Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-02-2013) 24-07-2013, n. 32077

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che con ordinanza del 1 novembre 2012 il Tribunale di Roma ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 14 settembre 2012 (ed ha annullato parzialmente altro verbale di sequestro disponendo la restituzione del locale magazzino) nei confronti di P.A., indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 per avere trasformato in tre unità immobiliari, mediante opere interne ancora non ultimate una porzione di immobile costituita da un’unica unità immobiliare su due piani;
che l’indagato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, lamentando violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) per motivazione apparente ed assoluta genericità delle violazioni contestate, non risultando comprensibile le infrazioni contestate, non essendo state specificate le modalità del frazionamento e quali fossero le costruzioni abusive;
Considerato che i motivi di ricorso risultano infondati;
che, come è noto, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, XXX, Rv.
239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. XXXin proc. XXX, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta);
che è ben possibile il sequestro probatorio in relazione ad illeciti edilizi ex art. 253 c.p.p., sempre che le cose sottoposte a vincolo costituiscano le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso e che sia necessario per l’accertamento dei fatti;
che l’ordinanza impugnata ha esaustivamente spiegato le ragioni del rigetto del gravame proposto, dando congrua motivazione circa gli elementi specifici fondanti il fumus delicti, essendo evidente che anche la realizzazione di opere interne in modo da determinare un aumento della superficie abitativa (dall’unica unità abitativa di due piani, erano state ricavate tre unità abitativa nei tre piani) risulta idonea ad integrare l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 confermando la necessità di acquisire la prova del reato per cui si indaga, ossia verificare le modalità del frazionamento ed individuare nello specifico quali opere edilizie siano state realizzate o siano in corso d’opera;
che attesa l’infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processi.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *