Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-02-2013) 04-07-2013, n. 28768

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1.1 Con ordinanza del 20 luglio 2012 il Tribunale di Lecce – Sezione per il Riesame – rigettava l’appello proposta nell’interesse di S.D. (indagato per i reati di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione) avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Brindisi del 28 giugno 2012 con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare applicatagli, per sopravvenuta inefficacia della custodia cautelare.
1.2 Il Tribunale perveniva a detta conclusione, dopo un accurato excursus dell’istituto della perdita di efficacia della misura cautelare nella ipotesi della c.d. "contestazione a catena" ex art. 297 c.p.p., ritenendo che la misura cautelare oggetto dell’appello era stata emessa nell’ambito di un diverso procedimento non connesso con quello iscritto al nr. 2898/11 nell’ambito del quale era stata emessa altra misura cautelare in data 14 aprile 2011 per reati diversi (violenza privata, rapina consumata e rapina tentata e lesioni personali): per effetto di tale ordinanza lo S. era rimasto ininterrottamente detenuto prima in regime di custodia in carcere e poi agli arresti domiciliari, mentre il relativo procedimento si era concluso con una condanna – poi confermata in appello – alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, non ancora divenuta definitiva.
1.3 Muovendo da tali premesse e seguendo i principi di diritto enunciati con la sentenza delle SS.UU. questa Corte (Cass. Sez. Un. 19.12.2006 n. 14535, Librato, Rv. 235909) emessa dopo (ed alla luce anche del)l’intervento parzialmente demolitivo dell’art. 297 c.p.p., comma 3 della Corte Costituzionale (sentenza 408/05), il Tribunale aveva ritenuto che, trattandosi di misure cautelari adottate nell’ambito di procedimenti diversi, non legati da connessione qualificata ex art. 12 c.p.p. e senza che potesse aver rilievo la circostanza che i due procedimenti pendevano comunque dinnanzi alla stessa autorità Giudiziaria e senza che potesse censurarsi la decisione del P.M. di non riunire ab origine i due procedimenti (stante per l’appunto, l’assenza di connessione), la retrodatazione della seconda misura (relativa al procedimento qui in esame) non potesse avvenire.
1.4 Ricorre avverso la detta ordinanza l’indagato a mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo violazione di legge per erronea applicazione della legge processuale penale (art. 297 c.p.p., comma 3): rileva il difensore come nella specie, tra le svariate ed alternative ipotesi profilabili in tema di retrodatazione della ordinanza di custodia cautelare alla data di altra precedente ordinanza restrittiva con conseguente perdita di efficacia della seconda, così come elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, se ne prospettava una specifica, non condivisa dal Tribunale ma assolutamente aderente al caso in esame, in virtù della quale si verifica la perdita di efficacia nel caso di ordinanze cautelari emesse nell’ambito di procedimenti diversi, per fatti diversi non connessi, quando gli elementi giustificativi della seconda ordinanza siano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione del primo provvedimento cautelare, a condizione che si tratti di procedimenti pendenti dinnanzi alla medesima Autorità giudiziaria e che la loro separazione possa addebitarsi ad una scelta compiuta dal Pubblico Ministero.
1.5 Secondo la prospettazione difensiva, nel caso di specie era avvenuto che, sebbene la informativa finale risalisse al 25 gennaio 2011 la notitia criminis era pervenuta al Pubblico Ministero alcuni mesi prima ed anzi ben prima rispetto a quella che era poi sfociata nell’adozione in diverso procedimento della misura cautelare, stante, in quest’ultimo caso lo stato di flagranza: l’inerzia del P.M. nel non considerare la possibilità di emettere in unico contesto un unico provvedimento cautelare quando vi erano i presupposti per emetterlo, non poteva pregiudicare la posizione dell’indagato.
Peraltro era innegabile che essendo pervenuta al P.M. la notitia criminis riguardante il procedimento in esame alcuni mesi prima della emissione di altro provvedimento restrittivo nell’ambito di un diverso procedimento, gli atti erano conoscibili, sicchè il P.M. avrebbe potuto emettere un’unica misura cautelare ancorchè tra i due procedimenti non vi fosse connessione qualificata. Oltretutto – secondo la censura difensiva – la decisione del Tribunale si discostava da un recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche nel caso di più ordinanze cautelari emesse nell’ambito di diversi procedimenti pendenti dinnanzi alla stessa autorità giudiziaria nei riguardi del medesimo soggetto per fatti tra loro diversi e non connessi, opera comunque la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, quando le notizie di reato siano pervenute a quell’Autorità Giudiziaria prima dell’adozione della prima misura, a nulla rilevando la conoscenza effettiva da parte dell’A.G. sulla quale si fonda la misura successiva.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato. Premesso che non vi è contestazione da parte della difesa sulla circostanza della diversità dei due procedimenti;
sull’assenza di connessione tra i reati oggetti di essi;
sull’identità dell’Autorità giudiziaria (P.M.) dinnanzi alla quale pendevano i due procedimenti prima dell’adozione delle misure cautelari; sui tempi di ricezione della due notizie di reato (quella relativa al procedimento in esame antecedente di alcuni mesi rispetto a quella che ha dato origine alla prima misura custodiale), si tratta di verificare se la decisione del Tribunale si collochi in aderenza all’orientamento di questa Corte in subiecta materia dopo la decisione della Consulta (sentenza n. 408/05) con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 297 c.p.p., comma 3 nella parte in cui non si applica a fatti diversi non connessi quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza e dopo gli interventi della giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 14535/06 cit. che risolveva il contrasto insorto dopo la precedente decisione sempre delle Sezioni unite n. 21957 del 22.3.2005, P.M. in proc. XXX ed altri, Rv. 231057) le cui conclusioni erano state superate dall’intervento del Giudice delle leggi.
2. Senza dover ripercorrere lo stato della giurisprudenza prima dell’intervento della Corte Costituzionale ed all’indomani di tale pronuncia, occorre richiamare quell’indirizzo giurisprudenziale invocato dalla difesa del ricorrente, richiamato anche dall’ordinanza impugnata che vi ha dato una interpretazione diversa, per poi pervenire alla conclusione della erroneità della decisione qui impugnata.
3. La regola della unicità della notizia di reato che serve per sostenere il principio della retrodatazione della ordinanza successiva al tempo di emissione della precedente non può valere come principio assoluto: in altri termini, quel che rileva è la possibilità che l’Autorità giudiziaria dinnanzi alla quale pendano procedimenti diversi per reati diversi anche non connessi riguardanti il medesimo soggetto, conosca, in via potenziale (il termine "desumibile" va interpretato in modo elastico nel senso di potenzialità della conoscenza) elementi idonei ad emettere un provvedimento restrittivo il cui differimento non può operare a detrimento dell’indagato nel caso in cui lo stesso sia oggetto di altra misura cautelare emessa prima di quella che potenzialmente si sarebbe potuta emettere e che non lo è stata per scelta del Pubblico Ministero.
4. In questo senso vale il richiamo ai principi contenuti nella decisione di questa Corte Sez. 1A 8.1.2010 n. 8839 Rv. 24380, peraltro non isolata – vds. Cass. Sez. 1A 19.9.2008 n. 40321 Rv.
241435 – che nel riprendere il percorso iniziato con la sentenza Librato ha affermato la regola secondo la quale la retrodatazione costituisce un rimedio rispetto ad una scelta indebita da parte dell’Autorità Giudiziaria, sia nel caso in cui ciò sia dipeso dalla decisione di procrastinare nell’ambito di uno stesso procedimento l’adozione della misura, sia nel caso in cui tale scelta sia dipesa dalla decisione di tenere i due procedimenti separati o di procrastinare l’inizio del secondo procedimento.
5. Nel caso in esame il Tribunale non ha chiarito le ragioni per le quali dalla prima notizia di reato non fossero evincibili elementi per emettere, già allora, l’ordinanza poi emessa successivamente, nè ha chiarito quale contenuto avesse quella notizia di reato e se fossero necessarie ulteriori indagini: occorreva, infatti, attesa l’antecedenza della notizia, che il Tribunale precisasse tali elementi potendo sussistere la possibilità di desumere elementi tali da poter emettere la misura cautelare in realtà differita per una precisa scelta del Pubblico Ministero.
6. Il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, ha dato per scontato il dato della non desumibilità di elementi idonei all’emissione della misura, facendo leva, nel rigettare l’appello, sul dato della diversità dei procedimenti e della non connessione tra i reati (dati ritenuti insufficienti ex se sulla base delle pronunce testè richiamate), ritenendo quale data della notizia di reato idonea all’emissione della secondo misura solo l’informativa completa ed omettendo, invece, di verificare quali dati contenesse la notizia iniziale antecedente rispetto a quella che ha poi consentito l’adozione della prima misura.
7. L’ordinanza impugnata va, pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame sui punti sottolineati da questa Corte.
8. Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter al Direttore dell’istituto penitenziario ove il ricorrente è attualmente ristretto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *