Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-02-2013) 11-07-2013, n. 29759

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Svolgimento del processo

che il Tribunale della libertà di L’Aquila con ordinanza del 17 maggio 2012, ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza della Corte di appello di L’Aquila del 12 aprile 2012 che aveva disposto il rigetto dell’istanza di sequestro conservativo proposto dal difensore, per conto di C.F. parte civile costituita nel procedimento a carico di M.C. e M. A., in quanto non è prevista alcuna forma di impugnazione nei confronti del provvedimento che neghi il sequestro conservativo, mentre è ammissibile il riesame avverso l’ordinanza con cui lo stesso venga applicato;

che la C. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 1) Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 185 c.p., artt. 316, 318, 324 e 568 c.p.p. e carenza di motivazione: come è noto la possibilità di disporre il sequestro conservativo su richiesta della parte civile è volta a garantire il diritto alla restituzione ed al risarcimento del danno, e nel caso di specie i beni sui quali si era richiesto il sequestro erano già oggetto di sequestro conservativo ad opera del Pm in altro procedimento penale; 2) Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 600 septies c.p. e della direttiva EU n. 36 del 2011, in quanto la prima norma fa salvi i diritti della persona offesa e la direttiva citata impone il risarcimento alle vittime del reato; 3) Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 100 c.p.c., comma 1, art. 538 c.p.p., art. 660 ter c.p.c. e artt. 316 e 322 c.p.p., laddove i rapporti tra l’azione civile e l’azione penale sono stati disciplinati in modo tale da assicurare alla parte civile la facoltà di richiedere il sequestro conservativo, per cui un’interpretazione costituzionalmente orientata deve consentire il ricorso all’art. 322 bis c.p.p.; 4) Carenza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto nell’ordinanza impugnata si asserisce che l’appello sarebbe stato depositato in ritardo,di contro lo stesso fu depositato il 26 aprile 2012, dieci giorni dopo la notifica del provvedimento di rigetto.

Motivi della decisione

che il presente ricorso risulta manifestamente infondato posto che l’ordinanza impugnata ha correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello innanzi al Tribunale di L’Aquila, posto che l’ordinanza della Corte di appello di L’Aquila che aveva rigettato l’istanza di sequestro conservativo della parte civile era stata comunicata all’istante il 16 aprile 2012, mentre il deposito dell’impugnazione nella cancelleria del Tribunale competente alla decisione non è stato effettuato nei dieci giorni previsti, ma solo il 2 maggio 2012;

che comunque il ricorso innanzi a questa Corte non è esperibile, in quanto va rilevato che la disciplina processuale prevede che la parte civile, ai sensi dell’art. 318 c.p.p., possa presentare la richiesta di riesame avverso l’ordinanza applicativa del sequestro conservativo, ma non prevede l’esperibilità di alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di diniego di siffatto sequestro o avverso il provvedimento decisorio di un’eventuale istanza di riesame, disciplina questa che ha superato, come noto, il vaglio di legittimità costituzionale (sentenza n. 424 del 1998);

che i conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone indicate nel provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, perchè previsto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2013
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