Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-02-2013) 24-09-2013, n. 39499

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 30 novembre 2012 il Tribunale della Libertà di Ancona rigettava la richiesta di riesame avanzata da A. T., indagato in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato in concorso, avverso il provvedimento emesso in data 7 novembre 2012 del GIP presso il Tribunale di Pesaro, applicativo della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso tale provvedimento proponeva personalmente ricorso il T. deducendo con un unico motivo l’erronea determinazione della competenza per territorio e la illogicità della motivazione.

Motivi della decisione

3. La misura cautelare nei confronti del T. è stata originariamente applicata dal GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia, che si dichiarava incompetente per territorio in favore del Tribunale di Sanremo.

La misura veniva dunque confermata ai sensi dell’art. 27 c.p.p., dal GIP presso quest’ultimo Tribunale oltre che dal Tribunale del riesame di Genova, ma in sede di udienza preliminare il GUP dichiarava a sua volta la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Pesaro. Il GIP presso il Tribunale di Pesaro emetteva dunque l’ordinanza impugnata, sulla base degli elementi indiziari in atti, confermando la sussistenza delle esigenze cautelari.

Il ricorrente deduce la incompetenza territoriale del Tribunale di Pesaro in favore di quello di Urbino, dovendo tenersi conto al luogo di compimento della prima condotta addebitata e che, laddove la condotta criminosa sia iniziata prima della introduzione della droga sul territorio nazionale, tale luogo si identifica ove viene posta in essere la materiale organizzazione dell’operazione di acquisto.

Il ricorso è infondato. Se è pur vero, infatti, che in tema di traffico di stupefacenti, qualora il reato venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte tra quelle alternativamente previste del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, alcune delle quali poste in essere prima dell’introduzione della droga nel territorio nazionale, ma comunque su di esso, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima di tali condotte (cfr. Sez. 6^, Sentenza n. 3882 del 04/11/2011, Annunziata, Rv. 251526) e che la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l’accordo contrattuale tra acquirente e venditore (cfr. Sez. 1^, Sentenza n. 16810 del 23/03/2007, confl, comp. in proc. Di Liberto, Rv. 236437), tuttavia il Tribunale del riesame ha ampiamente e congruamente motivato sul punto, precisando, all’esito di un accertamento in fatto non censurabile in questa sede, che la zona in cui il reato risulta commesso non può essere reputata limitata al luogo in cui il T. risiedeva abitualmente – come da questi sostenuto, ma deve ritenersi più ampia e, dunque, correttamente individuata nella zona del territorio pesarese. Peraltro il ricorrente a riguardo offre a sostegno della tesi avanzata unicamente un elemento presuntivo e comunque non decisivo relativo alla caratteristica di città universitaria di Urbino ove "partite di droga sono facilmente collocabili".

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va inoltre disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. del c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

5. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013

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