Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2013) 26-03-2013, n. 14348

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Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 21 marzo 2012 il Tribunale di XXX, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di A. M., intesa ad ottenere in fase esecutiva, ex artt. 666 e 671 cod. proc. pen., l’applicazione della continuazione fra i fatti giudicati con 15 sentenze, emesse nei suoi confronti in un arco di tempo ricompreso fra il 1992 ed il 2010, concernenti più reati di ricettazione, furto e rapina.
2. Il Tribunale di XXX ha rilevato la carenza della prova del programma criminoso unico, non essendo emerso dagli atti alcun elemento da cui poter desumere che si trattasse di reati pianificati e preventivamente deliberati, almeno nelle linee fondamentali, sin dal momento di commissione del primo reato, essendo invece da ritenere che si trattasse di reati commessi per contingenti opportunità delinquenziali.
3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di XXX propone ricorso per cassazione A.M., deducendo erronea applicazione della legge penale e motivazione carente, contraddittoria ed illogica, in quanto il Tribunale non aveva in alcun modo valutato che i reati per i quali era stata chiesto il riconoscimento della continuazione erano stati commessi a gruppi nel 1992, nel 1994, nel 1995, nel 1999, nel 2000, nel 2003 e nel 2007, in separati ed autonomi archi temporali; che si fosse trattato di reati omogenei, commessi per il medesimo scopo, con modalità attuative pressochè identiche e nei medesimi luoghi (Alba, Asti e dintorni);
che, peraltro, il disegno unitario poteva riguardare solo alcuni gruppi di reato e non tutti.
Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto da A.M. è fondato.
2. Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione, in suo favore, del beneficio della continuazione fra i reati, giudicati con le 15 sentenze, indicate nel provvedimento impugnato e concernenti tutti episodi di ricettazione, furti e rapine, commessi in un arco di tempo ricompreso fra il 1992 ed il 2010.
3. Il Tribunale di XXX non ha ravvisato nella specie l’unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva, non avendo ritenuto che si trattasse di violazioni costituenti parte integrante di un unico programma deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dalla commissione della prima, per conseguire un determinato fine.
4. La motivazione addotta dal Tribunale di XXX per respingere l’istanza del ricorrente non è esaustiva.
Trattandosi di reati commessi in un elevato arco temporale, esteso dal 1992 al 2007, l’ordinanza impugnata era invero tenuta ad indicare i validi motivi che si frapponevano al riconoscimento del vincolo della continuazione anche con riferimento a singoli gruppi di reati commessi in epoca contigua, risultando alcuni di detti reati commessi nel corso del 1992, altri commessi nel corso del 1994, altri nel corso del 1999, altri nel corso del 2000 ed altri nel corso del 2007.
Invero anche con riferimento a detti singoli gruppi di reati l’ordinanza impugnata era tenuta a prendere in esame i plurimi indici, ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità significativi per valutare se, nel caso particolare, le violazioni potessero essere state commesse nell’esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quali la contiguità temporale, pur indicata come sussistente dal ricorrente fra alcuni gruppi di reati giudicati con le 15 sentenze di cui sopra, la similare tipologia dei medesimi reati e l’identica natura dei beni tutelati, avendo avuto tutte le sentenze in esame ad oggetto reati contro il patrimonio e ricettazioni; le singole causali dei reati; la contiguità spaziale dei reati commessi, trattandosi di reati commessi in Alba, Asti e località contigue (cfr., in termini, Cass. 1^, 5.11.2008 n. 44862, rv. 242098).
5.Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di XXX, affinchè, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l’istanza proposta da A.M., relativa alla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione fra i fatti giudicati con le 15 sentenze, indicate in parte narrativa, colmando le riscontrate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di XXX.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013
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