Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-08-2012, n. 14361

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Svolgimento del processo
Con decreto emesso il 20 gennaio 2009 il Tribunale di Rovereto rigettava l’opposizione allo stato passivo del fallimento XXX proposta dalla Impianti XXX-XXX s.r.l., che aveva chiesto l’ammissione di un credito di Euro 169.218,50 a titolo di prezzo di riacquisto all’asta, presso l’Istituto vendite giudiziarie di Trento, di macchinari già di sua proprietà e acquisiti all’attivo fallimentare perchè rinvenuti presso la sede della XXX. Motivava che l’opponente non aveva provato documentalmente il titolo d’acquisto, nè era ammissibile la prova testimoniale dedotta, per il divieto di cui all’art. 103 legge fallimentare e art. 621 c.p.c..
Avverso il provvedimento l’XXX proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi e notificato il 20 febbraio 2009.
Deduceva:
1) la violazione di legge nella mancata ammissione della prova testimoniale del proprio diritto di proprietà, reso verosimile dalla comunanza di sede con la società fallita;
2) la carenza di motivazione nel ritenere inadeguata la prova testimoniale addotta.
La curatela del fallimento XXX non svolgeva attività difensiva.
All’udienza del 11 luglio 2012 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale fallimentare di Rovereto ha fatto puntuale applicazione del divieto di prova testimoniale di cui all’art. 621 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 103 legge fallimentare.
E’ vero che la norma ne prevede la possibile deroga, subordinatamente alla verosimiglianza – in considerazione della professione o del commercio esercitati dal terzo o dal debitore – dell’esistenza del diritto stesso; ma la valutazione dei fatti e circostanze in tal senso è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se immune da vizi logici.
Al riguardo, occorre aggiungere che solo la deroga positiva al divieto abbisogna di puntuale motivazione, dal momento che il diniego d’ingresso della prova testimoniale discende, per contro, dall’applicazione de plano della previsione generale della norma positiva.
Anche il secondo motivo, con cui si censura la carenza di motivazione nella ritenuta insufficienza dalla prova documentale prodotta, appare inammissibile, risolvendosi in una difforme valutazione dei fatti;
volta ad introdurre un sindacato di merito che non può trovare ingresso in questa sede.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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