2, contestatagli con riferimento al tentato furto aggravato ed avendo escluso detto assorbimento.

4.Fatta tale premessa, va rilevato che l’unicità del disegno criminoso, necessaria per l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva, è ravvisabile quando le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dalla commissione della prima violazione, e perseguito con la commissione delle altre successive violazioni. Occorre pertanto accertare che gli episodi criminosi, in ordine ai quali venga chiesta la continuazione, siano effettivamente frutto di un’unica ideazione e determinazione volitiva (cfr., in termini, Cass. 2^, 7.3.04 n. 18037).

5. La motivazione addotta dall’ordinanza impugnata per respingere l’istanza proposta dal ricorrente è invero contraddittoria.

Il Tribunale di Torino, invero, pur avendo rilevato, con riferimento ai reati sopra descritti, la sussistenza di indizi, idonei a far propendere per l’unicità del disegno criminoso (la contiguità temporale e l’omogeneità dei reati commessi), in modo del tutto contraddittorio ed assertivo ha escluso la sussistenza della chiesta continuazione.

La giurisprudenza di questa Corte ha invero identificato, nel corso degli anni, tutta una serie di indizi, ritenuti come indici rilevatori dell’unicità del disegno criminoso, quali la contiguità temporale e la medesima indole e matrice dei reati commessi; le singole modalità di condotta; le tipologie dei reati giudicati; la natura dei beni tutelati nei singoli casi; le singole causali dei reati; le condizioni di tempo e di luogo in cui i reati sono stati commessi (cfr., in termini, Cass. 1^, 5.11.2008 n. 44862, Rv.

242098).

Ora, alcuni di tali indici sono ravvisabili nella specie in esame, avendo la stessa ordinanza impugnata rilevato l’omogeneità e la contiguità temporale dei due reati in esame; non può inoltre trascurarsi la circostanza che gli strumenti atti all’effrazione, il cui possesso è stato contestato al ricorrente con una delle due sentenze sopra descritte, sono stati utilizzati per la commissione del tentato furto aggravato, contestatogli con l’altra sentenza sopra citata.

6. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di Torino, affinchè, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l’istanza proposta dal B., colmando le lacune motivazionali sopra riscontrate.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013
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