DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 165 Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 6-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, e in particolare,
gli articoli da 1 a 5, e l’allegato B;
Vista la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali
in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto
marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la
direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visti gli articoli 2 e 94 della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare (UNCLOS) firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982,
di cui alla legge 2 dicembre 1994, n. 689;
Vista la regola I/21 della Convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra il 1°
novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313;
Visto l’articolo 12 della Convenzione internazionale per la
prevenzione dell’inquinamento da navi (MARPOL), firmata a Londra il 2
novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;
Visto l’articolo 23 della Convenzione internazionale sulle linee di
massimo carico (LOAD LINE), firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione
(Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto l’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di
informazione sul traffico navale;
Visti il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante
attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite
obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti
roll-on/roll-off e di unita’ veloci da passeggeri adibiti a servizi
di linea, nonche’ disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
marittimi, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto;
Visto il Codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti
marittimi adottato con risoluzione A.849(20) dall’assemblea dell’IMO
in data 27 novembre 1997, nella versione aggiornata con la
risoluzione MSC.255(84) del Comitato per la sicurezza marittima
dell’IMO che adotta il Codice degli standard internazionali e delle
raccomandazioni per le inchieste sui sinistri marittimi e gli
incidenti marittimi (Codice delle inchieste sui sinistri) in data 16
maggio 2008;
Vista la Risoluzione A.996(25) dell’Assemblea dell’IMO del 29
novembre 2007 (Codice per l’attuazione degli strumenti obbligatori
dell’IMO);
Vista la Risoluzione A.861(20) dell’Assemblea dell’IMO del 27
novembre 1997 e la Risoluzione MSC.163(78) del Comitato per la
sicurezza marittima dell’IMO del 17 maggio 2004 che dettano norme
tecniche sui registratori dei dati di viaggio a bordo delle navi
(VDR);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per
la sicurezza marittima e, in particolare, l’articolo 2, lettera e);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze, dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita’

1. Il presente decreto ha come obiettivo il miglioramento della
sicurezza della navigazione marittima e della prevenzione
dell’inquinamento causato dalle navi, mediante inchieste di sicurezza
sui sinistri ed incidenti marittimi, affidate ad una struttura
investigativa in grado di assicurare, in autonomia ed indipendenza di
giudizio, l’efficace esecuzione delle attivita’ di investigazione
tecnica di sicurezza e la corretta analisi delle cause e delle
circostanze che hanno determinato i sinistri e gli incidenti
marittimi, allo scopo di ridurre, in tal modo, potenziali analoghi
rischi futuri.
2. Nel rispetto delle finalita’ di cui al comma 1, il presente
decreto determina le procedure e le metodologie di esecuzione delle
inchieste di sicurezza, prevedendone la tempistica e le relazioni tra
tutte le parti coinvolte ovvero interessate nonche’ le modalita’ a
cui attenersi per lo studio e lo sviluppo delle tecniche
investigative e di valorizzazione delle risultanze delle indagini, al
fine di delineare proposte di modifica della normativa tecnica
rivolte ad accrescere e a migliorare le condizioni generali di
sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare
nonche’ di protezione dell’ambiente marino e costiero.
3. Le inchieste, svolte sulla base della disciplina contenuta nel
presente decreto, non riguardano la determinazione di
responsabilita’. L’organismo investigativo di cui all’articolo 4,
riferisce all’autorita’ competente circostanze ed elementi rilevanti
sulle cause del sinistro o dell’incidente marittimo qualora, dai
risultati delle attivita’ di investigazione tecnica di sicurezza, si
possano desumere responsabilita’.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai sinistri ed agli incidenti
marittimi che coinvolgono navi di bandiera nazionale ovunque si
trovino ovvero si verificano nel mare territoriale o nelle acque
marittime interne dello Stato, quali definite nell’UNCLOS ovvero
incidono su altri interessi rilevanti dello Stato.
2. Il presente decreto non si applica ai sinistri ed agli incidenti
marittimi che interessano soltanto:
a) navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di
proprieta’ o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente
per servizi governativi non commerciali;
b) navi senza mezzi di propulsione meccanica;
c) navi in legno di costruzione primitiva;
d) navi ed imbarcazioni da diporto non adibite al traffico
commerciale, salvo che siano dotate di equipaggio e trasportino piu’
di 12 passeggeri a fini commerciali;
e) navi per la navigazione interna utilizzate nelle acque
interne;
f) navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri;
g) unita’ fisse di perforazione.

Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi: il codice per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi adottato con risoluzione A.849(20) dell’assemblea dell’IMO del 27 novembre 1997; b) sinistro grave: il sinistro di cui alla definizione contenuta nella circolare MSC-MEPC.3/Circ.3 del comitato per la sicurezza marittima e del comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO del 18 dicembre 2008; c) traghetto RO-RO: le navi di cui alla definizione contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, attuativo della direttiva 1999/35/CE; d) unita’ veloce da passeggeri: le unita’ veloci di cui alla definizione contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, attuativo della direttiva 1999/35/CE; e) registratore dei dati di viaggio (VDR): il registratore di cui alla definizione contenuta nella risoluzione A.861(20) dell’assemblea dell’IMO e nella risoluzione MSC.163(78) del comitato per la sicurezza marittima dell’IMO; f) raccomandazione in materia di sicurezza: qualsiasi proposta formulata, anche ai fini di registrazione e controllo: 1) dall’organismo inquirente di cui all’articolo 4, o dall’organismo inquirente dello Stato estero che in forza di preventivi accordi con l’Amministrazione svolge o dirige l’inchiesta di sicurezza in base alle informazioni derivanti da tale inchiesta; 2) dalla Commissione in base ad una analisi astratta dei dati e ai risultati delle inchieste di sicurezza realizzate; g) organismo investigativo: l’organismo investigativo sui sinistri marittimi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 4 del presente decreto; h) investigatore: persona fisica, appartenente all’Organismo investigativo preposta all’organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un’indagine o di parte di essa; i) consulente: persona fisica non appartenente all’organismo investigativo, iscritto all’elenco degli esperti di cui all’articolo 4, comma 4, dotato di specifica esperienza nel settore marittimo, di cui puo’ avvalersi l’organismo investigativo. 2. Ai fini del presente decreto, le seguenti espressioni, vanno intese secondo le definizioni contenute nel codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi: a) sinistro marittimo; b) sinistro molto grave; c) incidente marittimo; d) inchiesta di sicurezza sul sinistro o incidente marittimo; e) Stato che dirige l’inchiesta; f) Stato titolare di interessi rilevanti.

Art. 4 Organismo investigativo 1. La commissione centrale d’indagine sui sinistri marittimi di cui all’articolo 466-bis del regolamento per la navigazione marittima, viene posta alle dirette dipendenze del Ministro ed assume il ruolo e la denominazione di organismo investigativo ai sensi e per gli effetti del presente decreto. L’Organismo investigativo sui sinistri marittimi, dotato di indipendenza sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possono entrare in conflitto con il compito affidatogli opera, quale organo di investigazione tecnica di sicurezza per l’accertamento e la verifica delle cause e delle circostanze relative ai sinistri ed incidenti marittimi di cui all’articolo 2, comma 1. L’Organismo svolge, altresi’, funzioni di osservatorio per la raccolta e analisi dei dati relativi alla sicurezza marittima, nonche’ un’attivita’ di studio e ricerca per lo sviluppo delle tecniche investigative e di valorizzazione delle risultanze delle indagini al fine di delineare nuove proposte di previsioni tecniche rivolte ad accrescere e migliorare le condizioni generali di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a stabilire la struttura organizzativa e la composizione dell’Organismo investigativo, utilizzando unita’ di personale gia’ in servizio e strutture gia’ esistenti nell’ambito del Ministero, fermo restando il numero massimo degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. L’Organismo investigativo e’ costituito da personale in possesso di conoscenze operative e di esperienza pratica nelle materie attinenti i compiti investigativi. Il personale preposto alle funzioni ispettive non puo’ avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale, o di consulenza, con imprese o soggetti pubblici o privati che operano nel settore della navigazione. 4. L’Organismo investigativo puo’ avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni pubbliche specializzate, sulla base di apposite convenzioni. L’Organismo investigativo istituisce un elenco di esperti, sia sul piano tecnico che sul piano della disciplina, in materia di sicurezza della navigazione marittima, adeguatamente qualificati e competenti nel settore dei sinistri ed incidenti marittimi, indipendenti dalle industrie navali e dalle imprese armatoriali, anche esterni all’Amministrazione, che, in caso di sinistri marittimi, possano essere individuati per svolgere il ruolo di consulente. 5. Nella conduzione delle inchieste l’Organismo investigativo procede in conformita’ alle norme ed ai principi stabiliti nel Codice IMO per le inchieste sui sinistri e gli incidenti marittimi adottato con risoluzione A.849 dell’assemblea IMO, in data 27 novembre 1997. Nell’ambito delle attivita’ investigative di competenza, si conforma alle procedure comuni di indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi sviluppate ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002. La predetta procedura puo’ essere derogata in casi specifici ove risulti necessario, sulla base di valutazioni di ordine tecnico e dell’esperienza maturata, e sia richiesto per raggiungere gli obiettivi dell’inchiesta. 6. L’Organismo investigativo, agisce senza ritardo non appena ha notizia del sinistro. 7. L’Organismo investigativo e’ responsabile della tenuta e del costante aggiornamento della banca dati europea sui sinistri marittimi ove vanno inserite, per ogni sinistro o incidente marittimo ricadente nell’ambito di applicazione del presente decreto, le informazioni di cui all’allegato II nonche’ della banca dati sui sinistri ed incidenti marittimi inserita nel sistema globale integrato di informazione dell’IMO (Global Integrated Shipping Information System – GISIS).

Art. 5 Attivita’ investigativa 1. Nel rispetto delle esigenze di riservatezza e del segreto delle attivita’ di indagine, le attivita’ investigative sono condotte tempestivamente, senza pregiudizio per la celerita’ degli accertamenti volti ad acquisire dati, notizie ed informazioni rilevanti per l’inchiesta di sicurezza. 2. L’organismo investigativo puo’: a) accedere liberamente a qualsiasi area pertinente o al luogo del sinistro nonche’ a qualsiasi nave, relitto o struttura, ivi compresi il carico, l’attrezzatura o i rottami; b) stilare immediatamente l’elenco delle prove e provvedere alla ricerca e alla rimozione controllate del relitto, dei rottami o di altri elementi o sostanze a fini d’esame o analisi; c) richiedere l’esame o l’analisi degli elementi di cui alla lettera b) e avere libero accesso ai risultati di tali esami o analisi; d) accedere liberamente a qualsiasi pertinente informazione o dato registrato, compresi i dati del VDR, che si riferiscano alla nave, al viaggio, al carico, all’equipaggio o ad altre persone, oggetti, situazioni o circostanze, farne copia e uso; e) accedere liberamente ai risultati degli esami effettuati sui corpi delle vittime o delle analisi eseguite su campioni prelevati dai corpi delle vittime; f) richiedere i risultati di esami sulle persone partecipanti coinvolte nell’esercizio della nave o su altre persone interessate nonche’ di analisi su campioni prelevati dalle stesse e accedere liberamente agli stessi; g) interrogare testimoni senza la presenza di persone i cui interessi possano presumibilmente pregiudicare il corretto svolgimento dell’inchiesta di sicurezza; h) ottenere i verbali delle ispezioni e tutte le informazioni pertinenti in possesso dello Stato di bandiera, degli armatori, delle societa’ di classificazione o di altri soggetti pertinenti, sempre che tali soggetti o i loro rappresentanti risiedano nello Stato membro; i) richiedere l’assistenza delle autorita’ competenti degli Stati coinvolti, compresi gli ispettori dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, i funzionari del servizio guardiacostiero e di ricerca e soccorso, gli operatori del servizio di traffico marittimo, i piloti o altro personale portuale o marittimo. 3. Nel caso di indagini penali in corso, l’organismo investigativo svolge le attivita’ previste dal comma 2 in collaborazione con l’autorita’ giudiziaria, la quale assicura che dette attivita’ non siano indebitamente precluse, sospese o ritardate. 4. I rapporti di cui all’articolo 14, anche in relazione agli accertamenti di fatto ivi contenuti ed alle conclusioni rappresentate non costituiscono fonte di prova in un eventuale procedimento amministrativo ovvero penale.

