Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-02-2013) 24-07-2013, n. 32073

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 15 marzo 2012 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame proposto da F. L., terzo sequestrato, in qualità di legale rappresentante della XXX srl, avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro in data 17 febbraio 2012, di un automezzo trattore stradale/motrice Iveco targato (OMISSIS) di proprietà di detta società, nel procedimento nei confronti di B.G. per i reati di cui all’art 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, lett. c) per avere ceduto reiteratamente a diversi soggetti prodotti petroliferi in quantità superiore ai 2.000 Kg ammessi ad aliquota inferiore (cd. gasolio agricolo), destinandoli ad uso industriale e quindi come tali soggetti ad imposta superiore, in tal modo evadendo le accise in riferimento agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. Il Tribunale aveva confermato la configurabilità dei reati in contestazione.
2. Il difensori del ricorrente, muniti di procura speciale, hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per i seguenti motivi: 1) Violazione dell’art. 25 Cost. e art. 8 c.p.p. in quanto la competenza a convalidare il sequestro preventivo in via d’urgenza spettava al G.I.P. presso il Tribunale di Vibo Valentia, in quanto il reato di sottrazione al pagamento dell’accisa sugli oli minerali si consuma nel luogo di acquisto del carburante con aliquota agevolata; seppure l’eccezione di incompetenza non è stata dedotta in sede di riesame può essere dedotta innanzi al giudice di Cassazione attesa la natura non devolutiva del riesame; 2) Violazione dl D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 44, D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, art. 240 c.p., art. 321 c.p.p., atteso che sono state ritenute sussistenti sia le esigenze preventive connesse al fatto che la libera disponibilità della cosa possa consentire la realizzazione di altri reati, sia la funzionalità del vincolo alla confisca obbligatoria, quando invece il mezzo è un trattore stradale, il quale senza cisterna non è idoneo a trasportare; sul punto l’ordinanza impugnata mancherebbe di motivazione, inoltre non si sarebbe tenuto conto che il mezzo è di proprietà di soggetto estraneo al reato la società XXX e non vi sono elementi per ritenere che sia nell’effettiva disponibilità dell’indagato, per cui manca la motivazione sul periculum in mora, ossia proprio sul collegamento tra il mezzo e l’indagato; 3) Manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata dimostrazione della buona fede della società proprietaria del mezzo;
4) Travisamento del fatto, in quanto il giudice del riesame aveva la prova dal libretto di circolazione che dopo la commissione dei fatti la società XXX aveva acquistato l’automezzo in piena buona fede.
Motivi della decisione
1. Quanto al primo motivo, va osservato che il principio secondo cui non sono proponibili con il ricorso per cassazione questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate, trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale (Sez. 3, n. 35889 del 1/7/2008, XXX, Rv. 241271), pertanto la doglianza circa la presunta incompetenza territoriale non è ammissibile in sede di legittimità, in quanto non dedotta in precedenza.
2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, atteso che non sussiste la lamentata applicazione errata della disciplina del sequestro preventivo in materia di evasione di imposta sui prodotti petroliferi, essendo evidente che il sequestro preventivo è stato disposto non solo per evitare ulteriori reati, ma in vista della confisca del mezzo utilizzato per la perpetrazione del reato, atteso che è principio pacifico che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di contrabbando deve essere sempre disposta dal giudice (cfr. Sez. 3, n. 25887 del 26/5/2010, dep. 7/7/2010, XXX srl, Rv. 248057, ove è stato precisato che ciò deve avvenire anche nel caso di estinzione del reato per prescrizione, proprio in riferimento al reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, in forza del disposto di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 44), atteso che si tratta di confisca obbligatoria (cfr. Sez. 3, n. 40532 del 12/10/2007, dep. 6/11/2007, XXX, Rv. 237996).
3. Le censure avanzate quanto alla mancanza di motivazione risultano del pari infondate, posto che i giudici hanno fornito motivazione congrua del fumus delicti connesso all’uso diverso del gasolio ad aliquota agevolata, prodotto trasportato proprio con l’automezzo in sequestro ed hanno altresì indicato sinteticamente ma efficacemente le esigenze preventive di cui all’art. 321 c.p.p., commi 1 e 2.
4. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono infondati. Va premesso che è principio consolidato quello per cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosi radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o de tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, XXX, Rv. 245093). Nella specie il Tribunale del riesame ha correttamente richiamato il principio affermato da questa Corte secondo il quale in caso di sequestro di cose pertinenti al reato per le quali sia prevista la confisca obbligatoria, il terzo nel richiedere la restituzione in qualità di proprietario, oltre a provare il titolo di tale proprietà deve fornire la prova dell’estraneità al reato e della buona fede, "intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito del bene" (cfr. Sez. 3, n. 9579 del 17/1/2013, dep. 28/2/2013, XXX, Rv. 254749; Sez. 1, n. 45473 del 25/10/2005, dep. 15/12/2005, XXX, Rv. 233358).
5. E’ pertanto evidente che, in realtà, il ricorrente non mira a dolersi di un travisamento del fatto, ma mira a contestare le argomentazioni che fondano il convincimento del Tribunale, in tal modo incorrendo nel divieto di proposizione del ricorso per i motivi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e, in conseguenza, il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *