Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 26-06-2013, n. 27865

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Ancona con sentenza del 27 dicembre 2011 ha condannato C.A. alla pena, dichiarata sospesa alle condizioni di legge, di mesi nove di reclusione, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, perchè, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, nella qualità di legale rappresentante della ditta Polifex di C.A., con sede in (OMISSIS), non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale dell’anno 2004 di detta imposta, per un ammontare della stessa pari a 83.207 Euro, fatto commesso il (OMISSIS), dichiarando l’imputato interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per mesi sei, incapace di contrattare con la P.A. per il periodo di anni uno ed interdetto in perpetuo dall’ufficio di componente della Commissione tributaria, ordinando la pubblicazione della sentenza.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ex art. 569 c.p.p., il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, chiedendo l’annullamento della stessa limitatamente alla omessa comminatoria della pena accessoria prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, comma 1, lett. c), che prevede l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato, in quanto il giudice di merito non ha disposto la condanna del C. anche alla pena accessorie prevista per in caso di condanna per il reato al medesimo ascritto, stabilita al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, comma 1, lett. c) e cioè: "c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni".

2. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che quando la durata di una pena accessoria temporanea è determinata dalla legge nella misura minima ed in quella massima, non trova applicazione il principio dell’uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale previsto dall’art. 37 c.p., ma spetta al giudice del merito determinarne in concreto la durata applicando i parametri di cui all’art. 133 c.p. (Sez. 3, n. 42889 del 15/10/2008, dep. 18/11/2008, P.G. in proc. Di Vincenzo, Rv. 241538, in riferimento alla pene accessorie dei reati tributari; in senso difforme, quanto alla nozione di pena accessoria non determinata: cfr Sez. 3, n. 41874 del 9/10/2008, dep. 10/11/2008, Azzani e altro, Rv. 241410 e, parzialmente, Sez. 5, n. 29780 del 30/6/2010, dep. 28/7/2010, Ramunno e altro, Rv. 248258, la quale ha peraltro disposto l’annullamento con rinvio della sentenza). Questo Collegio condivide, e ribadisce, il principio di diritto espresso dalla sentenza n. 42889 del 2008: la menzionata interpretazione risulta costituzionalmente orientata alla luce dello sfavore che il Giudice delle Leggi ha mostrato in relazione alle previsioni sanzionatorie rigide, volte ad escludere la possibilità, da parte del giudice di merito, di valutare le circostanze concrete con riferimento alla condotta dell’imputato;

risulta pertanto indispensabile, anche in materia di pene accessorie, interpretare le disposizioni vigenti alla luce del principio di individualizzazione della sanzione e della funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27 Cost., comma 3; pertanto, non può questa Corte statuire direttamente ed individuare la dosimetria della sanzione accessoria mancante, la quale necessita comunque di un giudizio di merito che le è precluso.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla omessa statuizione della pena accessoria dell’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, con rinvio al Tribunale di Macerata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione della pena accessoria dell’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e rinvia al Tribunale di Macerata.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013
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