T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 221 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente, concessionaria del servizio di posa in opera e gestione di manufatti pubblicitari sul territorio comunale in forza di regolare convenzione, ha impugnato le note del 5 marzo 2007 e del 21 marzo 2007 con cui il Comune, rispettivamente, ha intimato la rimozione dei manufatti installati per intervenuta scadenza contrattuale ed ha poi confermato le suddette determinazioni.

Con un unico motivo di ricorso è denunciata l’illegittimità dei provvedimenti per erroneità della scadenza contrattuale ivi considerata.

Il Comune resistente si è costituito in giudizio, contestando le avverse censure e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 880 del 13 giugno 2007 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare e all’udienza pubblica del 17 dicembre 2010, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Oggetto di contestazione è la scadenza contrattuale, a dire della ricorrente erroneamente individuata dall’Amministrazione, con conseguente ricaduta in punto di illegittimità degli atti impugnati.

Appare opportuno, pertanto, operare una breve, ma dirimente ricostruzione cronologica dei fatti.

Le parti, autorizzate con delibera di G.C. n. 954 del 9 dicembre 1992, hanno stipulato una prima convenzione, per l’installazione e la manutenzione di alcuni impianti pubblicitari sul territorio comunale, della durata di 9 anni decorrenti dalla registrazione, effettuata il 30 aprile 1993, con scadenza effettiva, pertanto, al 29 aprile 2002.

In data 24 marzo 1998 – quindi nella vigenza della convenzione del 1993 – è stata stipulata una convenzione integrativa/sostitutiva della precedente: sostitutiva quanto al contenuto che è stato ampliato; integrativa quanto alle ulteriori condizioni tra cui la scadenza, perché ivi espressamente previsto sia all’art. 3 che all’art. 10 (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente) che "la presente convenzione in esclusiva va a prorogare per ulteriori anni 9 (nove) la convenzione precedentemente stipulata e in essere, approvata con atto deliberativo di G.C. n. 954 del 9 dicembre 1992".

Per effetto della proroga il complessivo rapporto convenzionale ha acquisito la nuova scadenza del 28 aprile 2011 (cioè 29 aprile 2002 + 9 anni).

Da quanto precede, documentalmente ricavabile dagli atti di causa, emerge, come già rilevato dalla Sezione in sede cautelare, l’illegittimità dell’intimata rimozione dei manufatti per erroneità del presupposto di fatto rappresentato dalla scadenza della convenzione asseritamente intervenuta.

Per questo aspetto resta dunque ferma la sola possibilità per l’Amministrazione di rivalutare se sussistano i presupposti per riesercitare i propri poteri sulla base di altri e diversi presupposti correttamente individuati ed indicati (per l’affermazione del principio v. Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2006, n. 3096).

Né può attribuirsi rilevanza, alla luce dei riportati dati contrattuali, al fatto che la ricorrente abbia chiesto il rinnovo della convenzione il 20 settembre 2006, ossia in epoca di molto anteriore ai tre mesi previsti all’art. 8 della convenzione del 1993, nonché all’art. 10 della convenzione del 1998, atteso che, con tutta evidenza, si tratta di circostanza comunque ininfluente ai fini del decidere.

Invero, essendo il rapporto regolato da atti negoziali, una dichiarazione unilaterale non può acquisire efficacia modificativa delle relative clausole, neppure qualora la si voglia interpretare, come adombrato dalla difesa comunale, come atto a valenza confessoria.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Trezzano sul Naviglio alla rifusione, in favore della ricorrente, di spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi Euro 4,000,00 (quattromila), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, nonché agli oneri previdenziali e fiscali come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Laura Marzano, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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