Corte Costituzionale, Sentenza n. 255 del 2011, In materia di nomina da parte dello Stato del Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano senza la previa intesa con la Regione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 42 del 5-10-2011

Sentenza

nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito
dei decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010 DEC/DPN 1045 e
3 marzo 2011 DEC/DPN 123, promossi con ricorsi della Regione Puglia
notificati il 12 luglio 2010, il 19 gennaio 2011 e il 13 maggio 2011,
depositati in cancelleria il 22 luglio 2010, il 7 febbraio ed il 27
maggio 2011, rispettivamente iscritti al n. 7 del registro conflitti
tra enti 2010 ed ai nn. 1 e 4 del registro conflitti tra enti 2011.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
Uditi l’avvocato Marina Altamura per la Regione Puglia e
l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato in data 12 luglio 2010, la Regione
Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in
relazione al decreto di quest’ultimo del 12 maggio 2010, n. 384, con
il quale l’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella e’ nominato
Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano per
la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 30 aprile 2010 e
comunque non oltre la nomina del presidente.
La ricorrente – assumendo la violazione degli artt. 5, 97, 117 e
118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione in
relazione all’art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette), che prevede, per la nomina del
Presidente degli Enti Parco, un meccanismo di intesa tra il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e i Presidenti
delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco
– chiede che sia dichiarato che non spetta allo Stato di nominare, in
mancanza della prescritta intesa con la Regione Puglia, il
Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano, e
che sia, conseguentemente, annullato il decreto ministeriale di
nomina innanzi richiamato.
La ricorrente espone che con tale decreto il Ministro
dell’ambiente, preso atto dell’approssimarsi della scadenza
dell’incarico conferito all’avvocato Giacomo Diego Gatta (29 aprile
2010), ha provveduto alla nomina del nuovo Commissario straordinario.
Tale nomina, tuttavia, non sarebbe stata preceduta dall’avvio e
dall’effettiva prosecuzione della istruttoria finalizzata all’intesa
prevista dall’art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.
Con nota del 28 aprile 2010, il Presidente della Regione Puglia
aveva segnalato l’importanza di attivare celermente un percorso di
intesa sul presidente dell’Ente Parco nazionale del Gargano,
invitando il Ministro a individuare insieme una figura competente e
di alto profilo professionale, dichiarando la propria disponibilita’
a verificare le migliori personalita’ per questo incarico.
Il Ministro dell’ambiente, con nota dell’11 maggio 2010, ha
chiesto al Presidente della Regione di esprimere la formale intesa,
ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, sulla
nomina a Presidente dell’Ente Parco nazionale del Gargano di Stefano
Sabino Francesco Pecorella.
Con nota del 18 maggio 2010, il Presidente della Regione Puglia,
nel riscontrare la comunicazione suindicata, chiedeva un incontro
urgente al fine di addivenire ad una scelta condivisa.
Sennonche’, con la nota del 28 maggio 2010, il Ministro
dell’ambiente comunicava di aver provveduto, con il decreto n. 384
del 12 maggio 2010, a nominare Stefano Sabino Francesco Pecorella
Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano.
Secondo la Regione Puglia, il decreto n. 384 del 12 maggio 2010
sarebbe lesivo delle competenze legislative attribuite alle regioni
in materie di competenza concorrente e in materie di competenza
esclusiva, nonche’ dei principi di leale collaborazione, trasparenza,
imparzialita’ e buon andamento dell’amministrazione.
L’approssimarsi della scadenza dell’incarico di Commissario
straordinario conferito con il decreto oggetto del presente giudizio
costituzionale (30 luglio 2010) non determinerebbe poi carenza di
interesse al ricorso in quanto, come rilevato dalla Corte
costituzionale, in materia di conflitto fra enti, la lesione delle
attribuzioni costituzionali ben puo’ concretarsi anche nella mera
emanazione dell’atto invasivo della competenza, potendo perdurare
l’interesse dell’ente all’accertamento del riparto costituzionale
delle competenze (sentenza n. 222 del 2006). Tale decreto violerebbe
le competenze regionali delineate dall’art. 117, terzo comma, Cost.
in via concorrente nelle materie del governo del territorio e della
valorizzazione dei beni culturali e ambientali; dall’art. 117, quarto
comma, Cost., in via residuale nelle materie dell’agricoltura, del
turismo, della caccia e della pesca; dall’art. 118 Cost. concernente
la ripartizione delle competenze amministrative.
Sarebbero altresi’ violati i principi di riserva di legge, buon
andamento ed imparzialita’ dei pubblici uffici in relazione all’art.
