Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-08-2012, n. 14243

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
XXX, già dirigente medico di primo livello della Azienda Sanitaria USL n. (OMISSIS) di XXX, impugnò il recesso per giusta causa irrogatogli dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria con Delib. 10 marzo 2000, chiedendo l’applicazione della tutela reale e il risarcimento dei danni.
Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza della convenuta, il primo Giudice rigettò i ricorso.
Il C. propose appello nei confronti della Azienda Sanitaria USL n. (OMISSIS) di XXX; si costituì, tardivamente, la Gestione Liquidatoria della ASL anzidetta.
Con sentenza del 3.12.2009 – 19.1.2010, la Corte d’Appello di XXX rigettò il gravame, osservando a sostegno del decisum, per ciò che ancora qui rileva, quanto segue:
– sussisteva il difetto di legittimazione a contraddire della costituita Gestione Liquidatoria della ASL n. (OMISSIS) di XXX in ragione della titolarità del rapporto controverso, nel quale, in base alla L.R. Basilicata n. 12 del 2008, artt. 2 e 6 era subentrata, dal 1.1.2009, la ASP – Azienda Sanitaria Locale di XXX;
trattavasi tuttavia di questione attinente al merito della controversia, non rilevabile d’ufficio e non sollevata dall’appellante, come tale esulante dal thema decidendum;
– anche i dirigenti medici di primo livello sono legittimamente qualificabili come dirigenti e, vertendosi in tema di responsabilità disciplinare, sussisteva la competenza del Direttore Generale anzichè quella dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza alcuna necessità del previo parere del Comitato dei Garanti.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale, C.R. M. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi, nei confronti della Gestione Liquidatoria della Azienda Sanitaria di XXX e della Azienda Sanitaria della Provincia di XXX. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 111 c.p.c.; L.R. Basilicata n. 12 del 2008, art. 2, comma 5;
art. 5, comma 2; art. 6, commi 3 e 6) deducendo che la legittimazione, tanto processuale quanto sostanziale, spettava sia alla Gestione Liquidatoria della ASL n. (OMISSIS) di XXX, sia all’Azienda Sanitaria della provincia di XXX, cosicchè questa Corte dovrebbe pronunciare sentenza nei confronti di entrambe.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59; L. n. 165 del 2001, art. 55), deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sussisteva l’incompetenza del Direttore Generale ad irrogare la sanzione disciplinare espulsiva, tenuto anche conto che esso ricorrente, quale medico di primo livello, non poteva essere considerato dirigente, bensì lavoratore dipendente.
2. Il primo motivo è fondato.
Deve preliminarmente ricordarsi l’avvenuta emanazione, nel corso del giudizio, della L.R. Basilicata n. 12 del 2008, che, per quanto di specifico rilievo nel presente giudizio, prevede:
– Art. 2.
"1. Il Servizio Sanitario Regionale ha una struttura organizzativa di tipo aziendale, costituita dall’Azienda Sanitaria locale di XXX (ASP), dall’Azienda Sanitaria locale di XXX (ASM), che sono istituite dalla presente legge, dall’Azienda Ospedaliera Regionale "S. Carlo" (AOR) e dall’IRCCS Ospedale Oncologico diXXX inXXX.
"2. Le Aziende di cui al precedente comma 1 sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, (…) "5. L’Azienda Sanitaria della provincia di XXX succede all’Azienda Sanitaria USL n. 1 di Venosa, all’Azienda Sanitaria USL n. (OMISSIS) di XXX ed all’Azienda Sanitaria USL n. (OMISSIS) di XXX.
L’Azienda Sanitaria di XXX succede all’Azienda Sanitaria USL n. (OMISSIS) di XXX ed all’Azienda Sanitaria USL n. (OMISSIS) diXXX";
– Art. 5.
"2. Entro il 1 dicembre 2008, il Presidente della Giunta Regionale nomina con propri decreti, su conformi deliberazioni della Giunta Regionale, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale di XXX e il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale di XXX, nell’osservanza delle procedure e delle modalità di cui alla L.R. 31 ottobre 2001, n. 39, art. 9, e fissa la data del loro insediamento al 1 gennaio 2009, da cui decorre a tutti gli effetti l’entrata in funzione delle nuove Aziende";
– Art. 6.
