Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-08-2012, n. 14360

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Svolgimento del processo
Con sentenza 7 novembre 2001 il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della XXX s.r.l. su istanza della XXX & XXXs.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo.
La successiva opposizione della XXX era respinta dal Tribunale di Napoli con sentenza 19 ottobre 2005.
La Corte d’appello di Napoli con sentenza 13 febbraio 2008 rigettava il conseguente gravame, motivando:
– che ai fini della dichiarazione di fallimento non era necessaria l’esistenza di un titolo esecutivo valido ed erano quindi irrilevanti le vicende processuali concernenti la notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dalla XXX & XXXs.r.l. e del successivo atto di precetto, in carenza di opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c.;
– che non era inesistente, o nulla, la notifica nelle forme dell’art. 143 cod. proc. civ. all’amministratore unico, sig. M.G., dopo che i tentativi presso la sede sociale e presso la residenza personale avevano avuto esito negativo;
– che lo stato di insolvenza era dimostrato non solo dal credito della ricorrente – il cui accertamento era ormai irrevocabile – ma anche da altri crediti ammessi allo stato passivo.
Avverso la sentenza, non notificata, la XXX s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, notificato il 13 febbraio 2009 ed ulteriormente illustrato con successiva memoria ex art. 378 c.p.c..
Resisteva con controricorso la XXX & XXX s.r.l., successore a titolo particolare dell’originaria creditrice.
La curatela del fallimento restava invece contumace.
All’udienza del 11 luglio 2012 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 143 cod. proc. civ. e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 15, con la conseguente nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.
Il motivo è infondato.
La corte territoriale ha accertato che alla data di notificazione del ricorso per fallimento con il pedissequo decreto di convocazione ex art. 15 legge fallimentare il legale rappresentante della società, sig. M.G., risultava cancellato, per irreperibilità, dall’elenco dei residenti nella città di Foggia, come da certificazione anagrafica. Pertanto, appare rituale la notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. all’amministratore unico della XXX s.r.l., dopo che due precedenti tentativi di notifica presso la sede sociale e presso l’ultima residenza conosciuta del legale rappresentante avevano avuto esito negativo: non senza aggiungere che, in tema di esercizio del diritto di difesa dell’imprenditore ne procedimento per la dichiarazione di fallimento, il rispetto dell’obbligo del tribunale di disporne (a previa comparizione in camera di consiglio (come previsto dall’art. 15 legge fall., nel testo vigente anteriormente al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, va assicurato compatibilmente con le esigenze di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale. Ne consegue che il tribunale resta esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità, ancorchè normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (Cass., sez. 6-1, ord. 8 febbraio 2011, n. 3062; Cass. sez. 1, 7 gennaio 2008, n. 32).
Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 644 e 647 cod. proc. civ. nel ritenere irrevocabile il decreto ingiuntivo ottenuto dalla XXX & XXXs.r.l. e invalidamente notificato presso un indirizzo estraneo alla società ingiunta.
Anche questo motivo è infondato.
Premesso che, come esattamente statuito dalla corte territoriale, non è requisito indispensabile della dichiarazione di fallimento l’esistenza di un titolo esecutivo, e tanto meno irrevocabile, si osserva come la XXX s.r.l. non abbia comunque esperito opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo – in ipotesi, erroneamente notificato presso sede diversa da quella reale – pur dopo che di esso era venuta a conoscenza.
Al riguardo, del tutto infondata è l’assimilazione della notifica invalida (che giustifica l’opposizione tardiva, se di provata incidenza sulla possibilità di conoscenza tempestiva del provvedimento monitorio) con l’omissione materiale della notificazione, che determina, invece, l’inefficacia del decreto ingiuntivo (art. 644 cod. proc. civ.).
Ne consegue l’esattezza del principio di diritto enunciato in sentenza circa la preclusione dell’eccezione di merito concernente la pretesa estinzione del credito della ricorrente, anteriormente alla formazione del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo irrevocabile; con conseguente irrilevanza della prova testimoniale dedotta al riguardo (art. 647 c.p.c., art. 650 c.p.c., comma 3).
Oltre a ciò, il rigetto del gravame da parte della Corte d’appello di Napoli poggia anche sulla diversa ratio decidendi dell’esistenza di ulteriori obbligazioni accertate ne corso della verifica dello stato passivo e dell’impossibilità della debitrice di farvi fronte con mezzi ordinarii non esclusa, nemmeno in astratto, dall’asserita titolarità di un patrimonio immobiliare (Cass., sez.l, 28 febbraio 2007 n. 4766).
Per il resto, le argomentazioni a sostegno della censura di insufficienza motiva prospettano una difforme valutazione degli elementi di fatto, volta ad un riesame nel merito che non può trovare ingresso in questa sede.
Il ricorso è dunque infondato e deve essere respinto; e per l’effetto, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012

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