T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 18

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti impugnano i provvedimenti con i quali è stato disposto, nei loro confronti, il recupero dei contributi sospesi a seguito di eventi sismici (in virtù dell’ OCPM n.3253 del 2002) in sole 60 rate e non secondo quanto originariamente previsto dalla OCPM n.3253 del 2002 (ossia mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione, che nel caso di specie è durata dal 31.10.2002 al 31.12.2005, in virtù di successive proroghe).

Con l’articolo 6 comma 1 bis del d.l. 263 del 2006, è stata dettata un’interpretazione autentica dell’articolo 1 dell’ordinanza 3253 del 2002, secondo cui la sospensione sarebbe riferibile solo alle imprese e quindi ai dipendenti privati.

L’INPDAP, di conseguenza, con la circolare n.1463 del 2007, ha disposto il recupero delle somme non prelevate con una rateizzazione massima di 60 mensilità; e ad essa le amministrazioni intimate si sono adeguate con i provvedimenti impugnati.

Il danno che i ricorrenti mirano ad evitare è quindi quello di pagare, in sole 60 rate, quello che la stessa amministrazione gli ha invece prospettato di prelevare in un numero di rate di gran lunga maggiore.

Come noto, le ritenute vengono operate dalla stessa amministrazione, e pertanto l’errata interpretazione della normativa di cui alla precitata ordinanza del 2002 non può che essere ad essa imputabile.

Nel presente giudizio, pronunciandosi interinalmente sull’istanza cautelare, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che "per il principio di autoresponsabilità, l’amministrazione resistente non può accollare sui propri dipendenti l’errata interpretazione della normativa vigente, disponendo, in contrasto con il legittimo ed incolpevole affidamento da essa stessa suscitato, un recupero con modalità diverse da quelle prospettate al momento in cui i dipendenti medesimi hanno operato la scelta di aderire al beneficio della sospensione della contribuzione".

Tale principio merita di essere confermato anche nel merito.

In virtù della fattispecie che si è in concreto verificata, la rateizzazione in un numero di mensilità otto volte superiore alla sospensione operata dalla stessa amministrazione non trova più fonte nella disciplina dettata dall’ordinanza di protezione civile n. 3253 del 2002 ma dall’affidamento colposamente suscitato dalla stessa amministrazione nei confronti dei propri dipendenti.

Questi ultimi riceverebbero certamente un danno, perché vedrebbero sensibilmente ridotte le proprie retribuzioni rispetto all’affidamento ingenerato dalla stessa amministrazione, sulla cui base hanno verosimilmente programmato i propri impegni economici.

Secondo i principi generali, il danno deve essere allocato in capo al responsabile, che, nel caso in questione, è unicamente l’amministrazione resistente.

Inoltre, anche la pubblica amministrazione, nell’ambito dei rapporti giuridici in cui vengono in considerazioni diritti fondamentali e comunque di rilievo costituzionale (nel caso di specie quello all’adeguatezza e sufficienza della retribuzione, cfr. articolo 36), soggiace agli obblighi di protezione che sorgono ex lege (secondo il paradigma di cui all’articolo 1173 codice civile).

Con il suo comportamento, pertanto, l’amministrazione commette un atto ingiusto se, attraverso la creazione di un falso affidamento (la contraddittorietà del comportamento dedotto in giudizio), viene ad incidere, aggravandole, sulle condizioni retributive del proprio dipendente.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Le spese possono essere compensate, in ragione della novità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie, e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere alla riscossione delle somme dovute secondo quanto prospettato ai ricorrenti all’atto del mancato prelievo, ossia secondo una rateizzazione mensile pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *