Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-08-2012, n. 14345

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
E.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 10 gennaio 2008 non prodotta, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la Società XXX s.r.l. La previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. ord. 10 dicembre 2010 n. 25070).
Le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in Euro 40,00, oltre ad Euro 2.500,00 per onorario oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012

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