Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-02-2013) 01-03-2013, n. 9874

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.G. ricorre avverso la sentenza, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. dal Tribunale di Napoli il 14.11.12, con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 con il criterio della prevalenza, la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 60,00 di multa, deducendo violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento alla mancata esclusione della contestata aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 4 e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con ulteriore ridimensionamento del trattamento sanzionatorio.

Con dichiarazione a firma autenticata, depositata in data 7.1.13 presso il Tribunale di Napoli, lo I. ha rinunciato al ricorso.

Osserva la Corte che l’intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso comporta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 589-591 c.p.p., l’inammissibilità dell’impugnazione cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2013
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