97 Cost. e il principio di leale collaborazione derivante dall’art. 5
Cost. (come conseguenza del contemperamento dei principi di unita’ ed
autonomia in esso sanciti) in relazione all’art. 9, comma 3, della
legge n. 394 del 1991.
La ricorrente rileva, altresi’, che la Corte costituzionale ha
affermato che l’intesa e’ condizione di legittimita’ della nomina del
Presidente di enti come quello di cui trattasi (sentenza n. 27 del
2004). Tale principio e’ stato ripreso in una successiva pronuncia
costituzionale, secondo la quale il mancato rispetto della necessaria
procedimentalizzazione per la nomina del Presidente rende illegittima
la nomina del commissario straordinario, dovendosi ritenere che
l’illegittimita’ della condotta dello Stato non risiede pertanto
nella nomina in se’ di un Commissario straordinario, senza la previa
intesa con il Presidente della Regione, ma nel mancato sviluppo della
procedura dell’intesa per la nomina del Presidente, che esige,
laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a
superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato
e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un
accordo e che sole legittimano la nomina del primo (sentenza n. 21
del 2006).
Il Ministro dell’ambiente avrebbe tenuto un comportamento non
rispondente ai principi costituzionali sopra indicati
nell’interpretazione e applicazione dell’art. 9, comma 3, della legge
n. 394 del 1991, applicando la prescrizione in esso sancita in modo
meramente formale e, conseguentemente, svuotando il procedimento
dell’intesa del suo significato. Il decreto di nomina del Commissario
straordinario e’ stato si’ preceduto dalla richiesta diretta al
Presidente della Regione di esprimere «formale intesa» sul nominativo
indicato (Stefano Sabino Francesco Pecorella) ma, di fatto, non e’
stata offerta all’ente regionale la possibilita’ di far pervenire il
proprio orientamento in quanto prima ancora della ricezione della
richiesta ministeriale di intesa il Ministro dell’ambiente aveva gia’
provveduto a nominare il Commissario straordinario nella stessa
persona di Stefano Sabino Francesco Pecorella.
Il ristretto arco temporale intercorrente fra la richiesta del
Ministro dell’ambiente di intesa sul nominativo del Presidente
(datata 11 maggio 2010) e il decreto di nomina del Commissario
straordinario emesso il giorno successivo (12 maggio 2010) nonche’
l’espressione utilizzata («formale intesa») rendono evidente la
natura meramente formale del procedimento avviato dal Ministro.
Non solo non vi sarebbero state le «reiterate trattative volte a
superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione fra Stato
e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un
accordo» (ritenute necessarie dalle sentenze n. 27 del 2004 e n. 21
del 2006), ma lo Stato non avrebbe neanche preventivamente verificato
la possibilita’ di raggiungere l’intesa sul nominativo indicato (o,
eventualmente, su altro di proposta regionale) e di provvedere,
quindi, direttamente alla nomina del Presidente (e non del
Commissario straordinario). Tale evidenza e’ ulteriormente attestata
dal fatto che alla richiesta di «urgente incontro» formulata dal
Presidente della Regione Puglia – con nota del 28 aprile 2010 e con
nota del 18 maggio 2010 – non ha fatto seguito la convocazione
dell’auspicato confronto costruttivo per una «scelta condivisa»,
bensi’ la nomina dell’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella a
Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano.
2. – Con ricorso notificato in data 19 gennaio 2011, la Regione
Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in
relazione al decreto di quest’ultimo del 27 ottobre 2010, n. 1045,
con il quale «l’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella e’
confermato Commissario Straordinario dell’Ente Parco nazionale del
Gargano per la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 2
novembre 2010 e comunque non oltre la nomina del Presidente».
Anche tale nomina non e’ stata preceduta dall’avvio e
dall’effettivo perseguimento dell’intesa prevista dall’art. 9, comma
3, della legge n. 394 del 1991 per la nomina del Presidente dell’Ente
Parco.
Con nota del 25 ottobre 2010, il Presidente della Regione ha
rappresentato l’esigenza di nominare nel piu’ breve tempo possibile
il Presidente del Parco nazionale del Gargano, ma l’incontro
richiesto al fine di affrontare l’argomento non si e’ mai tenuto e in
riscontro alla missiva del 25 ottobre 2010 e’ stato inviato il
decreto di conferma dell’incarico di Commissario straordinario
all’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella.