Art. 6

Regime delle inchieste di sicurezza

1. L’inchiesta di sicurezza sulle cause e circostanze tecniche di
sinistri ed incidenti marittimi, di cui all’articolo 3, indipendente
nelle finalita’ rispetto alle indagini di polizia giudiziaria o di
altro tipo, condotte parallelamente per determinare eventuali
responsabilita’ dell’evento, si svolge, nel medesimo contesto
operativo, senza risultare preclusa, sospesa o ritardata a causa
delle concomitanti attivita’ investigative, salvo che ricorrano
prioritarie esigenze correlate alla conduzione dell’indagini
giudiziarie.
2. Al fine di garantire il migliore conseguimento degli obiettivi
di cui all’articolo 1, nel rispetto della normativa vigente, il
personale preposto all’attivita’ investigativa ha obbligo di
segretezza in relazione ad ogni informazione assunta in occasione ed
agli effetti dell’inchiesta di sicurezza e, in particolare, sui
fatti, stati e condizioni di cui all’articolo 9.
3. L’organismo investigativo collabora con l’Autorita’ giudiziaria
e l’Autorita’ marittima nello svolgimento delle inchieste correlate
ai sinistri ed incidenti marittimi ed attiva a tal fine ogni
procedura diretta a garantire idonee forme di collaborazione con
dette autorita’ per rendere reciprocamente disponibili, nel contesto
delle rispettive attribuzioni, ogni elemento tecnico di cui si sia a
conoscenza, senza pregiudizio alcuno per il buon esito delle
rispettive indagini.

Art. 7 Obbligo di indagine 1. L’inchiesta di sicurezza e’ avviata obbligatoriamente quando un sinistro marittimo molto grave presenti almeno una delle seguenti caratteristiche: a) si verifichi con il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro; b) si verifichi nel mare territoriale e nelle acque marittime interne dello Stato quali definite nell’UNCLOS, indipendentemente dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro; c) incida su un rilevante interesse nazionale, indipendentemente dal luogo in cui e’ avvenuto il sinistro e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte. 2. In caso di sinistri gravi l’organismo investigativo effettua una valutazione preliminare dei fatti e delle circostanze dell’evento finalizzata a determinare l’attivazione formale di una inchiesta di sicurezza. Qualora l’organismo investigativo ritenga di non avviare un’inchiesta di sicurezza, le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate presso la banca dati europea per i sinistri marittimi utilizzando, allo scopo, il modello di cui all’allegato II del presente decreto. In caso di ogni altro sinistro ovvero incidente marittimo l’organismo investigativo decide se debba essere avviata o meno un’inchiesta di sicurezza con provvedimento motivato in base ai criteri di cui al comma 4. 3. L’inchiesta di sicurezza e’ avviata entro il termine piu’ breve possibile dal verificarsi del sinistro o dell’incidente marittimo e, in ogni caso, entro i due mesi successivi. 4. Nelle decisioni di cui al comma 2 l’organismo investigativo tiene conto della gravita’ del sinistro o dell’incidente marittimo, del tipo di nave ovvero di carico interessato e della possibilita’ che i risultati dell’inchiesta di sicurezza siano tali da consentire un’efficace attivita’ di prevenzione di analoghi futuri sinistri e incidenti. 5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 4, comma 7, ed all’articolo 5, commi 1 e 2, l’Organismo investigativo sui sinistri marittimi determina criteri e modalita’ pratiche dell’esecuzione delle inchieste di sicurezza, cooperando con gli organi omologhi degli altri Stati che possono vantare un fondato e motivato interesse, sulla base di metodi in linea con le finalita’ proprie del presente provvedimento ed all’esclusivo scopo di prevenire futuri sinistri ed incidenti.

