Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-08-2012, n. 14335

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 30.5 – 15.6.2007, confermò la pronuncia di prime cure, che aveva respinto la domanda di E.S. diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della sua iscrizione d’ufficio all’Ente previdenziale, la sua cancellazione e la condanna dell’Ente medesimo alla restituzione dei contributi illegittimamente percepiti.

A sostegno del decisum la Corte territoriale, pur riconoscendo che le pretese contributive si riferivano ad un periodo nel quale l’ E. – dipendente di una casa di cura posto in cassa integrazione e poi in mobilità – aveva avuto una partecipazione in una società in nome collettivo esercente l’attività di laboratorio di analisi di carattere "esclusivamente finanziaria e, pertanto, senza rendere alcuna prestazione lavorativa in favore della predetta società", ritenne, alla stregua del disposto dell’art. 4 dello Statuto dell’Ente, che, ai fini dell’assoggettamento all’obbligo contributivo, fosse sufficiente l’avere percepito un reddito in qualità di socio di una società di persone "esercente l’attività protetta".

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, E. S. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

L’Enpab ha resistito con controricorso.

Successivamente è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione da parte della resistente "con compensazione delle spese giudiziarie".

Motivi della decisione

L’intervenuta rinuncia, accettata dalla controricorrente, conduce alla declaratoria di estinzione del processo.

L’accettazione a spese compensate esclude la condanna del rinunciante alla loro rifusione (art. 306 c.p.c., comma 4).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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