Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-08-2012, n. 14240

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Svolgimento del processo

S.G. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione provinciale del lavoro di Foggia, il 3.11.2005 e notificata il 7.11.2005, con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 4.170,60 a titolo di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione di alcune disposizioni in materia di tutela del lavoro.

All’udienza del 11.5.2006, il Tribunale di Lucera, rilevata la mancata comparizione di parte opponente, e richiamato la L. n. 689 del 1981, art. 23, ha convalidato con ordinanza il provvedimento opposto.

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione S.G. affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso la Direzione provinciale del lavoro di Foggia, che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida dell’ordinanza ingiunzione e ne ha contestato la fondatezza nel merito.

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 174 c.p.c., art. 79 disp. att. c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 23 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, chiedendo a questa Corte di stabilire se ai fini della sostituzione del magistrato nominato per la trattazione della causa è necessario apposito provvedimento da parte del Presidente del Tribunale, che detto provvedimento sia inserito nel fascicolo d’ufficio e che lo stesso venga notificato alle parti costituite nel giudizio.

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nonchè vizio di motivazione, richiamando a sostegno delle relative censure i principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 534 del 1990 e n. 507 del 1995.

3.- E’ preliminare il rilievo della inammissibilità del ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento impugnabile con l’appello, D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 26.

4.- Come questa Corte ha già più volte ribadito (cfr. Cass. n. 24748/2009, Cass. n. 182/2011, Cass. n. 1717/2012), infatti, per effetto delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, che ha soppresso l’u.c., art. 23, L. n. 689 del 1981, a far data dal 2 marzo 2006 il rimedio dell’appello è divenuto generale strumento di impugnazione delle sentenze pronunciate in primo grado in materia di opposizione a sanzione amministrativa, nonchè avverso le ordinanze di cui al comma 5, citato art. 23, con la quali, in caso di assenza dell’opponente, il giudice può convalidare il provvedimento impugnato, ove non ne risulti dagli atti la manifesta illegittimità ("Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell’opponente anche le spese successive dell’opposizione"), rimanendo impugnabili con ricorso diretto per cassazione soltanto le ordinanze che dichiarano inammissibile l’opposizione per tardiva proposizione, ai sensi del comma 1, medesimo art. 23.

5.- Ai sensi del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, le disposizioni dell’art. 26 dello stesso decreto si applicano alle ordinanza pronunciate ed alle sentenza pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (e cioè dal 2 marzo 2006).

6.- Nella specie, l’ordinanza resa all’udienza del 11.5.2006, con la quale il giudice ha convalidato il provvedimento opposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, per la mancata comparizione dell’opponente, era dunque impugnabile con l’appello e non con il ricorso per cassazione, derivandone pertanto l’inammissibilità del proposto mezzo di gravame.

7.- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2,500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2012

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