La gravita’ della mancanza di preventiva istruttoria finalizzata
al raggiungimento dell’intesa richiesta dalla legge per la nomina del
Presidente dell’Ente parco e’ accentuata dalle vicende che hanno
preceduto l’ultimo decreto di proroga dell’incarico commissariale,
reiterato dal Ministro dell’ambiente (dapprima con il decreto n. 722
del 6 agosto 2010 e, successivamente, con il decreto n. 1045 del 27
ottobre 2010), senza effettuare, in entrambi i casi, alcun tentativo
di scelta condivisa per il ripristino della gestione ordinaria
nell’Ente.
3. – Con ricorso notificato in data 13 maggio 2011, la Regione
Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in
relazione al decreto di quest’ultimo del 3 marzo 2011, n. 123, con il
quale «L’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella e’ nominato
Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano per
la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 4 marzo 2011 e
comunque non oltre la nomina del presidente».
La ricorrente, assumendo la violazione degli artt. 5, 97, 117 e
118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione in
relazione all’art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, che
prevede – per la nomina del Presidente degli Enti Parco – un
meccanismo di intesa tra il Ministro dell’ambiente e i Presidenti
delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco,
chiede che sia dichiarato che non spetta allo Stato di nominare, in
mancanza della prescritta intesa con la Regione Puglia, il
Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano, e
che sia, conseguentemente, annullato il decreto ministeriale di
nomina innanzi richiamato.
La ricorrente espone che il Ministro dell’ambiente ha continuato
a nominare l’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella Commissario
straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano rifiutando di
tentare il raggiungimento di un accordo con la Regione Puglia al fine
di addivenire ad un’intesa su di un nome condiviso da entrambe le
parti.
La Regione Puglia ha formulato, altresi’, istanza di sospensione
dell’esecuzione del decreto del Ministro dell’ambiente del 3 marzo
2011, n. 123, in quanto con riferimento al fumus boni iuris sarebbe
inconfutabile la totale assenza di attivita’ finalizzata ad
addivenire all’intesa, mentre quanto al periculum in mora la
perdurante operativita’ del decreto impugnato comporterebbe una
situazione di attuale illegittimita’ dell’attivita’ svolta dal
Commissario straordinario.
4. – Si e’ costituito in tutti i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, deducendo l’inammissibilita’ del ricorso
avversario, in quanto il provvedimento di nomina del Commissario
straordinario avrebbe un’efficacia limitata nel tempo fino al 30
luglio 2010 sicche’ nel momento in cui la presente vertenza verra’
discussa sara’ cessata la materia del contendere.
In subordine, si rileva l’infondatezza del ricorso in quanto la
procedura per l’acquisizione dell’intesa regionale sulla designazione
del presidente dell’Ente Parco nazionale del Gargano e’ stata
instaurata gia’ a partire dal 24 luglio 2009 allorquando il Ministro
aveva richiesto alla Regione Puglia di pronunciarsi sul nominativo
dell’avvocato Giacomo Diego Gatta per la carica di presidente
dell’Ente Parco.
La Regione Puglia forniva riscontro alla nota predetta solo in
data 28 aprile 2010, sollecitando il Ministero alla ricerca di una
scelta condivisa. Cio’ ha determinato il Ministro dell’ambiente a
trasmettere in data 11 maggio 2010 un’ulteriore nota con la quale,
premesso che nelle more del rilascio dell’intesa regionale l’avvocato
Gatta aveva acquisito altro incarico, si chiedeva di volere esprimere
l’intesa sul nominativo dell’avvocato Stefano Sabino Francesco
Pecorella, allegandosi il curriculum dell’interessato. Nell’attesa
della definizione della procedura per l’acquisizione dell’intesa, il
predetto legale e’ stato nominato Commissario straordinario con il
d.m. del 12 maggio 2010, che costituisce oggetto di impugnazione. In
modo tardivo, rispetto alla sequenza dello scambio epistolare
riassunto, il Presidente della Regione Puglia, con nota del 18 maggio
2010, ha richiesto al Ministro dell’ambiente la fissazione di un
incontro per addivenire ad una scelta condivisa dell’organo da
nominare.
Alla stregua della ricostruzione dei fatti che precede, emerge
che il principio di leale collaborazione e’ stato vulnerato proprio
dal comportamento tenuto dalla Regione Puglia ricorrente che, a
fronte della prima richiesta di procedere all’intesa, anziche’
fornire una tempestiva collaborazione, ha optato per una prolungata
inerzia interrotta solo da una nota di contenuto interlocutorio che,
pur non esprimendo alcun dissenso circa l’opzione suggerita dal
Ministro, rilanciava i termini di una concertazione dai confini
temporali del tutto indefiniti.