Art. 8

Coordinamento con organismi investigativi di altri Stati membri

1. Al fine di evitare che per uno stesso sinistro o incidente
marittimo siano avviate piu’ inchieste parallele da parte di diversi
Stati membri coinvolti l’organismo investigativo attiva specifiche
procedure di collaborazione gratuite per definire le modalita’ di
partecipazione di ogni altro Stato che sia titolare di interessi
rilevanti nonche’ per accordarsi sull’individuazione dello Stato
titolare dell’inchiesta.
2. Nel caso di inchieste che coinvolgono interessi di altri Stati
membri, l’organismo investigativo collabora con l’omologo organismo
investigativo, anche con riferimento allo scambio ed al conferimento
di ogni elemento probatorio connesso all’evento, assicurando la
massima cooperazione per agevolare l’accesso ad ogni fonte di prova
disponibile, anche con riguardo all’audizione di testimoni.
3. Qualora, sulla base della dinamica del sinistro ovvero in
relazione agli interessi coinvolti, e’ necessario, in via
eccezionale, attivare un’inchiesta parallela presso altro Stato
membro, l’organismo investigativo collabora strettamente con gli
omologhi organismi informando la Commissione europea delle ragioni
per le quali si e’ proceduto all’inchiesta parallela.
4. Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 7, comma 1, del
presente decreto, l’organismo investigativo, in relazione alle
circostanze dell’evento, agli interessi coinvolti ovvero nelle
ipotesi in cui e’ opportuno per le finalita’ e l’efficacia
dell’inchiesta, puo’ delegare ad omologhi organismi degli Stati
membri la direzione dell’inchiesta o lo svolgimento di specifici atti
alla stessa connessi.
5. Qualora siano coinvolti interessi di altri Stati membri,
l’organismo investigativo procedente coinvolge le istituzioni
competenti dello Stato interessato attivando le piu’ idonee forme di
collaborazione finalizzate all’acquisizione di dati ed informazioni
utili per le finalita’ proprie dell’indagine nonche’ per esigenze di
conoscenza dirette dello Stato di bandiera della nave coinvolta
ovvero dello Stato sostanzialmente interessato alle relative
indagini.
6. L’organismo investigativo, nel caso di sinistro ovvero
d’incidente che coinvolge un traghetto ro-ro o un’unita’ veloce da
passeggeri nelle acque marittime interne o nel mare territoriale
ovvero in alto mare, qualora dette unita’ provengano dal proprio mare
territoriale o acque marittime interne, avvia il procedimento
d’inchiesta e ne e’ responsabile, salvo intervenuti accordi da parte
dell’Amministrazione con le corrispondenti Autorita’ straniere di
affidamento, in regime di delega, dell’attivita’ investigativa ad
altro Stato.
7. L’organismo investigativo puo’ richiedere assistenza e
collaborazione all’omologo organismo investigativo di uno Stato
membro non coinvolto accordandosi preventivamente sulle modalita’ di
rimborso delle spese sostenute dallo stesso nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Tutela della riservatezza

1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 6 e nel rispetto delle
previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) e’ vietato divulgare, per finalita’ diverse, atti e documenti
relativi all’inchiesta, quali:
1) le prove testimoniali e le altre dichiarazioni, relazioni e
annotazioni raccolte o ricevute dall’organismo investigativo;
2) i documenti da cui risulti l’identita’ delle persone che
hanno testimoniato nell’ambito dell’inchiesta;
3) i dati sensibili che riguardano persone coinvolte nel
sinistro o incidente marittimo;
b) nel corso dell’attivita’ d’inchiesta e fino alla conclusione
della stessa, i relativi atti e documenti, nonche’ il contenuto delle
relazioni non in versione definitiva, sono sottratti al diritto di
accesso di cui all’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
su di essi deve essere osservato il segreto d’ufficio.
2. Le deposizioni testimoniali relative al sinistro o incidente
marittimo, assunte dagli investigatori dell’organismo investigativo
nel quadro delle indagini, non possono essere utilizzate per scopi
diversi dalle inchieste di sicurezza e, in ogni caso, il loro
trattamento deve avvenire secondo modalita’ che escludano
l’identificazione degli autori al fine di assicurare la riservatezza.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in casi
eccezionali, con provvedimento motivato, puo’ derogare in tutto o in
parte dai vincoli di riservatezza stabiliti nel comma 1, qualora la
divulgazione si renda necessaria per l’attuazione di un interesse
pubblico dello Stato ritenuto prevalente rispetto alle finalita’
proprie del decreto.

