Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2013) 26-03-2013, n. 14349

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
XXX impugna innanzi a questa Corte, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione circa la sussistenza di un giustificato motivo e la quantificazione della pena, la sentenza del 13 febbraio 2006, con la quale il Tribunale di Fermo gli ha applicato la pena concordata fra le parti di mesi 6 di reclusione, ex artt. 444 c.p.p. e segg. per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 bis e 5 ter (violazione dell’ordine impartitogli dal Questore di Milano, notificatogli il 7 gennaio 2006, di lasciare il territorio dello Stato).
Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata da XXX va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e art. 2 c.p., comma 2.
2. Va invero rilevato che in data 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, formulata ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H. E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter in relazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 16 dicembre 2008, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".
3. Con detta sentenza la Corte Europea ha affermato che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal competente Questore, ordine emesso nella specie dopo la scadenza dei termini previsti per il recepimento nel nostro ordinamento della citata direttiva 2008/115/CE (16 dicembre 2008), deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, siccome incompatibile con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili all’abolitio criminis, con conseguente necessità di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e di applicare in sede di esecuzione, in via di interpretazione estensiva, la norma di cui all’art. 673 cod. proc. pen. (cfr. Cass. Sez. 1 n. 22105 del 28/04/2011 dep. 01/06/2011 imp. XXX.
4. Va inoltre rilevato che il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni, nella L. 2 agosto 2011, n. 129, recante disposizioni urgenti per completare l’attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari, ha riformulato ex novo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter; e la nuova versione di tale articolo non può dirsi in continuità normativa con quella precedente, in tal modo confermando l’avvenuta abolitio criminis, non solo per il distacco temporale intercorso fra la sua emanazione e l’emissione della direttiva comunitaria anzidetta, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta richiesta per integrare l’illecito penale in esame.
Invero, in base alla nuova normativa, all’intimazione di allontanamento può pervenirsi solo dopo l’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato.
E’ pertanto da ritenere che ci si trovi innanzi ad una nuova incriminazione, applicabile come tale solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa anzidetta.
5. Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto ascritto all’imputato non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013

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