Osserva ancora il resistente come a fronte dell’indicazione di
ben due nominativi da parte del Ministro, la Regione non abbia
espresso alcun apprezzamento di merito in relazione ai rispettivi
curricula che le erano stati sottoposti, ne’ tanto meno abbia mai
fornito l’indicazione di soluzioni alternative.
Nell’attesa della definizione della procedura per l’acquisizione
dell’intesa, con il d.m. del 27 ottobre 2010, n. 1045, oggetto di
impugnazione, il Ministro ha confermato 1’avvocato Pecorella
nell’incarico di Commissario straordinario dell’Ente Parco.

Considerato in diritto

1. – La Regione Puglia, con tre distinti ricorsi (reg. confl.
enti n. 7 del 2010, n. 1 del 2011 e n. 4 del 2011), ha proposto
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri e, per quanto possa occorrere, nei confronti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
avverso tre distinti decreti di quest’ultimo, deducendo che non
spettava al Ministro nominare per la durata di tre mesi e poi
confermare, per ulteriori tre mesi, nonche’, successivamente, per
altri tre mesi, l’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella come
Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano, in
mancanza dell’intesa con il Presidente della Regione Puglia nel cui
territorio ricade il Parco, prevista dall’art. 9, comma 3, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Assume la ricorrente che tale intesa e’ posta dal legislatore a
salvaguardia delle potesta’ regionali costituzionalmente garantite,
sicche’ la nomina e le conferme della stessa fatte in mancanza di
essa costituirebbero menomazione della sfera di attribuzioni
costituzionalmente assegnate alla Regione, in violazione degli
articoli 5, 97, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale
collaborazione.
2. – Poiche’ i tre ricorsi hanno ad oggetto tre decreti
ministeriali, relativi alla nomina e alla conferma della stessa
persona a Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del
Gargano, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica
pronuncia.
3. – I ricorsi sono fondati.
L’art. 9, comma 3, della l. n. 394 del 1991 prescrive che il
Presidente dell’Ente Parco e’ nominato con decreto del Ministro
dell’ambiente (ora dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare), d’intesa con il Presidente della Regione nel cui territorio
ricade in tutto o in parte il parco nazionale.
Nella specie, e’ accaduto che il Ministro ed il Presidente della
Regione Puglia non hanno raggiunto l’accordo sulla nomina del
Presidente e che il primo ha nominato il Commissario straordinario
per un periodo di tre mesi e, con successivi decreti, ha provveduto a
confermare la stessa persona per ulteriori periodi trimestrali.
Avverso tali decreti insorge, con distinti ricorsi per conflitto
di attribuzione, il Presidente della Regione lamentando non la nomina
del Commissario straordinario in se’, ma la nomina medesima in quanto
non preceduta dal tentativo del Ministro di addivenire ad un’intesa
con la Regione.
Identica questione e’ stata ripetutamente esaminata da questa
Corte con riferimento a vicende relative ad altri enti di analoga
natura. La Corte ha affermato la legittimita’ della nomina di un
commissario straordinario, in assenza del raggiungimento dell’intesa,
solo se, in applicazione del principio di leale cooperazione, si sia
dato luogo ad uno sforzo delle parti per dar vita ad una intesa, da
realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate
trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il
raggiungimento di un accordo (ex plurimis: sentenze n. 332 del 2010;
n. 24 del 2007; n. 21 del 2006; n. 339 del 2005; n. 27 del 2004).
Per valutare la legittimita’ della nomina del Commissario
straordinario del Parco nazionale del Gargano si tratta di verificare
se vi sia stato o meno il tentativo di raggiungere l’intesa.
