Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-02-2013) 18-03-2013, n. 12567

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Letto il ricorso proposto nell’interesse di C.R. avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila del 24.10.2011, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 22.3.2006, per i reati di frode assicurativa e falso come descritti nell’imputazione, dichiarò prescritti gli stessi reati, confermando le statuizioni civili a favore della soc. danneggiata, la "XXX S.p.A.");
Ritenuto che la questione dell’ inosservanza od erronea applicazione dell’art. 54 c.p., comporta una penetrante indagine in fatto sulla presunta situazione di necessità in cui si sarebbe trovato l’imputato all’epoca dei fatti, indagine che non può certo essere demandata a questa Corte sulla base dell’ampia rivisitazione nel merito del materiale istruttorio in ottica difensiva operata in ricorso, peraltro senza la produzione dei verbali di prova di riferimento, mentre l’apertura di una nuova fase di merito attraverso l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, sarebbe comunque precluso dalla prescrizione ormai intervenuta;
ritenuto peraltro che il giudice di appello ha più che correttamente applicato i principi in materia di prevalenza della formula di proscioglimento nel merito sulla causa estintiva, rispetto alla più che controvertibile situazione di necessità invocata dal ricorrente, dal momento che il principio secondo cui, in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, il giudice ha l’obbligo di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che gli elementi idonei ad escludere l’esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo, da parte dell’imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicchè la valutazione che deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione, che a quello di apprezzamento(cfr. Cassazione penale Sez. 6 30 marzo 2004 n. 19674 dove la precisazione che il principio dell’immediatezza della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, anche se in apparenza può configgere con l’interesse dell’imputato ad una più ampia possibilità di vedere proseguire l’attività processuale in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito, in realtà non mortifica tale interesse, che può trovare sempre la sua massima espansione, attraverso la rinuncia alla prescrizione, secondo la sentenza costituzionale n. 275/90, ma lo contempera, alla luce della normativa vigente, con l’aspetto, non meno rilevante, dell’interesse alla ragionevole durata del processo costituzionalmente presidiato dall’art. 111 Cost., comma 2 che non può essere considerato aprioristicamente di rango inferiore ad altri interessi pur apprezzabili e, in ogni caso, sempre tutelabili);
Ritenuto peraltro che anche alla luce dell’approfondimento motivazionale richiesto dall’immanenza degli interessi civili implicati nel procedimento, le deduzioni difensive appaiono manifestamente infondate, non solo perchè la situazione di necessità invocata dal ricorrente sarebbe in sostanza desumibile, secondo quanto è dato evincere dal ricorso, o da dichiarazioni rese dello stesso C. in occasione delle liquidazioni fraudolente, certo non emendabili dal sospetto di strumentalità rispetto all’interesse all’impunità del ricorrente, o da indicazioni testimoniali alquanto vaghe di cui non sono nemmeno prodotti i relativi verbali, al pari delle missive indicate in ricorso, ma anche e soprattutto perchè la stessa sussistenza dello stato di necessità sembra in radice da escludere, per l’ovvia possibilità del ricorrente di ottenere le normali difese istituzionali contro i suoi "ricattatori", sotto questo profilo apparendo del tutto carenti le indicazioni difensive sulla necessaria "attualità" del pericolo,cioè sul rapporto di immediatezza tra la minaccia e le condotte "coatte", in linea di massima escluso dalla stessa necessità dei tempi "minimi" occorrenti per l’istruzione di qualunque pratica assicurativa di risarcimento di danni prodotti da incidenti stradali (sul requisito dell’attualità del pericolo cfr.
ad es., Cass. Sez. 6, Sentenza n. 27866 del 04/06/2001 Sansone, dove la precisazione che lo stato di necessità non può essere integrato soltanto dal timore di future rappresaglie); senza dire che nella sentenza impugnata si ricorda il callido tentativo del ricorrente di imputare una parte delle liquidazioni ad un sinistro già chiuso, come condotta rivelatrice di un’esigenza di impunità e non di una stato di necessità;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente riguardo all’esito dell’impugnazione di legittimità; ritenuto che il ricorrente va inoltre condannato alla rifusione in favore della parte civile XXX SPA, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione in favore della parte civile XXX s.p.a., delle spese del presente grado, che liquida in Euro 2400,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013

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