Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-08-2012, n. 14357

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Svolgimento del processo
La s.a.s. XXX chiedeva in via monitoria il pagamento della somma di E. 131.240.335 sulla base di sette effetti cambiar ed una dichiarazione di riconoscimento di debito, nei confronti di P.M.. Quest’ultimo proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo preliminarmente l’incompetenza del giudice adito e l’inammissibilità della domanda azionata mediante ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto le somme richieste riguardavano un contratto di appalto stipulato con l’ingiungente il 25/5/1994, contenente una clausola compromissoria. Nel merito, il P. eccepiva di aver pagato integralmente quanto da lui dovuto, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione delle cambiali. La s.a.s.
XXX deduceva la inapplicabilità della clausola compromissoria in quanto le ragioni di credito azionato non riguardavano soltanto il contratto di appalto, ma erano inerenti anche a prestiti effettuati in favore del P. e a pagamenti di professionisti eseguiti per conto dell’opponente, oltre che alla realizzazione di opere extracapitolato.
Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione, dichiarando l’improponibilità della domanda azionata, sul rilievo del valore ricognitivo e non novativo del riconoscimento di debito, mentre la Corte d’Appello di Torino, su impugnazione della società opposta, riformava integralmente la pronuncia di primo grado, rigettando l’opposizione.
Nella sentenza impugnata, per quel che interessa, veniva sostenuto che:
a) erano superflui i capitoli di prova dedotti dalla parte opposta ed aventi ad oggetto la giustificazione causale degli importi richiesti in via monitoria perchè il credito che si fonda su riconoscimento di debito si giova dell’astrazione processuale della causa ed esime il creditore dal fornire la prova del rapporto fondamentale. Era l’opponente ad essere gravato dell’onere di provare che il rapporto si era estinto o non era mai sorto, ed a tale onere non aveva assolto.
b) Non essendo il riconoscimento di debito in questione titolato, le contestazioni del P. per essere efficaci avrebbero dovuto rivolgersi non solo verso quel fatto specifico (il contratto di appalto) da esso allegato come fonte dell’obbligo di pagamento, ma contro tutte le fonti che il creditore aveva indicato come fatti costitutivi del credito. Invece l’opponente non aveva nè allegato nè provato di non essere tenuto a pagare il prezzo delle prestazioni supplementari e delle somme prestate, così come indicate dalla parte opponente, essendosi limitato a dichiarare di nulla dovere alla società opposta per aver adempiuto integralmente alle obbligazioni relative al contratto di appalto.
c) Tale mancata allegazione e prova conduce, secondo la Corte d’appello all’accoglimento della domanda creditoria portata dal decreto ingiuntivo per non essere stata scalfita la prova privilegiata proveniente dal riconoscimento di debito posto a base di essa;
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P. affidandosi a cinque motivi ed ha resistito con controricorso la s.a.s XXX.
Motivi della decisione
Con il primo motivo viene dedotta la violazione art. 819 bis così come introdotto dalla L. n. 25 del 1994, art. 11. Secondo la parte ricorrente il giudice di secondo grado pur non avendo negato che alcune delle pretese creditorie traevano origine dal contratto di appalto, ha erroneamente ritenuto di accogliere integralmente la pretesa creditoria affermando che il regime probatorio del riconoscimento di debito ne escludesse la scindibilità ma la giurisprudenza di legittimità con orientamento costante ha stabilito che, in caso di connessione di domande, il giudice ordinario non può pronunciare anche sulle domande che le parti hanno devoluto alla competenza arbitrale.
Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto: "se la clausola compromissoria copre alcune delle domande connesse, il giudice ordinario è tenuto a pronunciarsi nel senso della devoluzione dell’intera controversia alla cognizione arbitrale? Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 808 e seguenti e dell’art. 1362 cod. civ.. Secondo il ricorrente, il giudice d’appello non ha compreso che tutte le domande creditorie traevano origine dal contratto di appalto includendovi il mutuo per il terreno su cui sarebbe stata edificata la costruzione oggetto di appalto, e le parcelle ai professionisti e le opere extracapitolato.
Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto: "In presenza di clausola compromissoria che riguardi qualsiasi vertenza originata dal contratto, rientra nella competenza arbitrale la controversia insorta in relazione alle successive modifiche apportate dalle parti alle pattuizioni contrattuali?".
Con il terzo e quarto motivo viene dedotta la radicale carenza di motivazione in ordine all’affermazione relativa all’integrale inapplicabilità della clausola compromissoria al riconoscimento di debito in questione, pur senza negare che almeno una parte del credito traeva origine dal contratto di appalto nonchè sull’altra decisiva affermazione secondo la quale il P. non avrebbe dimostrato che l’obbligazione dedotta nel riconoscimento di debito era estinta o inesistente perchè a tal fine sarebbe stato necessario contestare tutti i titoli giustificativi di ciascuna parte di credito dedotti dalla società, mentre è stata la parte creditrice ad aver rinunciato all’astrazione processuale titolando specificamente ed in modo differenziato la propria ragione creditoria. In vero il ricorrente aveva esattamente identificato la fonte delle pretese di controparte nel contratto di appalto, per alcune deducendone l’estinzione mediante il pregresso adempimento, per altre (il mutuo concesso da O.M. e le parcelle ai professionisti) indicando le ragioni per cui tali voci di credito non potevano essere fonte di obbligazioni a suo carico.
Con il quinto motivo si deduce specificamente il difetto di motivazione della sentenza impugnata per non aver adeguatamente spiegato le ragioni della riconducibilità alla società della voce di credito che, se esistente, recava come mutuante esclusivamente O.M. in proprio. Deve essere in primo luogo dichiarata inammissibile la richiesta, subordinata all’accoglimento del ricorso, riguardante il riesame della statuizione di rigetto delle prove orali, in quanto ritenute superflue, perchè non proposta nelle forme del ricorso incidentale tardivo. I primi due motivi di ricorso possono essere affrontati congiuntamente e risultano fondati.
Premesso il valore meramente confermativo e non novativo della ricognizione di debito (tra le più recenti, Cass. 7787 del 2009 e 2104 del 2012), ne consegue che la stessa non sottrae il rapporto causale sottostante dall’operatività della clausola compromissoria cui sia stato negozialmente sottoposto (Cass. 279 del 1985; 6675 del 1998), determinandosi esclusivamente una modifica del regime dell’onere della prova. Nella specie, la pretesa creditoria azionata in via monitoria, per espressa imputazione della parte controricorrente (confermata dalla sentenza di secondo grado) è quanto meno parzialmente riconducibile al contratto di appalto intercorso tra le parti, incontestatamente contenente una clausola compromissoria relativa a tutte le vertenze da esso derivanti. Non può, infatti, che ricondursi all’appalto la frazione di credito relativa alle opere extracapitolato. Ne consegue, alla luce del costante orientamento di legittimità, formatosi sull’art. 819 bis cod. proc. civ., così come introdotto dalla L. n. 25 del 1994, e rimasto vigente fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che nell’ipotesi in cui siano proposte davanti al giudice ordinario, anche nello stesso giudizio, più domande, di cui alcune devolute alla competenza arbitrale, non può ritenersi legittimamente esclusa, per queste ultime, la competenza arbitrale, giusta il disposto della novella 5 gennaio 1994 n. 5 (art. 819 bis cod. proc. civ.) (Cass. 12336 del 1999; 3316 del 2001; 21139 del 2004; 18525 del 2007). In conclusione, a fronte della tempestiva eccezione di devoluzione alla competenza arbitrale della controversia, si sarebbe dovuta dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e provvedere all’esame esclusivo delle parti di credito non rientranti nella cognizione arbitrale. La Corte d’appello, pur riconoscendo l’astratta applicabilità della clausola compromissoria alla ricognizione di debito, l’ha esclusa nella specie senza fornire alcuna specifica motivazione, limitandosi a ritenere non assolto dall’opponente l’onere della prova posto a suo carico dallo specifico regime dell’astrazione processuale. Ma anche tale affermazione che introduce l’esame dei rimanenti tre motivi, strettamente interconnessi tra di loro non è fondata. La parte opponente ha contrapposto alla ricognizione di debito, fondata su sette effetti cambiari e la dichiarazione di aver preso a mutuo un determinato importo a firma ravanello, preliminarmente l’operatività della clausola arbitrale, logicamente da anteporsi alle contestazioni relative ai fatti costitutivi del diritto azionato, e, nel merito, il difetto di legittimazione attiva della società creditrice, sulla frazione di credito relativa al mutuo ed, infine, la riconducibilità ad obbligazioni già adempiute riguardanti il contratto di appalto intercorso tra le parti, in ordine agli effetti cambiari, accompagnando tale deduzione ed allegazione con la produzione di effetti in suo possesso. A fronte di questa articolata opposizione, relativa in parte all’inesistenza, in parte all’estinzione del credito, la parte opposta ha specificato e differenziato i titoli causali della ricognizione di debito, imputandoli quanto agli effetti cambiari ad opere extracapitolato e prestazioni professionali pagate ad incaricati dell’opponente e quanto al mutuo, pur se sottoscritto in proprio da O.M., ad un credito societario. Attraverso tale puntuale imputazione la controricorrente ha rinunciato all’astrazione processuale, ristabilendo l’ordinario regime dell’onere della prova, anche attraverso la formulazione di prova per testi. (Cass. 7787 del 2010). Non può, pertanto, essere condivisa l’affermazione della sentenza di secondo grado secondo la quale sull’opponente imcombeva l’onere di allegare e provare di aver estinto specificamente i debiti relativi alle singole e parziarie giustificazioni causali del credito azionato, essendo stata superata proprio dalla loro analitica indicazione, peraltro seguita alla preventiva allegazione estintiva dell’opponente, l’inversione dell’onere della prova. Pertanto anche i motivi relativi al vizio di motivazione devono essere accolti, dovendo il giudice del rinvio valutare in concreto, e alla luce dei complessivi riscontri probatori, l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, con riferimento alla dichiarazione di mutuo che reca il nome di O. M., senza la spendita del nome della società creditrice, di cui lo stesso è risultato legale rappresentante nonchè la parte di credito giustificata come pagamento, a titolo di anticipazione, di parcelle professionali, con esclusione della parte di credito, da rimettere alla cognizione arbitrale, relativa, invece, alle opere extracapitolato.
La pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione perchè si attenga agli enunciati principi.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione anche per le spese del presente grado.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012

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