A tale scopo, e’ utile esaminare, in ordine cronologico, gli
avvenimenti che hanno portato alla situazione denunciata:
24 luglio 2009: lettera del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con cui si chiede di confermare
Presidente dell’Ente Parco nazionale del Gargano Giacomo Gatta;
27 luglio 2009: nomina del Ministro di Giacomo Gatta a
Commissario straordinario;
28 aprile 2010: lettera del Presidente della Regione Puglia
(pervenuta il 4 maggio) per ricerca intesa su Presidente dell’Ente
Parco nazionale del Gargano tramite incontro;
29 aprile 2010: cessa dall’incarico di Commissario
straordinario Giacomo Gatta (Commissario dal 27 luglio 2009, in
precedenza gia’ Presidente);
11 maggio 2010: lettera del Ministro (pervenuta il 14 maggio)
con richiesta di «formale intesa» per l’avvocato Stefano Sabino
Francesco Pecorella, e senza risposta alla richiesta di incontro del
Presidente della Regione Puglia;
12 maggio 2010: decreto del Ministro n. 384 (oggetto di
impugnazione con ric. confl. n. 7 del 2010), di nomina del
Commissario straordinario per tre mesi dal 30 aprile al 31 luglio
2010;
24 maggio 2010: lettera del Presidente della Regione Puglia
per ricerca di intesa sulla nomina del Presidente dell’Ente Parco
nazionale del Gargano tramite incontro;
28 maggio 2010: nota del Ministro (pervenuta il 4 giugno) con
cui si comunica la nomina del Commissario straordinario dal 30 aprile
al 31 luglio 2010;
6 agosto 2010: decreto del Ministro n. 722 (non oggetto di
impugnazione) di nomina del Commissario straordinario per tre mesi
dal 1° agosto 2010 al 1° novembre 2010;
20 settembre 2010: nota del Ministro dell’ambiente con cui si
comunica la nomina del Commissario straordinario dal 1° agosto al 1°
novembre 2010;
il 25 ottobre 2010: lettera del Presidente della Regione
Puglia per ricerca di intesa sulla nomina del Presidente dell’Ente
Parco nazionale del Gargano tramite incontro;
27 ottobre 2010: decreto del Ministro n. 1045 (oggetto di
impugnazione con ric. confl. n. 1 del 2011), di nomina del
Commissario straordinario per tre mesi dal 2 novembre 2010 al 1°
febbraio 2011;
1° febbraio 2011: decreto del Ministro n. 32 (non oggetto di
impugnazione) di nomina del Commissario straordinario per un mese dal
2 febbraio 2011 al 3 marzo 2011;
3 marzo 2011: decreto del Ministro n. 123 (oggetto di
impugnazione con ric. confl. n. 4 del 2011, con richiesta di
sospensiva), di nomina del Commissario straordinario per tre mesi dal
4 marzo 2011 al 3 giugno 2011.
Da quanto esposto emerge che, alla scadenza del precedente
Commissario Gatta, la Regione Puglia ha sollecitato un incontro, che
a tale richiesta il Ministro dell’ambiente non ha risposto, ma ha
chiesto formale intesa sul nome dell’avvocato Stefano Sabino
Francesco Pecorella e che lo ha nominato Commissario straordinario il
giorno dopo, senza dunque neppure dare il tempo alla Regione di
esprimere il proprio parere. Successivamente, il Presidente della
Regione ha chiesto nuovamente un incontro (cosi’ implicitamente
mostrando di non gradire la persona nominata Commissario
straordinario) ma ancora una volta il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare ha provveduto a nominare Commissario
straordinario l’avvocato Pecorella.
E’ palese dunque che il Ministro non ha cercato di raggiungere un
accordo, ma ha aggirato la norma che prevede l’obbligo dell’intesa,
perche’, da un lato, ha proposto un solo nome e, dall’altro, ha non
solo rifiutato tutte le proposte di incontro provenienti dalla
controparte, ma ha anche nominato Commissario straordinario proprio
la persona implicitamente rifiutata da quest’ultima.
In tal modo risultano violati i principi enunciati in materia da
questa Corte nella giurisprudenza sopra richiamata.
In accoglimento dei ricorsi va, pertanto, dichiarato che non
spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare la nomina del Commissario
straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano in quanto
avvenuta senza che sia stato avviato, proseguito ed effettivamente
espletato il procedimento per raggiungere l’intesa con la Regione
Puglia per la nomina del Presidente e, per l’effetto, annulla i
decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010 DEC/DPN 1045 e 3
marzo 2011 DEC/DPN 123, con i quali rispettivamente e’ stato nominato
il Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano ed
e’ stato prorogato detto incarico.
La pronuncia di merito assorbe la decisione sull’istanza di
sospensione dell’atto impugnato da parte della Regione Puglia
(sentenza n. 21 del 2006).

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina del
Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano in
quanto avvenuta senza che fosse avviato e proseguito ed
effettivamente espletato il procedimento per raggiungere l’intesa con
la Regione Puglia per la nomina del Presidente e, per l’effetto,
annulla i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010
DEC/DPN 1045 e 3 marzo 2011 DEC/DPN 123, con i quali,
rispettivamente, e’ stato nominato il Commissario straordinario
dell’Ente Parco nazionale del Gargano ed e’ stato prorogato detto
incarico.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

Il Presidente: Quaranta

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 30 settembre 2011.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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