Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-02-2013) 24-07-2013, n. 32074

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 21 giugno 2012, il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma del 5 giugno 2012, con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di A.A.A., indagato perchè, in concorso con altri, deteneva sostanza stupefacente di tipo hashish per 13,5 chilogrammi ed una pistola rinvenuti nella casa di P.C..

2. Avverso l’ordinanza, l’indagato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione per il seguente motivo: 1) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe motivato per relationem basandosi sulle motivazione che il PM aveva addotto nella richiesta di autorizzazione alle intercettazioni, disposte in via d’urgenza senza che ve ne fossero i presupposti; inoltre l’ordinanza impugnata considera attendibili le fonti confidenziali, ma contestualmente afferma che dalle trascrizioni delle conversazioni effettuate in carcere nei colloqui con la convivente G., emerge il dubbio che il P. sapesse di essere intercettato e per tale ragione, parlasse volutamente coinvolgendo l’ A., posto che i due lo sospettavano di avere fatto la "soffiata" che aveva condotto all’arresto del P. stesso.

Motivi della decisione

1. L’ambito del controllo che la Corte di Cassazione esercita in tema di misure cautelari non riguarda la ricostruzione dei fatti, nè le valutazioni, tipiche del giudice di merito, sull’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, nè la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive delle persone indagate, compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate: tutti questi accertamenti rientrano nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Il giudice di legittimità deve invece verificare che l’ordinanza impugnata contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno sorretto la decisione e sia immune da illogicità evidenti: il controllo investe, in sintesi, la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).

2. Orbene, l’ordinanza oggetto della presente impugnazione è carente nella motivazione, in quanto non ha fornito alcuna risposta alle censure avanzate innanzi al Collegio del riesame, essendosi i giudici limitati a ricopiare la motivazione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P..

dichiarando di condividerla acriticamente e, soprattutto, senza tenere in alcun conto gli elementi difensive presentati, sicchè la decisione risulta apodittica. E’ stato infatti precisato che è nullo per difetto di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, "a meno che detta tecnica di redazione manifesti una autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente" (cfr. Sez. 4, n. 7031 del 5/2/2013, dep. 12/2/2013, Conti, Rv, 254937, fattispecie in materia di misure cautelari e relativo all’utilizzo della tecnica del "copia- incolla" nella redazione dei provvedimenti giurisidizionali).

Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013

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