T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 26-01-2011, n. 742 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma ha respinto la sua domanda di emersione del lavoro irregolare del cittadino straniero Mohammed Shadab Alì, finalizzata all’attività di assistenza del coniuge affetto da una grave patologia, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere;

Visto la nota dello S.U.I. di Roma del 13 gennaio 2011, con la quale si comunica l’avvenuto riesame in autotutela del provvedimento impugnato ed il suo annullamento, con conseguente convocazione delle parti dinanzi all’ufficio stesso per il giorno 24 gennaio 2011 per la stipulazione del contratto di soggiorno;

Ritenuto che detto fatto sopravvenuto comporta il venir meno dell’interesse alla decisione della causa;

Ritenuto che quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara il ricorso improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

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