Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-08-2012, n. 14363

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Svolgimento del processo
I Curatori dei Fallimenti XXX di XXX & C. s.a.s.
e del socio accomandatario F.R., e XXX XXX di XXX & C. s.a.s. e del socio accomandatario F.R., agivano nei confronti di P.A., del XXX e della XXX, deducendo che il (OMISSIS) era deceduta S.M., lasciando come eredi i figli F.G. e R.; che essendo stato dichiarato il 17/6/99 il fallimento di F.R. e delle società di cui era accomandatario, le Curatele erano divenute coeredi; che il XXX aveva emesso due buoni fruttiferi al portatore sottoscritti dalla S., il primo, del 9/5/00, di lire 70 milioni ed il secondo, del 25/7/00, di lire 15 milioni, con scadenza a cinque anni dall’emissione; che entrambi i titoli, dopo la morte della S., erano stati costituiti in pegno da P.A., moglie di F. R., a garanzia di un’apertura di credito concessale dalla XXX, filiale di Reggio Calabria; che su ricorso delle Curatele, era stato concesso dal Tribunale il sequestro giudiziario dei due buoni fruttiferi, nominandosi custode la XXX.
Tanto premesso, le Curatele, deducendo che la P. non poteva vantare alcun diritto sui titoli, siccome non erede, nè altrimenti legittimata a disporne, chiedevano l’accertamento della comproprietà dei buoni, con condanna del possessore alla restituzione a favore delle Curatele coeredi.
I convenuti P. e XXX si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda; rimaneva contumace il XXX.
Interveniva volontariamente F.G., sostenendo che i titoli erano stati consegnati alla P. dalla S. come donazione indiretta o remuneratoria, e che la domanda andava rigettata quantomeno per la quota del 50" di pertinenza. Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarava la nullità delle donazioni e che le Curatele erano comproprietarie del 50% dei titoli, spettando la restante quota alla P., avendo F.G. espressamente dichiarato di voler confermare in favore della cognata le donazioni mille; ordinava alla XXX, quale custode giudiziario, la restituzione dei titoli alle Curatele e disponeva che, alla scadenza, le somme portate dai titoli medesimi venissero divisi al 50% tra le Curatele e la P..
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza 17-24 gennaio 2008, ha respinto l’appello principale della P. e gli appelli incidentali della XXX e del F..
La Corte ha respinto i due profili di nullità della sentenza fatti valere dalla P., rilevando che la stessa, ove avesse avuto dei dubbi sulla imparzialità del Giudice, avrebbe dovuto proporre istanza di ricusazione, e che la causa non rientrava tra quelle a riserva di collegialità; ha ritenuto: la legittimazione delle Curatele (mai contestata in primo grado), che avevano provato l’accettazione con beneficio di inventario; inammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della P.; nuovo il quarto motivo d’appello; che, quanto all’eccezione intesa a far valere il modesto importo delle donazioni, come tali non soggette alla forma ex art. 782 c.c., la parte non aveva fornito alcun elemento per provare che gli atti di liberalità della S. non avessero inciso in modo apprezzabile sul patrimonio della donante.
La Corte del merito ha respinto l’appello incidentale del F., richiamando la giurisprudenza che esclude la possibilità di qualificare come donazione indiretta l’atto di liberalità avente ad oggetto un titolo di credito.
Ha respinto anche l’appello incidentale della Banca, rilevando che si trattava di domanda riconvenzionale nuova, ed anche a valutare la questione riguardante la natura del rapporto tra la XXX e la P. alla stregua di una mera eccezione, si trattava comunque di eccezione in senso stretto, proposta per la prima volta in appello.
Ricorre la P. sulla base di tre motivi.
Le Curatele hanno depositato controricorso.
F.G., XXX e XXX non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 809 c.c., errata applicazione dell’art. 782 c.c., motivazione omessa e contraddittoria su punti decisivi. In appello, F.G. aveva eccepito che in atti v’è la prova documentale, costituita dai titoli, che tra la defunta e le Banca era intervenuto un mutuo; i titoli erano stati poi consegnati dalla S. alla nuora, ed i motivi di tale consegna sono irrilevanti, perchè, anche a ritenere che la prima intendesse donare alla nuora la somma di danaro rappresentata dai buoni fruttiferi, al più si sarebbe trattato di una donazione indiretta. Secondo la ricorrente, la Corte del merito si è limitata a richiamare la pronuncia del S.C., che nega che possa ritenersi donazione indiretta l’atto di liberalità avente ad oggetto titoli di credito, ma i buoni fruttiferi sono titoli causali e non astratti; la Corte del merito ha invece erroneamente qualificato i titoli in oggetto come astratti.