"1 Contestualmente alla nomina dei Direttori Generali delle nuove Aziende, il Presidente della Giunta Regionale con propri decreti, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, nomina i Commissari Liquidatori di ciascuna Azienda Sanitaria USL preesistente nelle persone dei rispettivi Direttori Generali o Commissari in carica (…). "2. I crediti e i debiti delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. preesistenti alla data di entrata in funzione delle nuove Aziende restano in capo alla Regione attraverso la gestione liquidatoria, secondo le modalità stabilite dal successivo comma 4. "3. I Commissari Liquidatori: (…).
b. curano l’estinzione dei rapporti di credito e debito relativi alla gestione delle preesistenti Aziende fino alla data di entrata in funzione delle nuove Aziende, sulla base di un apposito atto di ricognizione da adottare entro trenta giorni dalla nomina e da notificare alla Regione ed alla nuova Azienda subentrante entro i successivi quindici giorni, ed adottano i conseguenti atti ordinari e straordinari necessari per l’incasso dei crediti ed il pagamento dei debiti. Sono interessati dalla presente disposizione i rapporti di credito e debito che sono certi, liquidi, scaduti e quindi esigibili a tale data e quelli che, pur in assenza di tutti i suddetti requisiti, sono insorti prima della data di entrata in funzione delle nuove aziende in base a contratti e a operazioni di gestione, limitatamente alle obbligazioni i cui effetti economici sono imputabili alla competenza di tale periodo, secondo la L.R. 27 marzo 1995, n. 34, art. 26. I Commissari Liquidatori curano altresì l’estinzione di crediti e debiti relativi alla gestione delle aziende soppresse emersi successivamente al predetto atto ricognitivo e provvedono ad aggiornare tale atto con provvedimento notificato alla Regione ed alla nuova azienda subentrante; (…).
"6. Le nuove Aziende subentrano nella titolarità dei beni patrimoniali e nei rapporti di lavoro e contrattuali in essere a decorrere dalla data della loro entrata in funzione. Nessun rapporto derivante dalla gestione liquidatoria delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. preesistenti può essere posta a carico delle nuove Aziende".
2.1 Ne discende che:
– l’Azienda Sanitaria locale di XXX (ASP), a far tempo dal 1.1.2009, è legittimata a contraddire in ordine alle domande attinenti al rapporto di lavoro già intercorso (e di cui si chiede il riconoscimento del perpetuarsi stante la dedotta illegittimità del recesso);
– i crediti azionati nella presente controversia non erano "certi, liquidi, scaduti e quindi esigibili" alla suddetta data del 1.1.2009, nè sono insorti prima della data di entrata in funzione delle nuove aziende in base a contratti e a operazioni di gestione, configurando obbligazioni i cui effetti economici siano imputabili alla competenza del periodo pregresso, secondo la L.R. 27 marzo 1995, n. 34, art. 26 ("1 Nella redazione del bilancio di esercizio devono essere osservati i seguenti principi: a) si possono indicare esclusivamente i risultati economici positivi realizzati alla data di chiusura di esercizio; b) si deve tener conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza di esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; c) si deve tener conto dei rischi delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; d) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste devono essere valutati separatamente; e) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.
2. La modifica dei criteri di valutazione da un esercizio all’altro è consentita in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria") deve pertanto escludersi la legittimazione a contraddire della Gestione Liquidatoria della Azienda Sanitaria USL n. (OMISSIS) di XXX.
2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 1912/2012; 1978/2012).
Erroneamente quindi la Corte territoriale ha fatto applicazione dei principi dettati per la diversa ipotesi di questione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio.
2.3 L’appello, proposto con ricorso depositato nel 2009, avrebbe quindi dovuto essere svolto nei confronti dell’Azienda Sanitaria locale di XXX (ASP) e, ciò non essendo avvenuto, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevarne l’inammissibilità.
Pertanto la causa non avrebbe potuto essere proseguita e ciò comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, restando assorbita la disamina del secondo motivo di censura.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite afferenti al grado d’appello e al presente giudizio di cassazione; quanto ai grado d’appello perchè la Gestione Liquidatoria della Azienda Sanitaria USL n. (OMISSIS) di XXX non era stata evocata in giudizio e, come detto, era priva di legitimatio ad causam; quanto al giudizio di cassazione per carenza di qualsivoglia attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; nulla per le spese del grado d’appello e del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *