Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-02-2013) 18-03-2013, n. 12594

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Svolgimento del processo
1. Con ordinanza datata 11/07/2012, il Tribunale di Torino ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di XXX avverso l’ordinanza del 14/05/2012, con la quale era stata rigettata l’istanza volta ad ottenere nei confronti dell’indagato la revoca o la sostituzione della misura in atto della custodia carceraria quantomeno con gli arresti domiciliari.
L’originaria ordinanza del Tribunale di Torino, ossia quella del 14/05/2012, aveva rigettato l’istanza de libertate, rilevando la persistenza delle esigenze cautelari, anche in ragione delle nuove emergenze investigative attestate dagli allegati al parere reso dal P.M., in assenza di elementi favorevoli sopravvenuti.
L’ordinanza investita dal ricorso per cassazione ha rilevato: a) che le produzioni del P.M. riguardavano atti di indagini relative non alle contestazioni di merito al vaglio del giudice procedente, ma a procedimento connesso per ulteriori ipotesi di reato, utilizzabili alla stregua di elementi attestanti carichi pendenti; b) che il ricorrente non aveva proposto richiesta di riesame; che, in definitiva, erano ancora persistenti il pericolo di reiterazione dei reati, di inquinamento probatorio, di fuga.
2. Avverso tale ordinanza è stato proposto per cassazione nell’interesse del B. affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) e e), violazione degli artt. 191, 292, 299 e 310 cod. proc. pen., per avere il Tribunale non solo omesso di procedere ad una rivisitazione totale del quadro di gravità indiziaria, della persistenza delle esigenze cautelari o della loro attenuazione e della proporzionalità della misura adottata all’entità del fatto e della sanzione irrogabile, ma soprattutto utilizzato, ai fini della decisione, atti prodotti per la prima volta dal P.M. nel corso dell’udienza camerale, sebbene si trattasse di appello dell’imputato ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen..
All’esito di una disamina delle conclusioni raggiunte sul punto da questa Corte, il ricorrente lamenta, in conclusione, che la motivazione dell’ordinanza impugnata appare del tutto carente e contraddittoria, alla luce degli otto mesi di applicazione della misura nei confronti di una persona di 60 anni, incensurata.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), violazione degli artt. 254, 353 e 355 cod. proc. pen., con conseguente violazione dell’art. 191 c.p.p., commi 1 e 2, per avere il Tribunale posto a base della sua decisione corrispondenza carceraria illegittimamente acquisita.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
Le censure in diritto articolate dal ricorrente, infatti, si concentrano in primo luogo sui profili legati all’inquinamento probatorio – peraltro senza dare documentato conto delle ragioni per cui lo stato del dibattimento, al di là delle prime verifiche, sarebbe tale da escludere in radice la logicità della motivazione addotta dal Tribunale di Torino -, ma trascurano di considerare le circostanze fattuali che il giudice di merito ha evidenziato in ordine al pericolo di fuga e di reiterazione dei reati.
Tanto poi le sommarie informazioni testimoniali acquisite da D.R. M. tanto la corrispondenza in sequestro sono valutate dal Tribunale come potenziali elementi a favore del ricorrente, che, tuttavia, nella ricostruzione motivazionale non alterano il quadro pregresso relativo alle esigenze cautelari.
In definitiva, manca l’enunciazione e la dimostrazione del carattere decisivo degli elementi contestati, mentre, al netto di questi ultimi, rimane una motivazione che, nella sua intrinseca logicità, non è oggetto di critiche specifiche.
2. Il rigetto dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013

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