T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 152

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.1.La Sig.ra S.M. M. presentava ai sensi dei Regolamenti CE n.1493/99 e 1227/2000 il 24/04/2003, all’Ispettorato Provinciale Agricoltura – U.O. n.176 – Comparto Vitivinicolo di Trapani – domanda di estirpazione dei vigneti esistenti sul proprio fondo sito in XXX, c.da XXX.
L’estirpazione veniva autorizzata dall’Ispettorato, dopo la convalida della domanda per Ha 7,6150, sicchè con nota del 26/03/2004 la S. comunicava l’avvenuta estirpazione e presentava contestualmente istanza di reimpianto dei vigneti che veniva autorizzata dall’Ispettorato con provvedimento dell’08/04/2005, per la medesima superficie di Ha 7,6150.
Di conseguenza, con domanda del 07/12/2007 la S. chiedeva, ai sensi dei suindicati Regolamenti CE la concessione di un contributo in conto capitale per la riconversione del predetto vigneto attraverso reimpianto nella misura percentuale del 57% dell’importo del progetto di Euro 86.521,93.
Sulla base delle informazioni prefettizie antimafia rese ai sensi dell’art.1 septies della L.729/82, l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Trapani, ritenendole ostative alla definizione del procedimento, archiviava l’istanza predetta.
Dopo l’infruttuoso esperimento del ricorso gerarchico avverso il provvedimento negativo in questione (rimasto senza riscontro) la Sig.ra S. proponeva ricorso a questo Tribunale, notificato l’08/04/2009 e depositato il giorno 23 seguente, con cui deduceva i motivi di censura seguenti.
1)Violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed eccesso di potere. Violazione del D.Lgs. n.490/94 e del D.P.R. n.252/98.
2)Nullità dell’atto presupposto per carenza di istruttoria e presupposti e per irragionevolezza, inadeguatezza ed apoditticità della motivazione. Nullità del provvedimento impugnato per nullità dell’atto presupposto.
3)Nullità del decreto impugnato per carenza di presupposti e difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento.
1.2.Con ordinanza n.470/09 veniva accolta la domanda incidentale di sospensiva.
1.3.Si costituiva per resistere l’Avvocatura dello Stato che sosteneva la legittimità degli atti impugnati e chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
1.4.Alla pubblica udienza dell’11/01/2011 il ricorso veniva posto in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Secondo l’impostazione classificatoria seguita dalla giurisprudenza amministrativa – elaborata in materia di appalti – le c.d. informazioni prefettizie possono essere ricondotte a tre tipi:
a)quelle ricognitive di cause di per sé interdittive di cui all’art. 4 comma 4, d.lg. 8 agosto 1994 n. 490;
b)quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto;
c)quelle supplementari (o atipiche) la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell’amministrazione destinataria dell’informativa prevista dall’art. 1 septies, d.l. 6 settembre 1982 n. 629, conv. dalla l. 12 ottobre 1982 n. 726, ed aggiunto dall’art. 2 l. 15 novembre 1988 n. 486 (Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362; sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2441).
Nella specie, viene in rilievo questa terza tipologia, in quanto l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Trapani
ha ritenuto le informazioni rese dalla Prefettura di Trapani (con nota prot. 485/08 del 21/04/2008) ai sensi dell’art.1 septies della legge n.792/1982 ostative all’accoglimento della domanda di contributo finanziario, come meglio chiarito nella comunicazione di avvio di procedimento del 10/06/2008.
La citata nota della Prefettura fa leva unicamente sul legame familiare che lega S.B. (già sottoposto con decreto del Tribunale di Trapani del 13/07/2000 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. ai sensi della legge 575/65 per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel Comune di XXX e condannato, con sentenza del Tribunale di XXX del 06/03/1999 – parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza del 28/02/2003 – alla pena di anni tre e mesi quattro per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa) ed i soci amministratori della società: P. M. A., coniuge, ed i loro figli S. P., XXX e M. M., traendone la conclusione che a causa di tale legame familiare il Baldassarre potesse "condizionare – almeno di fatto – le scelte ed indirizzi della società medesima ".
Deve pure precisarsi che:
– questo era in effetti il contenuto sostanziale della prima nota (n.670 del 03/09/2007) approntata in esito alla richiesta dell’I.P.A. di Trapani, n.8197 del 17/05/2007, relativa all’Azienda Agricola S. s.s.a. che aveva pure inoltrato domanda di contributi previsti dal medesimo bando, e per la quale l’Ispettorato intendeva conoscere l’esistenza di motivi ostativi ex art. 10 L. 575/65 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 4 D.Lg.vo 490/1994;
– ad essa si riferisce l’ordinanza n.1973/07 della Sez. I di questo TAR, reiettiva dell’istanza di sospensiva avanzata dalla suddetta Azienda Agricola -richiamata in memoria dalla difesa Erariale, per sostenere – non del tutto esattamente – che " sulla medesima informazione prefettizia del 392007 " vi sarebbe stato un pronunciamento cautelare sfavorevole;
– successivamente però l’Ispettorato riformulava la richiesta di informativa alla Prefettura di Trapani, e chiariva che (non la citata Azienda) bensì S.M. M., P. M. A. e S. P. avevano chiesto, " in qualità di ditte individuali" di ottenere agevolazioni contributive " per terreni di cui sono esclusivi proprietari ", per cui chiedeva di accertare se a carico degli stessi vi fosse alcuno dei motivi ostativi di cui all’art.10 L. 575/65 ovvero sussistessero tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 4 D.Lg.vo 490/94 (nota 82/Ris 26/03/2008);
– la Prefettura di Trapani con l’informativa del 21/04/2008, confermando il medesimo presupposto di fatto, del rapporto familiare tra S.B. e S.M. M. (figlia) rendeva tuttavia il proprio avviso ai sensi dell’art.1 septies L. 726/82.
