T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 127

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 14.9.2009 e depositato il successivo 28.9 l’associazione ricorrente ha impugnato l’Ordinanza del sindaco del Comune di XXX n. 40 del 14.07.2009, avente ad oggetto: Rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati in XXX. C.da XXX fg. 7, Part.lla 188: nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al suddetto provvedimento.
In tale ricorso vengono articolate le censure di: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 241/1990; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma III, del D.Lgs 152/2006; violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, finalizzato all’ordine di rimozione dei rifiuti; mancato accertamento in contraddittorio con la ricorrente, circa l’imputabilità alla medesima, a titolo di dolo o colpa, dell’abbandono di rifiuti sul suo terreno, ai sensi dell’intestata disposizione di legge; 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma III, del D.Lgs. 152/06; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento, contraddittorietà, sviamento e carenza d’istruttoria.
Contesta parte ricorrente la correttezza del procedimento da cui è scaturito il provvedimento impugnato, nonchè la carenza dei presupposti per la sua adozione e l’assenza di adeguata motivazione a supporto della determinazione adottata..
Si è costituito il Comune intimato che, con memoria, ha replicato alle argomentazioni contenute in ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
All’udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato in ragione della fondatezza del secondo motivo, che assume carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure articolate.
Invero l’art. 192 comma III del D.Lgs. n. 152/06 prescrive che gli accertamenti effettuati da parte dei soggetti preposti al controllo delle irregolarità connesse allo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuate in contraddittorio con i proprietari delle aree in cui vengono rinvenuti i rifiuti.
Tale particolare modalità di svolgimento del procedimento di accertamento della violazione delle disposizioni in materia di smaltimento di rifiuti appare estremamente significativa a fronte della possibilità che l’obbligo di rimozione degli stessi possa essere posto a carico dei proprietari delle aree in cui si trovano, a titolo di colpa.
Solo partecipando concretamente alla fase di accertamento, tali soggetti possono evidenziare eventuali elementi a loro discolpa, che l’amministrazione deve congruamente valutare all’esito degli accertamenti effettuati.
Tale specifica modalità di accertamento assume un significato differente, e più pregnante, rispetto all’obbligo di avvisare l’interessato dell’inizio del procedimento, previsto dall’art. 7 legge n. 241/90.
Non è pertanto invocabile, con riferimento alla censura articolata, l’art. 21 octies co. 2° della legge n. 241/90, che riguarda il generale obbligo di comunicazione dell’inizio del procedimento, e non le specifiche modalità procedimentali dettate dal D.Lgs. 152/2006, logicamente correlate al particolare esito che può conseguire a tale procedimento.
Il vizio rilevato assume carattere assorbente rispetto alle altre censure articolate, atteso che il corretto espletamento del procedimento in questione avrebbe potuto far sì che in esso venissero inseriti ulteriori elementi di valutazione per l’amministrazione, che avrebbero potuto portare ad un suo diverso svolgimento ed esito finale.
In conclusione, dichiarate assorbite le ulteriori censure, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore di parte ricorrente, in Euro. 2.000,00, oltre I.V.A. e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di parte ricorrente, in Euro. 2.000,00 oltre I.V.A. e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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