Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2013) 26-06-2013, n. 27984

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12.5.2011 il Giudice Monocratico del Tribunale di Chieti – Sez. Ortona, rigettava l’appello proposto da M. C. avverso sentenza del Giudice di Pace, in data 14.7.2009, con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 582 – 594 c.p. in danno di Ma.Ge., e condannato alla pena di Euro 400,00 di multa, con le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, nonchè al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile, liquidato in Euro 2.500,00.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1 – l’erronea valutazione delle fonti di prova, nonchè carenza ed illogicità della motivazione osservando che il giudice non aveva valutato in modo esauriente le richieste difensive.

In sede di appello la difesa aveva censurato come inattendibili le deposizioni delle persone offese, rilevando che il primo giudice non aveva tenuto conto delle dichiarazioni dei testi a discarico, e delle prove documentali, relative alle lesioni subite dallo stesso imputato.

Censurava, in tal senso, la motivazione della sentenza di appello, nella quale il Giudice aveva ritenuto l’attendibilità delle persone offese, considerando irrilevanti le lesioni subite dall’imputato, nonchè le deposizioni dei testi della difesa ( M.S. e D.N.), evidenziando, al riguardo che le persone offese si erano costituite come parti civili, ed erano state querelate dallo stesso imputato, onde era pendente a loro carico un procedimento penale.

Infine la difesa rilevava che le dichiarazioni delle persone offese risultavano contraddittorie, e quindi inattendibili.

2 – Lamentava inoltre l’omessa valutazione di attendibilità del teste a difesa, M.S. (deposizione dalla quale il ricorrente riteneva di desumere che l’imputato avesse subito un’aggressione, e che non avesse pronunziato espressioni ingiuriose).

3 – Illogicità della motivazione, ove si era ritenuto di escludere il fondamento della tesi dell’aggressione subita dall’imputato, evidenziando, in senso contrario, che risultavano documentate da fotografie le lesioni patite dal prevenuto.

Tali dati erano stati ad avviso del ricorrente del tutto trascurati dal Giudice di Pace, e dal giudice di appello.

In base ai suddetti rilievi il difensore riteneva che fosse dimostrata l’infondatezza dell’ipotesi accusatoria, evidenziando che doveva ritenersi sussistente la provocazione, quale esimente del reato di ingiurie, e all’origine della condotta inerente alle lesioni subite dal C. – (ipotizzando che costui si fosse procurato le lesioni alla mano, per avere afferrato al collo l’imputato).

In tal senso il difensore concludeva chiedendo:

in via principale,l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto, ed in subordine per carenza ovvero insufficienza degli elementi di prova. Chiedeva altresì la applicazione del beneficio della sospensione condizionale.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Invero la sentenza impugnata si rivela adeguatamente motivata in riferimento ai temi proposti con i motivi di appello,valutando compiutamente le risultanze probatorie a carico dell’imputato, desunte da deposizione delle persone offese ritenute attendibili, ed evidenziando che la versione accusatoria appariva corroborata da altre dichiarazioni testimoniali di persona estranea ai fatti, oltre che da documenti clinici e fotografie.

Tale interpretazione dei dati processuali si pone in sintonia con i canoni giurisprudenziali di legittimità, per quanto concerne l’efficacia probatoria delle dichiarazioni della persona offesa dal reato (v. Sez. 3, 5/4/2007, n. 14182, Lo Faro e Sez. 4, 9/4/2004, n. 16860).

Inoltre va evidenziata la inammissibilità delle argomentazioni in fatto svolte dalla difesa ..tendenti alla diversa interpretazione delle risultanze processuali.

Per ciò che concerne l’esimente di cui all’art. 599 c.p. va rilevato che la stessa non risulta essere stata oggetto di specifiche richieste da parte della difesa in grado di appello, e d’altra parte deve ritenersi incensurabile in questa sede la mancata applicazione della esimente della provocazione richiamata nei motivi di ricorso in base a rilievi che si limitano a reiterare la tesi difensiva secondo la quale l’imputato era stato a sua volta vittima di aggressione ad opera della persona offesa, senza specificare i modi e le fonti di prova specifiche, bensì indicando l’esistenza di deposizioni prive di specificità, essendo onere della parte interessata addurre l’esistenza dei presupposti di applicazione della disposizione normativa enunciata dall’art. 599 c.p., comma 2, e restando ininfluente il generico riferimento a condotta della quale siano incerte le modalità per il principio enunciato da questa Corte (v.

Sez. 5, sent. n. 29384 del 23.8.2006 – RV. 235005, per cui non può essere trascurato il nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d’ira).

Analogamente risulta inammissibile la richiesta di concedere il beneficio della sospensione condizionale, che resta riservata alla valutazione discrezionale del giudice di merito, presupponendo la prognosi favorevole all’imputato la cui formulazione resta preclusa in questa sede.

Deve pertanto ritenersi la inammissibilità dei motivi di impugnazione per manifesta infondatezza.

Il ricorrente deve dunque essere condannato, come per legge, al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013
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