Ciò premesso, va richiamato l’orientamento della giurisprudenza in tema di informative prefettizie.
Con riferimento, in particolare, all’informativa atipica essa ha invero affermato, per quanto rileva nella specie, che essa non necessita di un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso e si basa su indizi ottenuti con l’ausilio di particolari indagini che possono risalire anche a eventi verificatisi a distanza di tempo perché riguardano la valutazione sull’idoneità morale del (concorrente e non producono l’esclusione automatica dalla gara) – Consiglio Stato, sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6902.
Mentre con riferimento all’informativa tipica si è consolidato l’orientamento, secondo il quale tale tipologia di informativa prescinde completamente da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti alla impresa e si giustifica considerando il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, che non deve essere immaginifico, né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi ed indiziari, la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del Prefetto, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della illogicità, incoerenza o inattendibilità, con riferimento al significato attribuito agli elementi di fatto e all’iter seguito per pervenire a certe conclusioni (per tutte Consiglio di Stato, V, 1 ottobre 2010, n. 7260; IV, 14 aprile 2010, n. 2078 e VI, 14 aprile 2009, n. 2276).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, ciò che sorregge l’impugnata informativa prefettizia è solo un legame familiare, sia pure diretto, tra la ricorrente S.M. M. ed il genitore, S.B. (ex sorvegliato speciale e condannato per concorso esterno in associazione mafiosa nel 1999).
Ed in proposito deve osservarsi che il Consiglio di Stato ha statuito che "è illegittima l’informativa prefettizia negativa fondata sul mero rapporto di parentela o affinità, di amministratori o soci di un’impresa con elementi malavitosi, essendo necessari anche altri elementi, sia pure indiziari, tali, nel loro complesso, da fornire obiettivo fondamento al giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata" (sez. VI, 02 maggio 2007, n. 1916: nell’iter motivazione della decisione predetta, viene richiamato l’insegnamento della Corte Costituzionale in una vicenda in cui si discuteva del possesso delle "qualità morali e di condotta" per l’ammissione ai concorsi in magistratura, secondo cui è certamente arbitrario……presumere che valutazioni e comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall’interessato debbano essere automaticamente trasferiti all’interessato medesimo – Corte Cost. 31 marzo 1994, n. 108.
Si è ritenuto, quindi, che in via di principio il mero rapporto di parentela sia di per sé insufficiente a raggiungere la soglia minima per riscontrare il pericolo di condizionamento mafioso, occorrendo manifestazioni di concreta contiguità – quantomeno a livello di frequentazione – tra il laico ed il mafioso." (Cons. Stato VI, 18 agosto 2010, n.5880).
Di recente questo TAR, pronunciandosi su tale specifico aspetto delle informative prefettizie (v. sent. Sez. I, 15 dicembre 2010, n.14298), ha richiamato appunto l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale i legami di natura parentale, in sè considerati, non possono essere addotti quali elementi in grado di supportare autonomamente l’informativa negativa e possono assumere rilievo solo qualora emerga una concreta verosimiglianza dell’ipotesi di controllo o di condizionamento sull’impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile o amministratore dell’impresa stessa (per tutte Consiglio di Stato, VI, 7 aprile 2010, n. 1967) o, comunque, un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell’oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l’infiltrazione mafiosa nella impresa considerata (C.G.A., sez. giur., 19 ottobre 2010 n. 1292).
D’altra parte, se l’eventuale attività pregiudizievole posta in essere da un soggetto dovesse riverberarsi sic et simpliciter sull’attività imprenditoriale di un familiare, quest’ultimo sarebbe, senza sua colpa, nell’impossibilità di potere svolgere attività costituzionalmente tutelate (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, III, 22 febbraio 2003, n. 1171).
Nella fattispecie in esame invece, da un canto l’informazione prefettizia impugnata si basa unicamente sul rapporto di parentela che lega la ricorrente a S.B. (suo genitore) e dall’altro l’Amministrazione attiva – alla quale la nota è stata inviata " ai sensi dell’art.1 septies della legge 726/82, allo scopo di orientare (le proprie scelte), nell’ambito della discrezionalità ammessa dalla legge " – si è limitata a recepirla acriticamente, ritenendola tout cort " motivo ostativo alla definizione positiva del procedimento", senza effettuare una propria autonoma valutazione.
Ne segue che entrambi i provvedimenti impugnati non resistono alla dedotta censura di carenza di istruttoria, inadeguatezza ed apoditticità della motivazione e vanno perciò annullati, fatti salvi gli eventuali, ulteriori, provvedimenti dell’Amministrazione.
3.Si ravvisano nondimeno valide ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli eventuali, ulteriori, provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011, con l’intervento dei magistrati:
Nicolò Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore
Roberto Valenti, Primo Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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