Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-02-2013) 18-09-2013, n. 38439

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 16 novembre 2011 la Corte d’Appello di Firenze ha respinto la richiesta di C.A.I. volta ad ottenere la liquidazione di una somma a titolo di equa riparazione per l’ingiusta detenzione nell’ambito di un procedimento in cui era stata indagata per il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio, in concorso con il convivente E.G., delitto da cui era stata assolta dalla Corte d’appello di Firenze per non aver commesso il fatto.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la C. a mezzo del proprio difensore deducendo l’erroneità dell’impugnato provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il Ministero delle Finanze ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore della ricorrente ha rinunciato all’udienza pubblica come da dichiarazione in data 20 novembre 2012.

Motivi della decisione

5. Il ricorso è infondato. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale "in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità".

E’ quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dalla istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile coinvolgimento dell’odierno ricorrente nei fatti oggetto della originaria imputazione.

Nella specie, non vi è dubbio che la Corte territoriale, con motivazione logica ed ampia, ha spiegato che le condotte ascritte sono state idonee a determinare l’applicazione della misura cautelare. In particolare, il giudice della riparazione ha valorizzato l’elemento della presenza della C. nell’appartamento in cui fu rinvenuta la sostanza stupefacente e gli altri oggetti in sequestro, rilevando che la C. tenne perciò, quanto meno, un comportamento gravemente imprudente, perchè, pur a conoscenza dell’illecita attività di detenzione e spaccio di droga svolta dal convivente e quindi pur consapevole che ciò avrebbe potuto comportare un intervento della polizia, nulla fece per prendere le distanze da costui ed evitare il fondato pericolo di restare coinvolta nella di lui illecita condotta. Pertanto, correttamente il giudice di merito, senza effettuare alcuna illegittima rivalutazione della sentenza penale di assoluzione (cfr.

SS.UU. 13 dicembre 1995, S.), ma rilevando solo la sussistenza di elementi che hanno dato causa all’emissione della misura cautelare, e configuranti la colpa grave a norma dell’art. 314 c.p.p., comma 1, ha escluso il diritto della istante alla riparazione, essendo indubbiamente le circostanze succitate idonee a far ritenere – anche se limitatamente all’emissione di una misura cautelare – il coinvolgimento del la C. nella fattispecie criminosa contestata.

6. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dal Ministero dell’economia e delle finanze, liquidate in complessivi Euro 750,00.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dal Ministero dell’economia e delle finanze, liquidate in complessivi Euro 750,00.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2013
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