Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-02-2013) 24-07-2013, n. 32076

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Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, con ordinanza del 3 luglio 2012 ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 21 maggio 2012, che ha disposto il sequestro preventivo emesso nei confronti di B.A., indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e per il reato di cui all’art. 449 c.p., confermando la sussistenza del fumus delicti solo in riferimento alla violazione della disciplina di tutela paesaggistica, in relazione alla realizzazione di una struttura reticolare di terrazzamento con travi in cemento armato, in (OMISSIS), località (OMISSIS).
2. Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, per l’annullamento dell’ordinanza, premettendo di proporre il ricorso per i seguenti motivi. 1) Violazione di legge in relazione agli artt. 321, 322 e 324 c.p.p., per insussistenza del fumus delicti anche per la fattispecie di cui al D.Lgs. n. n. 42 del 2004, art. 181 atteso che nella particella interessata dai lavori (n. 120, foglio mappa 101) non era sussistente alcun vincolo paesaggistico, con si evince dalla nota della soprintendenza che ha revocato la comunicazione precedente del 2 marzo 20120); 2) Violazione ex art. 607, lett. e) in relazione agli artt. 125 e 324 c.p.p., in quanto manca la motivazione in merito al fumus delicti e sulle specifiche deduzioni avanzate dalla difesa; 3) Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 in quanto i giudici avrebbero dovuto interpellare l’Ufficio del Genio civile ed il Corpo forestale in ordine alla sussistenza del vincolo di cui all’art. 142, lett. c) medesimo D.Lgs..
Motivi della decisione
1. I motivi di ricorso non sono fondati. Innanzitutto va premesso che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, XXX, Rv. 2396Q2; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. XXX in proc. XXX, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta).
2. Del tutto infondato, quindi, il motivo di ricorso che ha lamentato l’omesso controllo di legalità esercitato dal giudice di appello ex art. 321 c.p.p.: l’ordinanza impugnata ha fornito congrua risposta alle deduzioni difensive, e quindi risulta ritualmente espletato, nel rispetto del dettato normativo, l’obbligo di fornire una motivazione congrua ed immune da smagliature. Infatti il Collegio del riesame, ripercorrendo la valutazione espressa nel decreto di sequestro preventivo dal G.I.P., ha escluso, con rilievi più che motivati, il fumus delicti quanto all’ipotesi di cui all’art. 449, confermando invece il fumus delicti in riferimento alla violazione paesaggistica, dando atto di avere esaminato le memorie della difesa ed i relativi allegati documentali, ma ritenendo che tali elementi addotti non fossero idonei ad escludere la consistenza indiziaria, scardinando l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, consistente nell’esistenza del vincolo paesaggistico e nella mancanza di autorizzazione; infatti la mancanze di un documento agli atti che attesti la sussistenza del vincolo non è stato ritenuto, di per sè, argomento risolutivo, come del pari non è stato considerata risolutiva l’attestazione della non inclusione nel vincolo della particella, atteso il processo di aggiornamento delle elencazioni che l’Ufficio di soprintendenza ha affermato di avere intrapreso, non essendo dato sapere, in tale fase dell’accertamento, se tale aggiornamento sia o meno risalente nel tempo; inoltre i giudici hanno attribuito rilevanza alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Soprintendenza in ordine alla consistenza del corso d’acqua, elemento quest’ultimo che risulta, a parere del Collegio del riesame, risolutivo per poter ragionevolmente ritenere comunque operante sulla particella 120 il vincolo relativo alla presenza del corsi d’acqua D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 142, lett. c).
3. Attesa l’adeguata e congrua motivazione fornita dal Tribunale, anche in merito al periculum in mora (profilo peraltro non censurato con il presente ricorso) emerge invero che il ricorrente, nonostante le premesse, ha finito per censurare in questa sede presunti vizi di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alle circostanze di fatto, quali ad esempio, la esatta ricostruzione delle tipologie di vincolo gravanti sull’area interessata all’intervento edilizio e la collocazione dell’intervento nella particella che risulterebbe, secondo quanto addotto dalla difesa, estranea al vincolo, con conseguente non necessità dell’autorizzazione paesaggistica in ragione della collocazione della struttura realizzata.
Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato ed al rigetto ed al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013

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