Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-08-2012, n. 14331

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
S.P., socio e presidente del cda della srl G.B., esercente il commercio all’ingrosso e al dettaglio di preziosi, nonchè collaboratore della stessa con mansioni relative a tutta l’attività commerciale (rapporti con i fornitori, le banche e gestione degli ordini) agì in giudizio nei confronti dell’INPS per ottenere l’accertamento della insussistenza di un suo obbligo di iscrizione e versamento di contributi alla gestione commercianti dell’INPS essendo egli iscritto nella gestione separata.
Il Tribunale di Arezzo rigettò il suo ricorso, escludendo una sua partecipazione personale e prevalente al lavoro aziendale.
Il S. propose appello.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 13 giugno 2008, in parziale accoglimento dell’appello e riforma della sentenza impugnata, accertò "che per il periodo interessato dal verbale ispettivo 1 giugno 2005 (1 aprile 2000 – 31 marzo 2005) il S., tenuto all’iscrizione alla gestione commercianti, non aveva l’obbligo di iscriversi alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26", compensando le spese del giudizio.
L’INPS ricorre per cassazione , articolando due motivi, con relativi quesiti.
Il S. non ha svolto attività difensiva.
Il primo motivo di ricorso, concernente la necessità della doppia iscrizione, è fondato.
Il secondo motivo, concernente i criteri di determinazione dell’abitualità e prevalenza dell’attività di collaborazione in azienda, rimane assorbito.
Le ragioni di questa affermazione sono le seguenti. La L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 così recita: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".
Sull’interpretazione di tale comma è intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11 convertito nella L. n. 122 del 2010, che così si esprime: "la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26".
Interpretando questo articolato normativo le Sezioni unite, con la sentenza n. 17076 del 2011, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11 convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, – costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost.".
Da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 23 gennaio 2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, sollevata, con ordinanza della Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., all’art. 24 Cost., comma 1, all’art. 102 Cost., all’art. 111 Cost., comma 2, e all’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848. L’applicazione di questi principi comporta che per il S. sono dovuti entrambi i contributi, tanto quelli da versare da parte della società alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, quanto i contributi dovuti, personalmente, alla gestione commercianti.
Il ricorso dell’INPS è quindi fondato. La sentenza deve essere cassata e la controversia può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, con il rigetto della domanda.
La complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia e la situazione di obiettiva incertezza anteriore alla emanazione del D.L. n. 78 del 2010, giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito, rigetta la domanda del S.. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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