Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-02-2013) 18-03-2013, n. 12582

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 07/11/2011, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio: a) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F.J., M.T. e B. M., in ordine alla contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 perchè estinta per prescrizione: b) ha confermato l’affermazione di responsabilità degli stessi per i reati loro contestati; c) ha ridotto la pena inflitta a quella di anni uno, mesi sei di reclusione.

2. In particolare, al F., al T. e al B. era contestato di avere cagionato, in concorso tra loro, con premeditazione e per futili motivi, lesioni volontarie gravi (fratture agli arti e traumi cranici) a Ma.Da.Au.

e G.M., con uso di armi improprie, ossia con mazze da baseball, manici di scopa, manici di ombrellone, bastoni di legno ricavati da una sedia, mediante danneggiamento della stessa.

La Corte territoriale ha rilevato: a) che correttamente il Tribunale aveva valorizzato le individuazione fotografiche, prove atipiche pienamente utilizzabili ai fini del giudizio; b) che nel caso del B. vi erano stati in sostanza due riconoscimenti fotografici, ossia quello del T. e della Ga., poichè quest’ultima aveva nella sostanza confermato, ai sensi dell’art. 500 cod. proc. pen., l’individuazione fotografica positiva operata dinanzi alla P.G. a poca distanza temporale dai fatti, mentre la testimonianza era avvenuta dopo tre anni e mezzo; c) che sia il T. che la Ga. avevano riconosciuto persone effettivamente attive nell’aggressione, ossia il Bo. e il F.; d) che la mancata indicazione, da parte del T., del ruolo svolto dal M., riconosciuto con sicurezza in fotografia, era giustificabile data la concitazione dei momenti dell’aggressione e lo spavento vissuto dal primo, il quale aveva comprensibilmente focalizzato e memorizzato i fatti salienti e i volti degli aggressori e non gli oggetti che avevano in mano o i movimenti da loro posti in essere; e) che i testimoni aveva previamente descritto gli aggressori che erano riusciti a notare; f) che le individuazioni fotografiche erano state effettuate secondo modalità corrette dalla Polizia Giudiziaria; g) che il mancato riconoscimento del M. e del B. da parte delle persone offese era spiegabile, in quanto i primi, dopo il pestaggio e le gravi e dolorose lesioni patite, non avevano focalizzato la loro attenzione sugli aggressori; h) che le individuazioni fotografiche non erano l’unico elemento probatorio a carico del M. e del B., in quanto, oltre all’inflessione emiliana degli aggressori, della quale avevano parlato i testi Ma. e T., occorreva considerare che i primi, unitamente al F. e al Bo., erano alloggiati presso il medesimo residence, dal quale era sicuramente partito il gruppo di persone armate di bastoni, in vista del regolamento di conti, e dal quale i giovani si erano allontanati la sera del (OMISSIS), in anticipo rispetto alla programmata data di partenza ((OMISSIS)), adducendo la generica giustificazione che un loro amico si era sentito male; i) che l’assoluzione pronunciata dal giudice di prime cure nei confronti di altri coimputati trovava fondamento nelle diverse risultanze processuali.

3. Sono stati proposti due ricorsi, rispettivamente nell’interesse di F.J., da un lato, e di B.M. e M.T., dall’altro.

4. Il ricorso del F. è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione agli artt. 132 e 62 bis, cod. pen., nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.

In particolare, nel ricorso ci si duole del fatto che, nella determinazione della pena, la sentenza impugnata abbia omesso di considerare: a) la personalità dell’imputato, il fatto che egli, fin dal primo interrogatorio reso al G.i.p., abbia dato chiari e forti segnali di resipiscenza, che scongiurano il pericolo di una reiterazione di reati; b) l’assenza di potenzialità criminose, a fronte di uno sporadico episodio e delle condizioni di vita individuali, sociali e familiari; c) l’immediata confessione da parte dell’imputato; d) la condotta riparatoria del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato alle persone offese, tradottosi in un accordo risarcitorio.

Il ricorrente critica altresì il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la cui concessione avrebbe dovuto condurre ad un nuovo bilanciamento delle circostanze tutte, attraverso un giudizio di prevalenza delle prime.

5. Il ricorso del B. e del M. è affidato a quattro motivi.

5.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), inosservanza degli artt. 189, 192 e 213 cod. proc. pen. e sottolineano l’imprecisione delle dichiarazioni degli autori dei riconoscimenti fotografici ( T.A. e G.A.) e la non corrispondenza tra quanto si legge in sentenza e quanto realmente avvenuto, e dichiarato in sede di deposizione testimoniale.

In particolare, quanto al T., si rileva: a) che, dopo aver riconosciuto il M., alla domanda relativa al ruolo di quest’ultimo, aveva risposto dicendo di non ricordare ed aveva dirottato il discorso sull’identificazione di altro soggetto; b) che, dopo aver riconosciuto il B., non aveva fornito alcun altro elemento utile e nessun tipo di indicazione sul ruolo che quest’ultimo avrebbe avuto nell’aggressione; c) che il T. non aveva fornito alcuna preliminare descrizione della fattezze fisiche delle persone individuate; d) che, in ogni caso, il T., appena si era accorto dell’aggressione, avvenuta la notte di (OMISSIS), in prossimità di una spiaggia priva di illuminazione, era scappato via, talchè era ragionevole ritenere che i suoi ricordi visivi fossero poco chiari.

Quanto alla Ga., si rileva: a) che non aveva fornito alcuna descrizione dei ricorrenti, ma solo qualche sommaria indicazione di altro imputato, il Bo.; b) che solo a seguito di un suggerimento finale del P.M. aveva fornito, con riguardo al solo B., una risposta generica, dubitativa e imprecisa.

5.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), inosservanza dell’art. 192 c.p.p., comma 2.

In particolare, essi criticano la precisione e concordanza degli elementi indiziari valorizzati dalla sentenza impugnata, ossia l’inflessione emiliana degli aggressori, la partecipazione alla comitiva dei giovani reggiani che alloggiavano presso il residence (OMISSIS), il fatto che i villeggianti reggiani avessero lasciato l'(OMISSIS) in anticipo rispetto alla prenotazione ed inaspettatamente.

Al riguardo, si sottolinea: a) che, come rilevato dal giudice di prime cure, non poteva ritenersi che tutti coloro i quali avevano soggiornato presso il residence dal quale era partito il gruppo di giovani armati di bastoni potevano per ciò solo essere ritenuti partecipi; b) che la partenza anticipata poteva essere stata determinata, come di fatto era accaduto, da motivi diversi, ossia dalla necessità di far rientrare a (OMISSIS) il ragazzo che aveva riportato gravi conseguenze lesive, ossia la rottura della mandibola, a seguito dell’antefatto dell’aggressione.

5.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, dal momento che l’efficacia dimostrativa del riconoscimento dei due ricorrenti doveva essere valutata autonomamente, senza che potesse spiegare alcun rilievo il fatto che la Ga. e il T. avessero riconosciuto persone effettivamente attive nell’aggressione (il Bo. e il F.).

5.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., dal momento che la Corte territoriale aveva omesso di valorizzare la personalità degli imputati e l’assenza di elementi negativi di valutazione della stessa, che avrebbero potuto condurre ad una diminuzione ulteriore della pena e, alla luce dell’età dei ricorrenti, della loro incensuratezza, della loro partecipazione all’accordo risarcitoria, al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del F. è infondato.

La sentenza impugnata presenta, infatti, una trama argomentativa, che, pur in assenza di uno specifico motivo d’appello sul punto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, consente di comprendere le ragioni che sorreggono la decisione, sia in punto di determinazione della pena, sia con riferimento al mancato esercizio del potere – dovere di valutare la sussistenza dei presupposti in fatto per l’applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., laddove si considera, da un lato, l’età e l’incensuratezza degli imputati e, dall’altro si sottolinea la gravità del fatto, per il numero di persone che hanno partecipato all’episodio e per le conseguenze lesive cagionate alle vittime.

2. Passando ad esaminare il ricorso dei restanti imputati, si rileva, con riferimento al primo motivo, che, sebbene prospettato sub specie di inosservanza di norme processuali, esso, in realtà, aspira ad una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito. Anche i ricorrenti muovono infatti dal condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali, potendo attribuire concreto valore indiziante all’identificazione dell’autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (v., ad es., Sez. 4, n. 45496 del 14/10/2008, Capraio, Rv.

242029).

In tale cornice di riferimento, la sottolineata imprecisione delle dichiarazioni degli autori dei riconoscimenti concerne l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, ma evidenzia profili che non palesano alcuna manifesta illogicità.

In particolare, quanto al T., la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per le quali le incertezze sul ruolo del M., lungi dall’inficiare il significato del riconoscimento, erano ragionevolmente spiegabili con la concitazione del momento e la conseguente focalizzazione dell’attenzione su altri profili. Del pari, la Corte ha precisato che la fuga del testimone non era incompatibile con la possibilità di identificare gli autori, giacchè egli, come la Ga., era riuscito a individuare persone che si era accertato essere sicuramente presenti sul luogo e impegnate nell’aggressione.

Quanto alla teste Ga., la Corte ha anche aggiunto che l’incertezza iniziale, ascrivibile al tempo trascorso dai fatti, era stata superata, ai sensi dell’art. 500 cod. proc. pen., a seguito delle contestazioni del P.M..

Tale essendo il nucleo della valutazione di attendibilità operata dalla Corte, diviene non decisivo scrutinare la precisione e la stessa sussistenza della previa descrizione delle persone identificate.

3. Del pari infondato è il secondo motivo, che, in una visione frazionata degli elementi probatori valorizzati dalla sentenza impugnata, si concentra su circostanze che, indiscusse nella loro realtà effettuale, sono state utilizzate dalla Corte territoriale per corroborare il significato dell’operato riconoscimento.

In definitiva, non si tratta di elementi di per sè idonei a dimostrare la colpevolezza degli imputati, ma di aspetti che conducono, in una visione unitaria delle risultanze processuali, a giustificare l’affermazione di responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio.

4. Anche il terzo motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata valorizza l’avvenuto riconoscimento da parte dei testimoni di soggetti sicuramente attivi nell’aggressione non per acriticamente desumerne l’attendibilità del riconoscimento dei ricorrenti, ma per confutare l’argomento difensivo, secondo cui i testi, date le condizioni di tempo e di luogo, la concitazione del momento e, per quanto riguarda il F., la preoccupazione che l’aveva indotto a darsi rapidamente alla fuga, non avrebbero potuto identificare con ragionevole certezza i protagonisti della vicenda.

5. Con riferimento, infine, alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valgono le considerazioni svolte supra, a proposito del ricorso del F..

6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013

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