Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-08-2012, n. 14237

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Svolgimento del processo

V.A.M. ha convenuto in giudizio l’Inps dinanzi al Tribunale di Brindisi chiedendo l’accertamento del diritto ad essere iscritta nell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli a tempo determinato per gli anni 1989-1994. Costituendosi in giudizio, l’Inps ha eccepito la decadenza dall’azione giudiziaria e contestato nel merito la fondatezza della pretesa.

Il Tribunale di Brindisi, ritenuta la ricorrente decaduta dall’azione giudiziaria perchè esercitata oltre il termine (120 giorni) previsto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, conv. in L. n. 83 del 1970, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Con sentenza del 3/5/2007, emessa a seguito di appello dell’Inps, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda. Ha osservato il giudice dell’appello che il termine (di decadenza sostanziale) di cui all’art. 22 cit. decorre dall’adozione di un provvedimento amministrativo formale, da portare a conoscenza dell’interessato mediante notificazione, mentre, nella specie, il procedimento amministrativo contenzioso, introdotto con il ricorso della lavoratrice ai sensi del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, si era concluso senza che l’autorità competente si fosse pronunciata. Pertanto, secondo il giudice a quo, l’azione giudiziaria doveva considerarsi tempestiva, così come fondata era la pretesa di iscrizione, stante la provata esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato negli anni e per il numero di giornate indicate dall’appellante.

Contro la sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.

La L. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Deduce l’INPS la violazione e/o falsa applicazione del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito con modifiche dalla L. 11 marzo 1970, n. 83, L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8, e in connessione con questi dell’art. 15 disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 148 disp. att. cod. proc. civ. nel testo introdotto dalla L. n. 533 del 1973, art. art. 9, nonchè del D.Lgs. 11 agosto 1973, art. 11 (art 360 c.p.c., n. 3). Censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che la norma da ultimo citata attribuisce all’inutile decorso dei termini da essa stabiliti per la decisione del ricorso in sede amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, che deve ritenersi legalmente conosciuto dal destinatario in coincidenza con lo scadere dei termini anzidetti, con la conseguenza che anche dalla definizione in questa forma del procedimento amministrativo contenzioso decorre il termine di 120 giorni per opporsi in sede giudiziaria al provvedimento di non iscrizione o di cancellazione.

Il punto controverso posto all’attenzione della Corte concerne l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine stabilito dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83, per l’esercizio dell’azione giudiziaria intesa a contestare i provvedimenti amministrativi adottati in materia di collocamento e di accertamento dei lavoratori agricoli, ritenuto, per orientamento consolidato di legittimità, di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria.

Resta da stabilire quando inizi a decorrere detto termine nel caso in cui il lavoratore abbia presentato ricorso amministrativo contro il provvedimento di non inclusione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi.

La giurisprudenza di questa Corte (si veda per tutte Cass. 813/2007) è da tempo consolidata nel ritenere che il riferimento fatto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai "provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto" va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che siano divenuti definitivi in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell’interessato. Per questo secondo caso viene in considerazione la disposizione del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, la quale, modificando la disciplina posta dal citato D.L. n. 7 del 1970, art. 17 – che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo – attribuisce al silenzio dell’autorità preposta valore di provvedimento di rigetto. Ne discende che, per le decisioni espresse, vale la regola della decorrenza del termine di decadenza dalla data della loro comunicazione all’interessato (salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provarne l’acquisita conoscenza in un momento precedente), mentre, per l’ipotesi di mancata decisione da parte dell’autorità competente nei termini previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, citato, vale la regola della decorrenza del termine di decadenza dalla scadenza dei termini richiamati, essendo questa una scadenza che, per essere direttamente prevista dalla legge, deve intendersi conosciuta o, comunque, conoscibile ex lege da chi ha proposto il ricorso.

Deve ribadirsi, pertanto, anche con riguardo alla controversia in oggetto, il principio secondo cui "Nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 (convertito dalla L. n. 83 del 1970) decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso; definizione che coincide con la data di notifica al ricorrente del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dell’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto del proposto gravame, conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi della descritta evenienza".

Alla stregua di tale principio il ricorso dell’INPS va accolto, pacifico essendo tra le parti il fatto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato depositato il 16 settembre 1999, mentre il ricorso amministrativo alla Commissione provinciale per la manodopera agricola era stato rigettato con provvedimento del 7/4/1997. Da ciò consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito, nel senso dei rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Nulla deve disporsi per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003 (convertito dalla L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da V.A. M.; nulla per le spese in ordine all’intero processo.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2012
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