T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 26-01-2011, n. 231

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 29 giugno 2010 e depositato il 7 luglio successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto di revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. 40472AG e contestuale rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso in data 11 giugno 2010 dalla Questura di Pavia e notificato allo stesso ricorrente in data 15 giugno 2010.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 7 e dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990, con riferimento alla mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento amministrativo, di carenza di istruttoria e di eccesso di potere. Inoltre vengono sollevate anche le doglianze di violazione dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998, di eccesso di potere e di carenza di istruttoria.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 780/2010 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato delle memorie con cui hanno segnalato l’adozione di un provvedimento di revoca in autotutela del provvedimento impugnato e, di conseguenza, hanno chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2011, assenti i procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Come evidenziato dalle parti, l’adozione da parte della Questura di Pavia – Ufficio Immigrazione del provvedimento di revoca dell’atto impugnato con il ricorso in oggetto ha determinato la cessazione della materia del contendere.

2. Le spese possono essere compensate anche in relazione all’esito della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

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