Art. 10

Sistema di cooperazione permanente

1. L’organismo investigativo partecipa alla realizzazione di un
sistema di cooperazione permanente con i corrispondenti organismi
degli altri Stati membri al fine di individuare metodi e procedure
diretti a migliorare le attivita’ di investigazione, favorendo il
perseguimento degli obiettivi del presente decreto.
2. L’organismo investigativo, allo scopo di attuare il sistema di
cooperazione permanente, svolge la necessaria attivita’ di raccordo
con le istituzioni dell’UE e con i corrispondenti Organismi degli
altri Stati membri, in particolare per delineare le migliori
procedure e modalita’ per consentire:
a) la condivisione di impianti, di dispositivi e attrezzature per
l’indagine tecnica sui relitti e sull’attrezzatura delle navi o su
altri oggetti rilevanti ai fini dell’inchiesta di sicurezza nonche’
l’estrazione e la valutazione delle informazioni contenute nei VDR e
in altri dispositivi elettronici;
b) la cooperazione tecnica o lo scambio di conoscenze tecniche
per l’esecuzione di compiti specifici;
c) l’acquisizione e la condivisione di informazioni utili per
analizzare i dati relativi ai sinistri ed elaborare opportune
raccomandazioni in materia di sicurezza a livello comunitario;
d) la redazione di principi comuni per monitorare l’attuazione
delle raccomandazioni di sicurezza e per adeguare i metodi di
indagine al progresso tecnico e scientifico;
e) la fissazione di norme sulla riservatezza applicabili ai fini
della condivisione, nel rispetto delle norme nazionali, delle prove
testimoniali e del trattamento dei dati e degli altri documenti di
cui all’articolo 9, anche in relazioni con i Paesi terzi;
f) l’organizzazione, ove opportuno, di attivita’ di formazione
utili per gli inquirenti;
g) la promozione della cooperazione con gli organi inquirenti di
Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali incaricate delle
inchieste sugli incidenti marittimi nei settori disciplinati dal
presente decreto;
h) la fornitura di tutte le informazioni pertinenti agli organi
inquirenti che conducono le inchieste di sicurezza;
i) l’uso adeguato degli avvisi urgenti di cui all’articolo 15,
comma 2.

Art. 11

Cooperazione con i Paesi terzi titolari di interessi rilevanti

1. Ai fini dello svolgimento delle inchieste l’organismo
investigativo coopera con i Paesi terzi, titolari di interessi
rilevanti, i quali, previo accordo, sono ammessi, in qualsiasi fase
del procedimento, a partecipare all’inchiesta condotta ai sensi del
presente decreto.
2. La cooperazione dell’organismo investigativo in un’inchiesta di
sicurezza svolta da un Paese terzo titolare di interessi rilevanti
lascia impregiudicato l’obbligo di svolgere l’inchiesta di sicurezza
e di redigere il relativo rapporto a norma del presente decreto. Ove
un Paese terzo titolare di interessi rilevanti stia conducendo
un’inchiesta di sicurezza che coinvolge unita’ ovvero interessi
nazionali, l’organismo investigativo puo’ decidere di non condurre
un’inchiesta di sicurezza parallela, a condizione che l’inchiesta di
sicurezza condotta dal Paese terzo sia conforme al codice IMO per le
inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.

Art. 12

Obbligo di collaborazione

1. E’ fatto obbligo agli armatori e comandanti di unita’ navali,
comprese quelle di bandiera estera, di non intralciare e di
collaborare con gli investigatori durante l’attivita’ d’indagine, di
rendere disponibile qualunque fonte di potenziale prova nonche’
favorire l’accesso a qualunque locale della nave ed al relativo
armamento.
2. Allo stesso obbligo soggiacciono:
a) gli interessati a qualunque titolo alla nave, al carico o al
viaggio;
b) il cantiere navale che ha costruito la nave;
c) le imprese che hanno realizzato o partecipato all’armamento
della nave;
d) i componenti l’equipaggio e gli eventuali passeggeri;
e) qualunque altro soggetto che, a giudizio dell’investigatore,
possa essere in possesso di informazioni utili all’inchiesta.

Art. 13 Protezione delle prove 1. Il comandante della nave, l’equipaggio e gli altri soggetti di cui all’articolo 12, comma 2, nonche’ chiunque sia venuto a contatto con fonti di prova rilevanti ai fini della individuazione delle cause dell’evento, hanno l’obbligo, per quanto possibile secondo l’ordinaria diligenza, di: a) preservare le informazioni provenienti da carte nautiche, libri di bordo, registrazioni elettroniche, magnetiche e cassette video nonche’ le informazioni provenienti dai VDR e da altri apparecchi elettronici, riguardanti il periodo precedente, concomitante e successivo all’evento; b) impedire che tali informazioni siano cancellate o, comunque, alterate; c) prevenire l’alterazione di qualsiasi altra dotazione, attrezzatura, dispositivo o di locali della nave rilevanti ai fini dell’inchiesta; d) agire tempestivamente per raccogliere e conservare gli elementi di prova o favorire la raccolta e la conservazione degli elementi di prova da parte dell’investigatore. 2. L’Autorita’ marittima o consolare di cui all’articolo 578 del codice della navigazione, quando abbia notizia di un sinistro o incidente marittimo o valuti che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che una nave sia perduta o scomparsa, ne da’ immediato avviso all’organismo investigativo, adottando i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti. 3. Copia del verbale di cui all’articolo 578 del codice della navigazione e’ trasmessa all’organismo investigativo quanto prima e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla notizia del sinistro o dell’incidente marittimo.

Art. 14

Rapporti sugli incidenti

1. Le inchieste effettuate danno luogo alla pubblicazione di un
rapporto redatto secondo un modello conforme all’allegato I del
presente decreto.
2. Per le inchieste che non riguardano sinistri marittimi molto
gravi o, secondo il caso, gravi e i cui risultati potenzialmente non
incidono sulle finalita’ di prevenzione di cui al comma 2
dell’articolo 1, l’organismo investigativo procede, previa
valutazione dei presupposti, alla pubblicazione di un rapporto
semplificato.
3. L’organismo investigativo entro dodici mesi dalla data del
sinistro pubblica i rapporti di cui al comma 1, comprese le relative
conclusioni e le raccomandazioni a fini preventivi. Nel caso in cui
non sia possibile redigere il rapporto finale entro tale termine,
pubblica un rapporto provvisorio entro dodici mesi dalla data del
sinistro.
4. L’organismo investigativo invia alla Commissione europea una
copia del rapporto finale ovvero di quello provvisorio o
semplificato.
5. Senza che ne risultino inficiate le risultanze, al fine di
migliorare la qualita’ del rapporto in relazione alle finalita’
dell’attivita’ d’inchiesta, l’organismo investigativo tiene conto
delle osservazioni tecniche diffuse dalla Commissione europea sulle
modalita’ di redazione dei rapporti finali.

Art. 15

Attuazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza e diffusione
di avvisi urgenti ai fini della prevenzione

1. L’organismo investigativo trasmette le proprie raccomandazioni
di sicurezza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
affinche’ lo stesso adotti i provvedimenti necessari a garantire
l’osservanza delle citate raccomandazioni, ivi compresa l’emanazione
di avvisi urgenti per i fini di cui al comma 2.
2. Ferma restando la facolta’ del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di emettere un avviso urgente destinato ai soggetti
nazionali interessati, l’organismo investigativo informa,
tempestivamente, la Commissione europea della necessita’ di emettere
un avviso urgente qualora ritenga necessaria, in qualsiasi fase
dell’inchiesta, l’adozione di misure urgenti a livello comunitario,
al fine di prevenire il rischio di ulteriori sinistri.

Art. 16 Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17 Sanzioni 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque contravvenga ai divieti o non rispetti gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 9, comma 1, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque violi gli obblighi di collaborazione di cui all’articolo 12 e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 10.000 euro. 3. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque contravvenga agli obblighi di protezione delle prove di cui all’articolo 13 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 6.000 euro. 4. Le violazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono accertate dall’organismo investigativo e le sanzioni irrogate dallo stesso organismo in conformita’ a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 18

Norme finali e transitorie

1. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 4, comma 2,
la commissione centrale d’indagine sui sinistri marittimi di cui
all’articolo 466-bis del regolamento per la navigazione marittima,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, e successive modificazioni, opera con la composizione
individuata dall’articolo 466-bis, comma 3, del regolamento per la
navigazione marittima.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo
4, comma 2, e’ abrogato il comma 3 dell’articolo 466-bis del
regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive
modificazioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
possono essere modificati ovvero integrati gli allegati, le
definizioni e i riferimenti agli atti comunitari e agli strumenti
dell’IMO contenuti nel presente decreto per adeguarli ai nuovi
provvedimenti dell’Unione europea o dell’IMO, di natura tecnica, che
siano nel frattempo entrati in vigore e che siano stati integrati
dalla Commissione europea nella direttiva 2009/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.
4. L’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e’
abrogato.
5. All’articolo 466-bis, il comma 2 ed i commi da 4 a 10, del
regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive
modificazioni, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 6 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Palma, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Maroni, Ministro dell’interno

Fazio, Ministro della salute

Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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