Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-02-2013) 04-07-2013, n. 28747

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1.1 Con sentenza del 9 febbraio 2012 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di quella città del 21 settembre 2011 con la quale M.M.G., imputato del delitto di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, commi 1 e 1 bis (omesso versamento delle ritenute previdenziali per i lavoratori dipendenti), era stato condannato alla pena di mese uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

1.2 Avverso la detta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo, con un primo motivo, manifesta illogicità della motivazione e/o sua mancanza in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con altro motivo la difesa deduce analogo vizio con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità nonostante il fallimento della società della quale il M. era rappresentante legale fosse intervenuto prima della contestazione in via amministrativa dell’infrazione da parte dell’Ente previdenziale.

1.3 Con successiva istanza corredata dal documento anagrafico, la difesa ha chiesto dichiararsi estinto il reato per morte dell’imputato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va accolto sulla base della certificazione anagrafica prodotta dalla difesa ed attestante l’avvenuto decesso dell’imputato.

2. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell’imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell’imputato.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013
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