1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.; l’omessa applicazione degli artt. 2800 e ss.
c.c..
La P. fa riferimento all’appello incidentale della XXX sotto il profilo dell’eccezione, da non considerarsi in senso stretto, in relazione alla consegna dei titoli alla Banca a titolo di pegno irregolare, mai contestato in 1^ grado, anzi dedotto dalle Curatele, da cui il trasferimento della proprietà in capo alla Banca.
1.3.- Col terzo motivo, la P. denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c.; violazione ed omessa applicazione dell’art. 783 c.c.;
l’omessa motivazione, in relazione alla deduzione della donazione di modico valore.
Secondo la ricorrente, le condizioni economiche della S. risultano per tabulas, visti anche gli altri buoni donati alla nipote, come risulta dalla sentenza prodotta.
2.1.- Il primo motivo è infondato.
Nella specie, non è configurabile la donazione indiretta, ossia quel negozio che, nella ipotesi tipica della compravendita di immobile con denaro del disponente, realizza lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non il danaro (così, tra le ultime, la pronuncia 11496/2010), ma si è in presenza di due negozi, il primo, stipulato tra la S. ed il XXX al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi, ed il secondo, realizzatosi con la consegna dei buoni dalla S. alla nuora, che pianamente configura una donazione diretta, priva della forma richiesta ex art. 782 c.c. e quindi nulla.
A fronte di detta lineare ricostruzione, non è davvero comprensibile come il secondo negozio possa qualificarsi come donazione indiretta "perchè la causa, in senso tecnico, del negozio di sottoscrizione dei buoni fruttiferi era la stipula del mutuo"(pag. 11 del ricorso, che richiama l’appello del F.), nè si vede come i buoni possano configurarsi "rappresentativi" del negozio di mutuo, da cui, secondo la ricorrente, conseguirebbe che, poichè il denaro è stato trasferito non direttamente, ma con la consegna dei titoli rappresentativi del negozio di mutuo, si sarebbe nel caso realizzata una donazione indiretta.
Nel resto, non v’è contraddittorietà nella motivazione, rimanendo in ogni caso priva di rilievo giuridico la questione della natura causale o astratta dei buoni fruttiferi.
2.2.- Il secondo motivo è inammissibile.
La Corte del merito ha ritenuto che la Banca, tentando di paralizzare la pretesa azionata dalle Curatele eccependo che il titolo in base al quale la P. le aveva consegnato i titoli era diverso da quello indicato dalle attrici, aveva sollevato un’eccezione in senso stretto, inammissibile per novità in grado di appello.
Nel motivo di ricorso, la ricorrente intende sostenere che il fatto della consegna dei titoli non era stato contestato in primo grado dalle Curatele, ma anzi dedotto dalle stesse e affermato anche dalle altre parti, per cui il Giudice del merito avrebbe dovuto ritenere il fatto acquisito al processo.
A riguardo, a ritenere dedotta dalla parte la non contestazione, deve comunque ritenersi che la stessa non ha indicato in quale atto del processo abbia fatto valere tale circostanza, che quindi deve ritenersi nuova in questo grado; inoltre, in ogni caso la circostanza fatta valere sarebbe inidonea a configurare il pegno irregolare, atteso che, a tal fine, la parte dovrebbe provare l’espresso conferimento alla Banca della facoltà di disporre del relativo diritto (vedi Cass. 5845/00).
2.3.- Il terzo motivo è infondato.
La Corte del merito ha correttamente in diritto motivato la ragione per cui non ha ritenuto provato il carattere modico della donazione;
le censure a riguardo svolte dalla ricorrente sono del tutto generiche, nel riferimento ad altri buoni fruttiferi, di cui ad una sentenza, non meglio identificata, che la parte indica come prodotta in primo grado, di cui nulla risulta.
3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese del grado sopportate dalle Curatele, liquidate come in dispositivo,vanno poste a carico della ricorrente, secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore delle Curatele, liquidate in Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012
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