T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 165

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con provvedimento del 25 febbraio 2010 la Questura di XXX ha negato al ricorrente la licenza di cui all’art. 88 del RD 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) per lo svolgimento dell’attività di intermediazione nella raccolta di scommesse per conto della società XXX. L’intermediazione presuppone lo svolgimento di attività transfrontaliera: per la parte che interessa il territorio nazionale è prevista la creazione di un centro di trasmissione dati fornito di apparecchiature informatiche e telefoniche.
2. Il diniego si fonda sulle seguenti valutazioni: (a) l’intermediazione è funzionale al vero e proprio esercizio delle scommesse, che si svolge all’estero; (b) in base all’art. 88 del TULPS la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere rilasciata soltanto "a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione"; (c) in Italia la società XXX non ha assunto la posizione di concessionario o di soggetto autorizzato all’esercizio delle scommesse.
3. Contro il diniego il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 21 maggio 2010 e depositato il 18 giugno 2010. Le censure possono essere sintetizzate nel contrasto tra il sistema concessorio nazionale in materia di scommesse e i principi del Trattato (art. 43CE e 49CE) come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria.
4. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
5. Con memoria depositata il 13 dicembre 2010 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia di merito, in quanto in corso di causa il rapporto con XXX è venuto meno.
6. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile. Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
Stefano Tenca, Primo Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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