DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 164 Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 5-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2009, e in particolare gli
articoli da 1 a 5 e l’allegato B;
Vista la direttiva 2009/21/CE del Parlamento e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di
bandiera;
Vista la decisione 1999/468/CE, recante modalita’ per l’esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, concernente
l’attuazione della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle
norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita’ delle
amministrazioni marittime;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita’ ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto, avente ad oggetto il miglioramento della
sicurezza e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi
nazionali, introduce procedure finalizzate ad assicurare che lo Stato
italiano ottemperi con efficacia e coerenza ai propri obblighi nei
confronti delle navi mercantili autorizzate a battere la bandiera
nazionale.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) nave: una nave battente bandiera di uno stato membro che rientra nell’ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni di cui l’Organizzazione marittima internazionale – IMO e’ depositaria e per la quale e’ richiesto un certificato; b) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; c) organismo riconosciuto: un organismo riconosciuto conformemente al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; d) certificati: i certificati previsti dalla legge e rilasciati in relazione alle pertinenti convenzioni IMO; e) audit IMO: attivita’ di controllo, consulenza e verifica condotta in conformita’ alle disposizioni della risoluzione A. 974 (24) adottata dall’Assemblea dell’IMO il 1° dicembre 2005.

Art. 3

Verifiche preliminari svolte all’atto del rilascio
dell’autorizzazione a battere la bandiera

1. Prima di consentire l’esercizio di una nave cui e’ stato
concesso il diritto di battere la bandiera nazionale,
l’Amministrazione verifica che l’armatore ovvero esercente abbia
ottemperato alle norme ed alle regolamentazioni internazionali e
nazionali applicabili.
2. L’attivita’ di verifica di cui al comma 1, comprende:
a) l’acquisizione di copia dei certificati di sicurezza e dei
rapporti di visita ispettiva effettuati da quando la nave e’ in
esercizio;
b) il controllo dei precedenti rapporti di visita condotti in
conformita’ alle vigenti disposizioni in materia di controllo da
parte dello stato di approdo;
c) se necessario, la consultazione della precedente
Amministrazione per accertare se sussistano ancora anomalie o
deficienze gia’ individuate.
3. L’Amministrazione, per le navi che abbiano in precedenza battuto
la bandiera nazionale, fornisce tempestivamente, allo Stato di cui la
nave batte bandiera che ne faccia richiesta, i dettagli riguardanti
le deficienze gia’ accertate e non risolte all’atto del cambio di
nazionalita’ ed ogni altra pertinente informazione connessa alla
sicurezza.

Art. 4

Misure da adottarsi in caso di fermo
di una nave battente bandiera nazionale

1. Quando l’Amministrazione e’ informata che una nave di bandiera
nazionale e’ stata sottoposta a fermo da parte di uno Stato di
approdo, fatte salve le attivita’ di indagine finalizzate ad
accertare eventuali responsabilita’, adotta le procedure di seguito
indicate, finalizzate a verificare che la nave sia tempestivamente
resa conforme alle pertinenti convenzioni IMO:
a) per fermo dovuto a deficienze concernenti i certificati per i
quali l’Amministrazione ha autorizzato gli organismi riconosciuti
all’esecuzione dei compiti stabiliti dall’articolo 4 del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l’Amministrazione provvedera’
affinche’ l’organismo riconosciuto effettui una visita addizionale a
bordo per la rettifica delle deficienze rilevate;
b) per fermo dovuto a deficienze concernenti i certificati per i
quali l’Amministrazione ha affidato agli organismi riconosciuti
l’esecuzione dei compiti stabiliti dall’articolo 5 del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l’Amministrazione provvedera’
affinche’ l’organismo riconosciuto, effettui, per conto
dell’Amministrazione, una visita addizionale a bordo per la rettifica
delle deficienze rilevate.
2. L’Amministrazione ha, in ogni caso, facolta’ di partecipare con
propri qualificati funzionari all’effettuazione delle visite di cui
al comma 1.

Art. 5

Accesso alle informazioni sulle navi
di bandiera nazionale

1. Ai fini del presente decreto l’Amministrazione rende disponibili
alle amministrazioni omologhe degli Stati membri le seguenti
informazioni concernenti le navi di bandiera nazionale:
a) elementi di identificazione e riconoscimento della nave;
b) date delle visite di controllo, comprese eventualmente quelle
addizionali e supplementari e date degli audit;
c) identificazione degli organismi riconosciuti cui e’ demandata
l’attivita’ di certificazione e classificazione della nave;
d) identificazione dell’autorita’ competente che ha ispezionato
la nave conformemente alle disposizioni in materia di controllo da
parte dello Stato di approdo e date delle ispezioni;
e) esiti delle ispezioni svolte dagli Stati di approdo;
f) informazioni sui sinistri marittimi;
g) identificazione delle navi che hanno cessato di battere la
bandiera nazionale negli ultimi dodici mesi.

Art. 6

Procedura di valutazione
e controllo da parte dell’IMO

1. Con frequenza almeno settennale, a seguito di richiesta
formulata all’IMO, l’Amministrazione si sottopone ad una attivita’ di
auditing da parte di ispettori dell’IMO. I risultati dell’attivita’
di auditing sono pubblicati nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di tutela
della privacy e delle informazioni riservate.
2. Non si applica quanto previsto dal comma 1 a decorrere dal 17
giugno 2017, ovvero prima di tale data, qualora sia entrato in vigore
un sistema obbligatorio di audit degli Stati membri dell’IMO.

Art. 7

Sistema di gestione della qualita’
e valutazione interna

1. Entro il 17 giugno 2012 l’Amministrazione sviluppa, attua e
mantiene un sistema di gestione della qualita’ per le parti operative
delle sue attivita’ in quanto Stato di bandiera. Tale sistema e’
certificato conformemente alle norme di qualita’ internazionali
applicabili.
2. Qualora, sulla base dei resoconti delle attivita’ ispettive
svolte nei confronti delle navi di bandiera pubblicati nella
relazione annuale del protocollo di intesa di Parigi relativo al
controllo delle navi da parte dello Stato di approdo,
l’Amministrazione figuri nella «lista nera» ovvero, per due anni
consecutivi, nella «lista grigia», entro i quattro mesi successivi
alla pubblicazione del resoconto annuale del MOU di Parigi, presenta
una relazione alla Commissione con la quale si individuano ed
analizzano le cause e le ragioni principali delle deficienze e delle
non conformita’ rilevate a bordo delle navi di bandiera.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. L’Amministrazione provvede all’adempimento dei compiti di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 6 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari esteri

Palma, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze

Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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