T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 144

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Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe, è impugnato il provvedimento n° 23170 del 10 giugno 2003, con il quale è stata rigettata la richiesta di accreditamento dello studio odontoiatrico esercitato, nel Comune di XXX, dal Dott. C.M..
A sostegno del ricorso l’interessato ha dedotto i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione della L.r. n.88/80. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento, arbitrio ed ingiustizia manifesta e per contraddittorietà.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L.r. n.241/1990, come recepito dalla L.r. n.10/91.
Per resistere al ricorso, si è costituita l’XXX di XXX, che ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità, domandandone in subordine il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza collegiale n° 1807/2003, è stata respinta l’istanza di sospensione dell’atto impugnato, per mancanza del fumus boni iuris.
Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010, sentito il difensore di parte ricorrente, il ricorso è passato in decisione.
Motivi della decisione
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dalla resistente XXX di XXX, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.
Questa Sezione ha già avuto modo di osservare, con precedenti confermati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, che l’assetto istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale è stato riordinato col d.lgs. 502/92, come modificato dal d.lgs. 517/93 e dal decreto delegato 229/1999, con la previsione del sistema di accreditamento che realizza un sostanziale mutamento della posizione delle strutture sanitarie private e di quelle pubbliche in rapporto al servizio medesimo. La riforma ha mirato, principalmente, agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di equiparazione degli operatori sanitari muniti dei necessari requisiti, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata, nonché, correlativamente, ad attuare il principio di libera scelta degli operatori sanitari stessi da parte degli assistiti (tra le tante, Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, n° 1591/2006; II, n° 1592/2006; II, 1595/2006, confermate dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, n° 359/2008; n° 360/2008; n° 361/2008).
Dopo l’emanazione del Decreto delegato numero 229/1999 la Regione Siciliana ha regolato il nuovo sistema di disciplina del servizio sanitario regionale fondato sull’accreditamento istituzionale con Decreti dell’Assessorato per la Sanità numero 890 del 17 Giugno 2002 e numero 463 del 17 Aprile 2003.
L’art.11 del D.A. 890/02 ha stabilito che: " Le strutture sanitarie preaccreditate per la specialistica ambulatoriale esterna nonché quelle che alla data di entrata in vigore del presente decreto erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di assistenza indiretta, che presenteranno istanza di accreditamento, acquisiscono lo status di soggetto preaccreditato…"
Le forme ed i modi di erogazione dell’assistenza sanitaria indiretta sono disciplinati dalla L.r. n.88/80 secondo cui, per ottenere il rimborso delle spese relative alle prestazioni sanitarie consentite " il cittadino dovrà inoltrare motivata e documentata richiesta con accluse fatture debitamente quietanzate "(art.4). Analogamente, il precedente art.2, stabilisce che il rimborso " da parte della competente unità sanitaria locale, avviene al costo su richiesta dell’avente diritto, documentata e corredata da fatture debitamente quietanzate, entro e non oltre il sessantesimo giorno."
Da ciò consegue che, normalmente, soggetto creditore del rimborso nei confronti del Servizio Sanitario Regionale è direttamente il paziente che ha fruito della prestazione sanitaria presso l’istituto privato convenzionato, al quale, di regola, il paziente medesimo anticipa il pagamento della prestazione ottenuta, salvo rimborso presso le strutture sanitarie pubbliche. Tale sistema, peraltro, non esclude che il rimborso possa essere chiesto dal professionista, su delega del soggetto assistito. In ogni caso, sembra logico ritenere che al fine di comprovare il possesso del requisito richiesto dall’art.11 D.A. 890/2002, cioè di erogare prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di assistenza indiretta, alla data di entrata in vigore dello stesso (29/06/02 – v. art. 29 D.A.) non possa prescindersi dal riferimento, all’intervenuta richiesta, a tale data, di rimborso spese, ad opera dell’uno, ovvero dell’altro soggetto, a ciò eventualmente delegato.
La produzione delle sole fatture emesse alla data presa a riferimento dal D.A. in questione non può validamente dimostrare il possesso del detto requisito che non è aggiuntivo, rispetto alla previsione del D.A. in esame – come ritiene la ricorrente – ma implicito nella forma di assistenza sanitaria indiretta.
In altri termini, il rilascio di fatture commerciali, non seguito da alcuna richiesta di rimborso, prova unicamente lo svolgimento di attività sanitaria in regime libero professionale ma non l’erogazione di assistenza sanitaria indiretta.
Riguardo poi al dedotto profilo di vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, deve osservarsi che tale figura sintomatica dell’eccesso di potere suscettibile di inficiare un determinato provvedimento, può dirsi realizzata soltanto quando quest’ultimo si ponga in palese contrasto con altro atto precedentemente emanato nell’esercizio della medesima potestà e cronologicamente a questo strettamente collegato, dovendo in ogni caso il giudice verificare se ad essa si accompagni, in concreto, quella divergenza dell’atto dalle sue finalità istituzionali (Cfr. Tar Sicilia Palermo, sez. I, 14 novembre 2002, n. 3881 – Pa, Sez.II, 09/09/1997, n. 1320; Cons. Stato, sez. IV, 13101993). Nella specie non può dirsi sussistente detto sintomo di eccesso di potere in quanto la determinazione negativa adottata è, in effetti, conforme alla sua finalità istituzionale, come si è sopra esposto.
Peraltro, dalle deduzioni di parte ricorrente è rimasto incontestato sia il fatto che il distretto sanitario di XXX non abbia liquidato rimborsi agli utenti, nel periodo in questione, sia il fatto che nel Comune di XXX sia presente ed eroghi le relative prestazioni un altro studio odontoiatrico convenzionato con l’AUSL di XXX, con ciò restando integri entrambi i profili motivazionali che sorreggono l’atto impugnato, con correlativa infondatezza delle censure sollevate.
Quanto, infine, alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, dedotta col secondo motivo, è sufficiente osservare che il provvedimento adottato a seguito dell’instaurazione di un procedimento ad iniziativa di parte – com’è avvenuto nella specie – e non d’ufficio non abbisogna della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, sez. VI, 23 dicembre 2005, n. 7377). Si deve aggiungere, peraltro, che a norma dell’art. 21 octies comma 2 l. n. 241 del 1990 – che, in quanto norma processuale, è di immediata applicazione, anche nei processi pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 15 del 2005 – "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (Cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 25 ottobre 2005, n. 9804). Nella specie, in mancanza della prova di erogazione dell’assistenza sanitaria indiretta e attesi i fatti incontestati sopra rilevati, il provvedimento non poteva che essere di rigetto dell’istanza di accreditamento.
In conclusione, non resta al Collegio che respingere il ricorso perchè infondato, potendosi compensare le spese del giudizio unicamente per il lasso di tempo intercorso per addivenire alla decisione di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Nicolò Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Francesca Aprile, Referendario, Estensore

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